Ricorso Patteggiamento: Quando l’Appello è Inammissibile
Il patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, è uno strumento fondamentale nel nostro sistema processuale penale, pensato per deflazionare il carico giudiziario. Tuttavia, la scelta di questo rito comporta delle precise conseguenze, soprattutto per quanto riguarda le possibilità di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini invalicabili del ricorso patteggiamento, confermando che i motivi di appello sono strettamente limitati dalla legge. Questo caso offre uno spunto cruciale per comprendere perché non tutte le doglianze possono essere portate all’attenzione della Suprema Corte.
Il Contesto: L’Impugnazione di una Sentenza Emessa con Rito Speciale
Il caso analizzato riguarda un imputato che, dopo aver concordato una pena con il pubblico ministero e aver ottenuto la relativa sentenza dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP), ha deciso di presentare ricorso in Cassazione. Le ragioni addotte dal ricorrente erano principalmente due: in primo luogo, lamentava una presunta eccessività della pena concordata; in secondo luogo, contestava la mancata valutazione da parte del giudice di primo grado di eventuali condizioni che avrebbero potuto portare a un proscioglimento immediato, come previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale.
I Motivi del Ricorso Patteggiamento e la Decisione della Corte
L’imputato ha tentato di rimettere in discussione elementi che, nella logica del patteggiamento, si presumono accettati al momento dell’accordo con la pubblica accusa. L’idea di contestare l’entità della pena o la valutazione di merito sulla colpevolezza si scontra con la natura stessa del rito, che è basato proprio su un accordo tra le parti. La Corte di Cassazione, investita della questione, ha proceduto con rito camerale ‘de plano’, ovvero senza un’udienza pubblica, basando la propria decisione sugli atti scritti. L’esito è stato netto: il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Le Motivazioni: I Limiti Tassativi dell’Art. 448 c.p.p.
La Corte ha fondato la sua decisione su una norma specifica e molto chiara: l’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa disposizione elenca in modo tassativo i soli motivi per cui sia l’imputato che il pubblico ministero possono presentare un ricorso patteggiamento in Cassazione. Essi sono:
1. Vizi nella formazione della volontà: quando il consenso dell’imputato all’accordo non è stato espresso liberamente.
2. Difetto di correlazione: se la sentenza del giudice non corrisponde alla richiesta di patteggiamento formulata.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto: nel caso in cui il reato sia stato classificato in modo giuridicamente scorretto.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza: se la sanzione applicata è contraria alla legge (ad esempio, superiore al massimo edittale).
I motivi sollevati dal ricorrente – eccessività della pena e omessa valutazione delle cause di proscioglimento – non rientrano in questo elenco. L’eccessività della pena è un giudizio di merito, precluso in sede di patteggiamento, mentre l’obbligo del giudice di prosciogliere ex art. 129 c.p.p. viene implicitamente superato dall’accordo stesso, salvo casi di palese evidenza. Di conseguenza, il ricorso è stato ritenuto inammissibile per aver proposto censure non consentite dalla legge.
Le Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la scelta del patteggiamento è una decisione strategica che implica una rinuncia a far valere determinate difese nel merito. Chi accede a questo rito deve essere consapevole che le possibilità di impugnazione sono estremamente ridotte e circoscritte a vizi formali e di legalità ben precisi. Non è possibile, in un secondo momento, contestare l’opportunità della pena concordata o la valutazione sulla colpevolezza. La declaratoria di inammissibilità ha comportato per il ricorrente non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, a ulteriore monito dell’importanza di utilizzare gli strumenti di impugnazione in modo corretto e pertinente.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento?
No, l’impugnazione di una sentenza di patteggiamento è possibile solo per i motivi specificamente ed esclusivamente previsti dall’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Quali sono i motivi validi per un ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
I motivi validi sono quelli attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Cosa accade se si presenta un ricorso per patteggiamento basato su motivi non consentiti dalla legge?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3605 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3605 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/07/2023 del GIP TRIBUNALE di VERONA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Rilevato che si procede de plano;
Rilevato che è stata impugnata una sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., e che, in punto di impugnazione della sentenza di patteggiamento, l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. dispone che “il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso pe cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputa al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica d e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza”, mentre nel caso in esame il ricorso cont la mancanza valutazione dell’esistenza di condizioni di proscioglimenl:o ex art. 129 cod. proc pen e l’eccessività della pena;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2023.