Ricorso Patteggiamento: I Limiti Imposti dalla Cassazione
L’istituto del patteggiamento rappresenta una delle vie principali per definire un procedimento penale in modo celere, ma quali sono i confini del diritto di impugnare la sentenza che ne deriva? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce un punto fondamentale riguardo al ricorso patteggiamento, confermando l’impossibilità di contestare la mancata valutazione delle cause di proscioglimento da parte del giudice.
Il Caso: Dal Patteggiamento al Ricorso in Cassazione
Il caso in esame ha origine da una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Bari, con cui un imputato vedeva applicata una pena concordata per diversi reati di rapina aggravata. Nonostante l’accordo raggiunto con la Procura, la difesa dell’imputato decideva di presentare ricorso per cassazione.
Il motivo del ricorso era molto specifico: si lamentava la violazione di legge per un presunto difetto di motivazione, dovuto all’omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per una sentenza di proscioglimento immediato, così come previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale.
L’Inammissibilità del Ricorso Patteggiamento: La Decisione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile senza nemmeno entrare nel merito della questione. La decisione si fonda su una norma precisa, l’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, introdotto con la legge n. 103 del 2017 (nota come Riforma Orlando).
Il Ruolo dell’Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Questa disposizione ha ristretto notevolmente i motivi per cui è possibile impugnare una sentenza di patteggiamento. In particolare, stabilisce che non è consentito un ricorso patteggiamento per contestare l’omessa valutazione delle condizioni di proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p. La scelta di patteggiare implica una sorta di rinuncia a far valere determinate questioni che avrebbero potuto portare a un’assoluzione nel merito.
Le Motivazioni della Cassazione
La motivazione della Corte è netta e si allinea a un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato. I giudici hanno sottolineato che il ricorso proposto si scontra frontalmente con il divieto normativo. La logica del legislatore è stata quella di deflazionare il carico della Cassazione, evitando ricorsi su punti che dovrebbero essere superati proprio dall’accordo tra accusa e difesa. L’accordo sul patteggiamento presuppone che l’imputato, assistito dal suo difensore, abbia già valutato l’assenza di evidenti cause di proscioglimento.
Di conseguenza, sollevare tale questione dopo aver patteggiato è considerato un’azione processualmente non consentita. La Corte ha quindi applicato la procedura semplificata dell’ordinanza de plano (senza udienza) per dichiarare l’inammissibilità.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La pronuncia ribadisce un principio cruciale per la difesa tecnica: la scelta del patteggiamento è una decisione strategica con conseguenze definitive. Una volta accettato il rito, le possibilità di impugnazione si riducono drasticamente. È fondamentale, prima di accedere al patteggiamento, che la difesa valuti con estrema attenzione ogni possibile causa di non punibilità o di proscioglimento. Non sarà possibile, in un secondo momento, tentare di recuperare queste valutazioni attraverso un ricorso in Cassazione.
La conseguenza diretta dell’inammissibilità, come previsto dall’art. 616 c.p.p., è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, un onere economico che si aggiunge alla pena già patteggiata.
È possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento sostenendo che il giudice non ha valutato le cause di proscioglimento dell’art. 129 c.p.p.?
No. Secondo quanto stabilito dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, un ricorso per cassazione basato su questo specifico motivo è espressamente dichiarato inammissibile.
Qual è la conseguenza della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La conseguenza, come disposto dall’art. 616 del codice di procedura penale, è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso specifico è stata quantificata in tremila euro.
Da quale norma deriva il divieto di ricorrere per la mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p. in caso di patteggiamento?
Il divieto deriva direttamente dall’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, che è stato introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (cosiddetta Riforma Orlando).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 43078 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 2 Num. 43078 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ALTAMURA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/03/2023 del TRIBUNALE di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Giudice per le indagini preliminari di Bari applicava a NOME COGNOME la pena concordata per i reati allo stesso ascritti (diverse rapine aggravate).
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:
2.1. violazione di legge servizio di motivazione per difetto di valutazione delle cause di proscioglimento descritte nell’articolo 129 del codice di rito
Il ricorrente non si confronta con la consolidata giurisprudenza secondo cui ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l’omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a
dichiarare l’inammissibilità con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 27201401)
4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 19 settembre 2023.