Ricorso Patteggiamento: Quando è Ammesso e Quando è Inammissibile
Il patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, è un istituto fondamentale del nostro processo penale che permette di definire il giudizio in modo più celere. Tuttavia, la scelta di questo rito processuale comporta conseguenze significative, soprattutto per quanto riguarda le possibilità di impugnazione della sentenza. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce in modo netto i confini del ricorso patteggiamento, confermando che le possibilità di appello sono strettamente limitate a specifici vizi procedurali e non possono mai riguardare una riconsiderazione dei fatti.
I Fatti del Caso
Nel caso di specie, un imputato, a seguito di una sentenza di patteggiamento emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale, decideva di presentare ricorso per Cassazione. Attraverso il proprio difensore, lamentava una presunta violazione di legge, sostenendo che il giudice di merito non avesse valutato adeguatamente alcuni elementi che, a suo dire, avrebbero potuto condurre a un proscioglimento immediato ai sensi dell’art. 129 del codice di procedura penale. In sostanza, il ricorrente chiedeva alla Suprema Corte una nuova valutazione del merito della vicenda processuale.
La Normativa di Riferimento e il Ricorso Patteggiamento
Il punto focale della questione risiede nell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta con la cosiddetta “Riforma Orlando” (legge n. 103/2017), ha circoscritto in maniera drastica i motivi per cui è possibile presentare ricorso contro una sentenza di patteggiamento. La legge stabilisce che l’impugnazione è consentita esclusivamente per i seguenti motivi:
1. Vizi della volontà: problemi legati all’espressione del consenso dell’imputato al patteggiamento.
2. Difetto di correlazione: una mancata corrispondenza tra quanto richiesto dalle parti e quanto deciso dal giudice nella sentenza.
3. Erronea qualificazione giuridica: se il fatto è stato inquadrato in una fattispecie di reato sbagliata.
4. Illegalità della pena: se la sanzione applicata è illegale o non prevista dalla legge, o se è illegale una misura di sicurezza.
Qualsiasi altro motivo, inclusa la richiesta di una diversa valutazione delle prove, è escluso.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte di Cassazione, con la sua ordinanza, ha rigettato il ricorso dichiarandolo inammissibile. I giudici hanno sottolineato che la richiesta del ricorrente di rivalutare gli elementi di prova e conoscenza emersi nel procedimento non rientra in nessuno dei motivi tassativamente elencati dall’art. 448, comma 2-bis. Tentare di ottenere un proscioglimento nel merito in sede di legittimità, dopo aver scelto la via del patteggiamento, rappresenta un’azione non consentita dall’ordinamento.
La decisione è stata presa de plano, ovvero senza udienza, data la palese infondatezza del motivo di ricorso. In conseguenza dell’inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione aggiuntiva è prevista dall’art. 616 c.p.p. quando non vi sono elementi per escludere che il ricorrente abbia agito con colpa nel presentare un’impugnazione priva dei requisiti di legge.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un importante monito per chi si avvicina all’istituto del patteggiamento. La scelta di accordarsi sulla pena è una decisione che preclude quasi ogni possibilità di rimettere in discussione l’accertamento dei fatti. Il ricorso patteggiamento non è uno strumento per ottenere un terzo grado di giudizio sul merito, ma solo un rimedio eccezionale per correggere specifici errori procedurali o di diritto. La pronuncia della Suprema Corte rafforza il principio secondo cui la semplificazione del rito comporta una contestuale e significativa riduzione delle garanzie di impugnazione, un aspetto che difensori e imputati devono considerare attentamente prima di optare per questa via processuale.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per chiedere una nuova valutazione delle prove?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che una richiesta di rivalutazione degli elementi di prova non rientra tra i motivi tassativamente previsti dall’art. 448, comma 2-bis c.p.p. e, pertanto, rende il ricorso inammissibile.
Quali sono gli unici motivi per cui si può fare ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
Il ricorso è consentito solo per motivi riguardanti l’espressione della volontà dell’imputato (es. un vizio del consenso), il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, l’erronea qualificazione giuridica del fatto, o l’illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Cosa succede se si presenta un ricorso inammissibile contro una sentenza di patteggiamento?
L’imputato viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria (in questo caso, 3.000 euro) a favore della Cassa delle ammende, a meno che non si possa escludere la sua colpa nel proporre l’impugnazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5787 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5787 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 25/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/10/2023 del GIP TRIBUNALE di TARANTO
a -tNi udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto ha emesso la sentenza indicata in epigrafe, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., a car NOME COGNOME.
Ricorre l’imputato, a mezzo del proprio difensore AVV_NOTAIO, deducendo violazione ex art. 606, comma 1, lett. b) e lett. c) cod. proc. pe stante la mancata valutazione di elementi atti a condurre a una pronuncia ai sen dell’art. 129 cod. proc. pen.
In base all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile, però, solo per motivi attinenti all’espressione de volontà dell’imputato, nonché al difetto di correlazione tra la richiesta sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e, infine, all’illegali pena o della misura di sicurezza.
Nel caso in esame, si invoca una non consentita rivalutazione degli elementi di valutazione e conoscenza emersi. Ne discende l’inammissibilità del ricorso, d dichiarare de plano, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e – ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. – la condanna del ricorrente al pagamento delle sp processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nell determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000 anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila euro in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2024.