Ricorso Patteggiamento: Quando l’Appello in Cassazione è Inammissibile
Il ricorso patteggiamento rappresenta un istituto fondamentale del nostro ordinamento processuale penale, ma quali sono i limiti alla sua impugnazione? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini entro cui è possibile contestare una sentenza emessa a seguito di accordo tra le parti, sottolineando la tassatività dei motivi di ricorso. Il caso in esame offre uno spunto essenziale per comprendere quando e perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile.
I Fatti del Caso
Un individuo, a seguito di un accordo con la pubblica accusa, otteneva dal Giudice per le indagini preliminari una sentenza di applicazione della pena (patteggiamento) per i reati di tentata rapina e falsa dichiarazione a un pubblico ufficiale. Nonostante l’accordo raggiunto, la difesa decideva di presentare ricorso per cassazione, lamentando un vizio specifico nella sentenza: la mancata indicazione da parte del giudice dei criteri seguiti per la determinazione della pena concordata.
I Limiti al Ricorso Patteggiamento nella Riforma Orlando
Il cuore della questione risiede nell’interpretazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, introdotto dalla cosiddetta “Riforma Orlando” (legge n. 103 del 2017). Questa norma ha circoscritto in modo netto i motivi per cui sia il pubblico ministero che l’imputato possono presentare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento. I motivi ammessi sono esclusivamente:
1. Vizi nell’espressione della volontà dell’imputato di patteggiare.
2. Difetto di correlazione tra la richiesta delle parti e la sentenza del giudice.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto contestato.
4. Illegalità della pena applicata o della misura di sicurezza disposta.
Qualsiasi altro motivo, al di fuori di questo elenco tassativo, non è considerato valido per impugnare la sentenza.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione, nell’analizzare il caso, ha ritenuto il ricorso manifestamente inammissibile. I giudici hanno spiegato che la doglianza sollevata dalla difesa – ossia la mancata esplicitazione dei criteri di commisurazione della pena – non rientra in nessuna delle categorie previste dall’art. 448, comma 2-bis. La pena, infatti, non era stata definita “illegale”, ma era il frutto di un accordo tra accusa e difesa, che il giudice si era limitato a ratificare. Criticare la mancata motivazione su un quantum di pena che è stato concordato dalle parti stesse è una censura che la legge, dopo la riforma del 2017, non consente più. Di conseguenza, il motivo del ricorso è stato giudicato inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia rafforza un principio cardine del sistema processuale: la stabilità delle sentenze di patteggiamento. La scelta di accedere a questo rito premiale implica una sostanziale rinuncia a contestare nel merito la pena concordata, a meno che essa non sia palesemente illegale o non sussistano gli altri specifici vizi procedurali elencati dalla norma. Per gli operatori del diritto, ciò significa che la fase dell’accordo tra le parti assume un’importanza cruciale e definitiva. Per l’imputato, la decisione di patteggiare deve essere ponderata attentamente, con la consapevolezza che le possibilità di impugnazione sono estremamente limitate. La condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle Ammende serve da monito contro la proposizione di ricorsi dilatori o privi dei presupposti di legge.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per la mancata motivazione sulla determinazione della pena?
No, la Corte di Cassazione ha chiarito che questo motivo non è valido, in quanto non rientra nell’elenco tassativo dei motivi di ricorso previsti dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, specialmente quando la pena è stata concordata tra le parti e non è illegale.
Quali sono gli unici motivi per cui si può fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
I motivi ammessi sono esclusivamente quelli attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto, e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende, il cui importo è commisurato al grado di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9416 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 9416 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/02/2024
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME, nato in Algeria il DATA_NASCITA,
avverso la sentenza del 24/10/2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con la sentenza in epigrafe, Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova, ha applicato al ricorrente, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti in relazione ai reati di tentata rapina e falsa dichiarazione a pubbli ufficiale.
Al/
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•••.
Ricorre per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, dolendosi della mancata indicazione da parte del giudice dei criteri di determinazione della pena. 3. Ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 50 della legge n. 103 del 23 giugno 2017, precedente alla richiesta di applicazione della pena, il Pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erron qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena e della misura sicurezza.
Ne consegue che sono inammissibili ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto non consentiti dalla legge, i motivi di ricorso che, come quelli in esame, attengono, in presenza di pena non illegale, a censurare la mancata indicazione dei criteri di commisurazione della pena, che era stata concordata tra le parti. 4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 01.02.2024.