Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 27043 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 27043 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/07/2025
NOME COGNOME
Presidente
N. SEZ. 1412/2025
NOME COGNOME
rel. Consigliere
REGISTRO GENERALE
N. 22155/2025
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOMECOGNOME nato in Tunisia il 26/02/2003
avverso la sentenza del 29/05/2025 del G.i.p del Tribunale di Ancona
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Con sentenza del 29 maggio 2025 il G.i.p del Tribunale di Ancona, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., applicava a NOME COGNOME la pena concordata dalle parti per il reato di tentata rapina aggravata.
Ha proposto ricors o l’imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l’annullamento della sentenza , priva di motivazione sulla ritenuta insussistenza delle condizioni per pronunciare una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile, ai sensi dell’art. 591, comma 1 , lett. b) , cod. proc. pen., in relazione a quanto previsto dall’art. 448, comma 2 -bis , del codice
di rito, inserito dalla legge 23 giugno 2017 n. 103 , che consente l’impugnazione «solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza».
Già prima della richiamata modifica legislativa era consolidato nella giurisprudenza il principio secondo il quale la motivazione della sentenza in relazione alla mancanza dei presupposti per l ‘ applicazione dell ‘ art. 129 cod. proc. pen. può anche essere, come nel caso di specie, meramente enunciativa; la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la ricorrenza di una delle cause di non punibilità di cui al suddetto articolo (Sez. 2, n. 41785 del 06/10/2015, COGNOME, Rv. 264595 -01; Sez. 5, n. 31250 del 25/06/2013, Fede, Rv. 256359 -01; Sez. 2, n. 6455 del 17/11/2011, dep. 2012, Alba, Rv. 252085 -01).
Il principio è stato ribadito dalla costante giurisprudenza di legittimità successiva alla suddetta modifica (vds., ad es., Sez. 5, n. 21497 del 12/03/2021, COGNOME, Rv. 281182 -01; Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 -01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278337 -01; Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, COGNOME, Rv. 277102 -01).
All’inammissibilità della impugnazione proposta segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15/07/2025.