Ricorso Patteggiamento: Quando la Cassazione Dichiara l’Inammissibilità
Il ricorso patteggiamento rappresenta una delle questioni più delicate della procedura penale, poiché la scelta di questo rito speciale comporta significative limitazioni alle possibilità di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 10961/2024, offre un chiaro esempio di come e perché un ricorso di questo tipo possa essere dichiarato inammissibile, ribadendo i confini stabiliti dal legislatore con la riforma del 2017.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (comunemente nota come patteggiamento) emessa dal Tribunale di Avellino. L’imputato aveva basato il proprio ricorso per cassazione su due motivi principali: la contestazione della propria responsabilità penale e il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
I Limiti del Ricorso Patteggiamento
La Corte di Cassazione, nell’esaminare il caso, ha immediatamente evidenziato come le censure proposte dall’imputato esulassero dai motivi per i quali è consentito presentare ricorso avverso una sentenza di patteggiamento. La normativa di riferimento, in particolare l’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale (introdotto dalla legge n. 103 del 2017), elenca in modo tassativo le uniche ragioni valide per l’impugnazione. Queste sono:
1. Vizi relativi all’espressione della volontà dell’imputato.
2. Difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Nessuno di questi punti era stato specificamente invocato dal ricorrente.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile con una motivazione netta e lineare. I giudici hanno spiegato che le doglianze relative alla responsabilità dell’imputato e alla valutazione della tenuità del fatto attengono al merito della vicenda processuale. La scelta stessa di accedere al patteggiamento implica una forma di accettazione del fatto e della qualificazione giuridica proposta, rinunciando a un accertamento dibattimentale completo. Di conseguenza, non è possibile, in sede di ricorso per cassazione, rimettere in discussione elementi che costituiscono il fondamento dell’accordo tra accusa e difesa, se non per i ristretti motivi previsti dalla legge.
Il ricorrente non ha dedotto, né tantomeno argomentato, alcuna delle violazioni contemplate dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Il suo ricorso si è limitato a contestare aspetti che, con la richiesta di patteggiamento, si presumono superati. Pertanto, la Corte non ha potuto fare altro che dichiarare l’inammissibilità del ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza conferma un principio fondamentale: la scelta del patteggiamento è una decisione strategica che chiude la porta a gran parte delle contestazioni di merito. Chi opta per questo rito deve essere consapevole che le possibilità di impugnazione sono estremamente limitate e circoscritte a vizi procedurali o a errori di diritto di particolare gravità, come elencati dalla norma. Le valutazioni sulla colpevolezza o sulla rilevanza penale del fatto sono cristallizzate nell’accordo e non possono essere rimesse in gioco attraverso il ricorso per cassazione, a meno che non si configuri una delle specifiche ipotesi di legge.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
No. Il ricorso è ammesso solo per i motivi specificamente e tassativamente elencati dall’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Quali sono i motivi validi per impugnare una sentenza di patteggiamento?
I motivi validi, secondo la legge, sono quelli attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Posso fare ricorso contro un patteggiamento per contestare la mia responsabilità o chiedere il riconoscimento della ‘particolare tenuità del fatto’?
No. Secondo quanto stabilito in questa ordinanza, tali motivi attengono al merito e non rientrano tra quelli per cui è consentito il ricorso in Cassazione avverso una sentenza emessa a seguito di patteggiamento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10961 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10961 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a ANGRI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/05/2023 del TRIBUNALE di AVELLINO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 27231/2023
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti e la sentenza impugnata, emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.;
Esaminati i motivi di ricorso, relativo alla responsabilità e al mancato riconoscimento d causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto;
rilevato che le censure proposte esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono es dedotte, con il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta de parti;
ritenuto infatti che il ricorso per cassazione è ammesso, ai sensi dell’art. 448, comma 2-b cod. proc. pen., solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del all’illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto in modo spec dal ricorrente, che nulla in concreto ha spiegato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 novembre 2023.