Ricorso Patteggiamento: Quando è Ammesso e Quando No
Il patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, è uno strumento fondamentale nel nostro sistema processuale penale, pensato per deflazionare il carico giudiziario. Tuttavia, una volta che il giudice ratifica l’accordo, le possibilità di impugnazione sono molto limitate. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione chiarisce i confini invalicabili del ricorso patteggiamento, confermando che i motivi di appello sono solo quelli espressamente previsti dalla legge.
I Fatti del Caso
Nel caso in esame, il Giudice per le Indagini Preliminari (G.I.P.) del Tribunale di Genova aveva applicato a un imputato, su concorde richiesta delle parti, una pena di otto mesi di reclusione e duemila euro di multa. Questa pena era stata calcolata come aumento per la continuazione rispetto a una precedente condanna, sempre per reati legati agli stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/1990).
L’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso per Cassazione contro la sentenza di patteggiamento, lamentando un vizio di legge. Nello specifico, sosteneva che il giudice non avesse verificato la possibile sussistenza di cause di proscioglimento immediato, come previsto dall’art. 129 del codice di procedura penale.
I Limiti al Ricorso Patteggiamento nella Normativa
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, basando la sua decisione su un’interpretazione rigorosa della normativa vigente. Il punto cruciale è l’introduzione del comma 2-bis all’interno dell’art. 448 del codice di procedura penale, avvenuta con la Legge n. 103 del 2017 (la cosiddetta “Riforma Orlando”).
Questa norma ha drasticamente limitato i motivi per cui è possibile presentare un ricorso patteggiamento alla Corte di Cassazione. Le uniche ragioni valide sono:
1. Difetti nell’espressione della volontà dell’imputato di patteggiare.
2. Mancata correlazione tra la richiesta delle parti e la sentenza emessa dal giudice.
3. Errata qualificazione giuridica del fatto contestato.
4. Illegalità della pena applicata o della misura di sicurezza disposta.
Si tratta di un elenco tassativo, ovvero non ammette eccezioni o interpretazioni estensive.
Le motivazioni della Cassazione
La Corte ha spiegato che la doglianza del ricorrente, relativa alla presunta violazione dell’obbligo del giudice di verificare la sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., non rientra in nessuna delle quattro categorie ammesse dall’art. 448, comma 2-bis.
Di conseguenza, il motivo addotto è stato considerato non proponibile in sede di legittimità. Gli Ermellini hanno richiamato una giurisprudenza ormai consolidata sul punto, citando diverse sentenze precedenti che hanno affermato lo stesso principio. La ratio della norma è chiara: dare stabilità alle sentenze di patteggiamento, che nascono da un accordo tra accusa e difesa, e limitare il ricorso in Cassazione solo a vizi di eccezionale gravità e di natura prettamente giuridica. La valutazione preliminare sulla non evidenza di cause di proscioglimento è implicita nell’accoglimento della richiesta di patteggiamento da parte del giudice, e un eventuale errore in questa valutazione non è sindacabile attraverso i ristretti canali del ricorso post-riforma.
Le conclusioni
La decisione della Corte di Cassazione riafferma con forza un principio cardine della procedura penale post-riforma: chi sceglie la via del patteggiamento accetta una definizione rapida del processo, rinunciando implicitamente a far valere determinate eccezioni. L’impugnazione di tale sentenza è un’opzione eccezionale, non la regola. Il ricorso patteggiamento è ammissibile solo per i vizi formali e sostanziali elencati dalla legge. Per queste ragioni, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento?
No, non è sempre possibile. Dopo la riforma del 2017, la sentenza di patteggiamento può essere impugnata con ricorso per Cassazione solo per i motivi tassativamente elencati nell’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
La mancata verifica da parte del giudice delle cause di proscioglimento (art. 129 c.p.p.) è un valido motivo per ricorrere contro un patteggiamento?
No. Secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, questo motivo non rientra nell’elenco tassativo dei vizi per cui è ammesso il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento, rendendo l’impugnazione basata su tale doglianza inammissibile.
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la sentenza di patteggiamento diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4518 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4518 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato DATA_NASCITA
avverso la sentenza dei 27/01/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di GENOVA
Giat-Q-avvite -dife -Prerft+; — udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, il G.I.P. del Tribunale di Genova, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a COGNOME, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi otto di reclusione ed euro duemila di multa, in relazione al reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 a titolo di aumento per la continuazione sulla pena di cui alla sentenza della Corte di appello di Genova del 26 novembre 2020, irrevocabile 1’11 gennaio 2020.
L’imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata verificata della possibilità di emettere sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen..
Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non proponibili in sede di legittimità.
Trattandosi di sentenza che ha ratificato l’accordo proposto successivamente all’entrata in vigore dell’art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell’art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena della misura di sicurezza»).
Ebbene, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per Cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278337; Sez. F, Ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).
Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ragioni di esonero – al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 gennaio 2024.