Ricorso Patteggiamento: Quando è Inammissibile? L’Analisi della Cassazione
Il patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, è un istituto fondamentale del nostro ordinamento processuale penale, che consente di definire il processo in modo più rapido. Ma una volta emessa la sentenza, quali sono le possibilità di contestarla? Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione chiarisce i rigidi paletti imposti al ricorso patteggiamento, confermando che non è possibile utilizzarlo per rimettere in discussione la fondatezza dell’accusa.
I Fatti di Causa: Un Tentativo di Furto e il Patteggiamento
Il caso trae origine da una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Roma nei confronti di cinque persone, accusate di tentato furto. Gli imputati, attraverso il loro difensore, avevano concordato con il Pubblico Ministero l’applicazione di una determinata pena, poi ratificata dal giudice.
Successivamente, gli stessi imputati decidevano di impugnare tale sentenza presentando ricorso davanti alla Corte di Cassazione.
L’Appello e i Motivi del Ricorso Patteggiamento
Il motivo del ricorso era molto specifico: la difesa sosteneva la violazione di legge e l’insussistenza stessa del reato contestato. In particolare, si argomentava che l’azione compiuta dagli imputati era “inidonea” a costituire un tentativo di delitto, chiedendo di fatto alla Suprema Corte di riesaminare il merito della vicenda e di prosciogliere gli imputati.
Questa strategia mirava a ottenere un annullamento della sentenza di condanna, basandosi su una presunta erronea valutazione dei fatti che avevano portato all’accordo sulla pena.
La Normativa di Riferimento: L’Art. 448, Comma 2-bis c.p.p.
Il fulcro della questione ruota attorno all’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, modificato dalla Legge n. 103/2017 (la cosiddetta “Riforma Orlando”). Questa norma ha introdotto una limitazione molto stringente ai motivi per cui è possibile presentare un ricorso patteggiamento.
La legge stabilisce che il ricorso può essere proposto soltanto per motivi attinenti a:
1. L’espressione della volontà dell’imputato (ad esempio, se il consenso al patteggiamento era viziato).
2. Il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza.
3. L’erronea qualificazione giuridica del fatto.
4. L’illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Si tratta di un elenco tassativo, che non lascia spazio ad altre censure.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con una motivazione netta e concisa, ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno spiegato che il motivo sollevato dai ricorrenti – ovvero la presunta inidoneità dell’azione e, quindi, l’insussistenza del reato – non rientra in nessuna delle quattro categorie previste dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Contestare la ricostruzione dei fatti o la configurabilità stessa del reato equivale a chiedere un riesame del merito della vicenda, attività preclusa in sede di legittimità e, soprattutto, non consentita dalla norma specifica che disciplina l’impugnazione della sentenza di patteggiamento. La scelta di accedere a questo rito speciale comporta, di fatto, una rinuncia a contestare l’accusa nel merito, in cambio di uno sconto di pena.
Di conseguenza, la Corte ha rigettato il ricorso e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di quattromila euro ciascuno a favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni: La Stabilità della Sentenza di Patteggiamento
Questa pronuncia conferma un principio chiave: la sentenza di patteggiamento gode di una stabilità rafforzata. La scelta di questo rito processuale implica l’accettazione della qualificazione giuridica del fatto come proposta dall’accusa, salvo i casi di palese illegalità. L’impugnazione non può diventare uno strumento per rimettere in gioco la valutazione di merito dopo aver beneficiato della riduzione della pena. La decisione della Cassazione serve da monito: la via del patteggiamento deve essere ponderata attentamente, poiché le successive possibilità di contestazione sono estremamente limitate e circoscritte a vizi di natura prettamente procedurale o giuridica, senza possibilità di riaprire la discussione sulla colpevolezza.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento sostenendo che il fatto non costituisce reato?
No, secondo questa ordinanza non è possibile. La Corte di Cassazione ha chiarito che i motivi per impugnare una sentenza di patteggiamento sono limitati a quelli elencati nell’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, e tra questi non rientra la contestazione della sussistenza del reato (come l’inidoneità dell’azione).
Quali sono i motivi validi per presentare un ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
I motivi ammessi sono esclusivamente: un vizio nell’espressione della volontà dell’imputato di patteggiare, la mancata correlazione tra l’accusa e la sentenza, un’errata qualificazione giuridica del fatto, o l’illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Cosa succede se si presenta un ricorso per patteggiamento per motivi non consentiti dalla legge?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Come nel caso di specie, ciò comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33268 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33268 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 14/07/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato il 21/10/1973
NOME COGNOME nato il 16/09/1974
NOME nato il 11/12/1996
NOME nato a ROMA il 09/04/1996
NOME COGNOME nato a MADDALONI il 18/06/1996
avverso la sentenza del 21/03/2025 del TRIBUNALE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME ricorrono, a mezzo del medesimo difensore e con un unico atto, avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sensi degli artt. 444 ss. cod. proc. p Tribunale di Roma per i reati loro ascritti.
Ritenuto che il motivo sollevato (Violazione del combinato disposto degli art. 129 444 cod. proc. pen. in relazione ai delitti di tentativo di furto contestati imputazione A) e B); insussistenza del reato contestato per inidoneità dell’azi costituire tentativo di delitto) è inammissibile, perché avverso sentenza applica pena. Invero, a norma dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura pe e all’ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avv sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all’espres della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicur nei quali non rientra il vizio denunciato;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di eu quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle sp processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa de ammende.
Così deciso il 14 luglio 2025
Il Consigliere estensore
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