Ricorso Patteggiamento: La Cassazione e i Limiti dell’Impugnazione
Il ricorso patteggiamento rappresenta un’area del diritto processuale penale estremamente tecnica e soggetta a precisi limiti. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito i confini invalicabili per l’impugnazione delle sentenze emesse a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti. La decisione chiarisce in modo definitivo che non ogni doglianza può aprire le porte a un nuovo esame della vicenda, specialmente dopo le modifiche introdotte dalla Legge n. 103/2017.
Il Caso in Analisi: un’Impugnazione per Vizio di Motivazione
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal GIP del Tribunale. L’imputato lamentava un cosiddetto “vizio di motivazione”, sostenendo che il giudice di merito non avesse adeguatamente giustificato la sua valutazione circa l’insussistenza di cause di proscioglimento, come previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale. In sostanza, il ricorrente non contestava l’accordo sulla pena, ma il percorso logico seguito dal giudice per convalidarlo.
I Limiti al Ricorso Patteggiamento: l’Art. 448 c.p.p.
Il cuore della questione risiede nell’interpretazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta nel 2017, ha limitato drasticamente le possibilità di impugnare una sentenza di patteggiamento. La Cassazione ha ricordato che il legislatore ha operato una scelta precisa: il ricorso è ammesso solo per un elenco tassativo di motivi, che non includono il vizio di motivazione.
I motivi ammessi riguardano:
* L’espressione della volontà dell’imputato (ad esempio, se il consenso non è stato prestato liberamente).
* La qualificazione giuridica del fatto (se il reato è stato erroneamente classificato).
* L’applicazione di una pena che possa definirsi “illegale” (secondo i criteri stabiliti dalla giurisprudenza, come nel caso della celebre sentenza “Jazouli”).
Qualsiasi altra censura, inclusa quella relativa alla presunta inadeguatezza della motivazione del giudice, è preclusa.
La Decisione della Corte di Cassazione
Coerentemente con questo quadro normativo, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La pronuncia è stata emessa de plano, ovvero senza udienza, data la manifesta infondatezza del motivo di ricorso.
Le Motivazioni
La Suprema Corte ha spiegato che la doglianza del ricorrente, focalizzata su una presunta “difformità” tra la richiesta delle parti e la decisione del giudice in termini di motivazione, non rientra in alcuna delle ipotesi che consentono il ricorso patteggiamento. Il vizio di motivazione, per sua natura, attiene al merito della valutazione del giudice e non a una violazione di legge nei termini stretti previsti dall’art. 448, comma 2-bis c.p.p. Pertanto, esaminare tale censura avrebbe significato superare i limiti imposti dal legislatore. Di conseguenza, il ricorso è stato ritenuto inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
Le Conclusioni
Questa ordinanza consolida un principio fondamentale: la sentenza di patteggiamento, una volta emessa, gode di una stabilità rafforzata. L’intento del legislatore è stato quello di deflazionare il carico giudiziario, impedendo che accordi processuali venissero rimessi in discussione per motivi non essenziali. Per gli operatori del diritto, ciò significa che l’unico modo per contestare efficacemente un patteggiamento in Cassazione è ancorare il ricorso a uno dei vizi specificamente e tassativamente previsti dalla legge, tralasciando le critiche generiche alla motivazione del giudice di merito.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per un presunto vizio di motivazione?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che, in base all’art. 448, comma 2-bis del codice di procedura penale, il vizio di motivazione non rientra tra i motivi tassativamente previsti per impugnare una sentenza di patteggiamento.
Quali sono i motivi per cui si può fare ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
Il provvedimento chiarisce che il ricorso è limitato alle sole ipotesi di violazione di legge indicate nell’art. 448, comma 2-bis c.p.p., che riguardano, ad esempio, l’espressione della volontà dell’imputato, la qualificazione giuridica del fatto o l’irrogazione di una pena illegale.
Cosa succede se un ricorso contro un patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
Come deciso nel caso di specie, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4082 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4082 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 28/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TARANTO il 11/12/1989
avverso la sentenza del 12/06/2024 del GIP TRIBUNALE di TARANTO
datcfravvise -edie~
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca, come nel caso di specie, un vizio di motivazione della sentenza in relazione alla verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 co proc pen, atteso che l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugn 2017 n. 103, limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in tassativamente indicate, tra le quali non può annoverarsi quella ora in disamina che non attiene a una prospettata «difformità» tra contenuti della richiesta e quelli della decisione, non rigua vizi afferenti all’ espressione della volontà dell’imputato o alla qualificazione del fatto né, inerisce alla irrogazione di una pena che possa definirsi illegale nei termini tracciati d indicazioni di principio espresse dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 33040 de 2015 (Jazouli);
rilevato che all’inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell’art. 610, co 5bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all’art. 616 dello stesso codice;
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 28 ottobre 2024.