Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 22345 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 5 Num. 22345 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a NAPOLI il 20/07/1985
avverso la sentenza del 12/12/2024 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Visto il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Napoli pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. ed applicativa della pena concordata con il pubblico ministero per i reati di rissa e lesioni aggravate, nonché porto senza giustificato motivo di un coltello.
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 444 cod. proc. pen. riferimento all’art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile, giacché proposto al di fuori d casi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile per soli motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al dif di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fa e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
In tema di patteggiamento, pertanto, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per l mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. pen., atteso che l’art. 448, comma 2-bis, citato limita l’impugnabilità della pronuncia, come poc’anzi precisato, alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (cfr., tra le tante, Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, COGNOME Rv. 278337; Sez. F ord. n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui, Rv. 279761).
Orbene, il ricorrente non deduce alcuna delle ragioni di ricorso consentite, ma si limita a dolersi, molto genericamente e senza tener conto dei contenuti della pronuncia impugnata, della mancanza di motivazione sulla responsabilità del ricorrente.
Il giudice del patteggiamento, peraltro, ha spiegato sinteticamente la sussistenza di un quadro probatorio adeguato e idoneo ad escludere una pronuncia ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. (segnalando la confessione dell’imputato) e tanto è sufficiente ai fini de sindacato positivo sulla legittimità della decisione dal punto di vista di eventuali, propos vizi di motivazione.
Invero, la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento previste dall’art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 39159 del 10/9/2019, NOME COGNOME, Rv. 277102; Sez. 5, n. 31250 del 25/06/2013, Rv. 256359; Sez. 4, n. 30867 del 17/06/2011, dep. 03/08/2011, Rv. 250902; Sez. 2, n. 6455 del 17/11/2011, dep. 2012, Rv. 252085).
Le motivazioni del giudice appaiono del tutto corrispondenti ai parametri motivazionali richiesti per le decisioni di patteggiamento, avuto riguardo alla rinunzia alla contestazione
delle prove e della qualificazione giuridica dei fatti costituenti oggetto di imputazion che è implicita nella domanda di applicazione di pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc.
pen., nonché tenuto conto della speciale natura dell’accertamento devoluto al giudice del merito in tale tipologia peculiare di rito alternativo previsto dal legislatore (cfr.,
altre, Sez. U, n. 5777 del 27/3/1992, COGNOME, Rv. 191135; Sez. U, n. 10372 del
27/9/1995, COGNOME, Rv. 202270; Sez. U, n. 20 del 27/10/1999, COGNOME, Rv. 214637;
cfr. Sez. 6, n. 56976 del 11/9/2017, Sejdaras, Rv. 271671).
3.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità
cod. proc. pen., e che il ricorrente deve di procedura, ai sensi dell’art. 610, comma
5-bis, essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
quattromila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 marzo 2025.