Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2262 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME
Penale Ord. Sez. 2 Num. 2262 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/12/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Monza il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 15/10/2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Como;
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminare del Tribunale di Como in data 15/10/2025 nei confronti di NOME COGNOME, veniva applicata, su richiesta delle parti, a norma dell’art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato ascritto, riconosciute le attenuanti generiche in regime di equivalenza alle contestate aggravanti e la continuazione con il reato di cui alla sentenza n. 382/2025 emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Monza in data 15/04/2025, divenuta irrevocabile il 14/10/2025, ritenuto piø grave il reato di cui alla predetta sentenza ed operata la diminuente per il rito, la pena di mesi quattro di reclusione ed euro 600 di multa in aumento sulla pena inflitta con la sentenza n. 383/2025, così rideterminando la pena complessiva in anni quattro e mesi quattro di reclusione ed euro 3.600 di multa, oltre condanna dell’imputato al pagamento delle spese di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare. Con la medesima sentenza erano disposti la confisca e distruzione dei reperti in sequestro, indicati ai punti da 1) a 8) del verbale di perquisizione e sequestro del 17/10/2024, ed il dissequestro e la restituzione alla persona offesa delle somme di danaro in sequestro.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell’imputato, AVV_NOTAIO, articolando un unico motivo, con cui deduce, ex art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., mancanza di motivazione. In particolare, richiamando gli artt. 125, comma 3, 192, comma 1, e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il ricorrente censura la sentenza nella parte in cui si Ł limitata a recepire la concorde volontà delle parti, senza effettuare un controllo effettivo sulla correttezza dell’intesa, sulla congruità della pena, sulla sussistenza dei presupposti di legge e sulla assenza di cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
Insta pertanto per l’annullamento, con o senza rinvio, della sentenza impugnata.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per indeducibilità delle descritte censure.
3.1. Va rammentato che l’art. 448, comma 2 -bis , cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, stabilisce che l’imputato può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena soltanto per motivi
Ord. n. sez. 2307/2025
CC – 17/12/2025
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attinenti alla espressione della volontà dello stesso imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la decisione, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e alla illegalità della pena o della misura di sicurezza.
In tal senso si Ł chiarito che esula dai vizi deducibili la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., (S ez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337 – 01; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014 – 01), così come Ł stato affermato che il ricorso per vizio di motivazione Ł ammissibile solo in relazione alle statuizioni non facenti parte dell’accordo tra le parti contenute nella decisione emessa ex art. 444 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 21368 del 26/9/2019, deo. 2020, Savin, Rv. 279384 -01).
3.2. Orbene, ciò premesso, i profili censurati con il ricorso esulano dalle ipotesi di violazione di legge tassativamente indicate dall’art. 448, comma 2 -bis , cod. proc. pen.
Quanto alla mancata verifica della insussistenza di cause di proscioglimento ex art 129 cod. proc. pen., si tratta, come detto, di vizio non deducibile.
Nella specie, poi, i motivi di ricorso si profilano eccentrici rispetto ad una sentenza che espone una motivazione compiuta sia con riferimento alla qualificazione giuridica dei fatti che alla operata verifica di assenza di cause di proscioglimento ex art 129 cod. proc. pen.(vds. pag. 3 della sentenza impugnata).
Con riferimento alla qualificazione giuridica, d’altro canto, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma 2 -bis , cod. proc. pen., l’erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza Ł limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione( Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, PG c/ Paolino , Rv. 281116 – 01; Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, COGNOME, Rv. 275971-02; Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018, COGNOME, Rv. 272026 – 01), con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato.
Nella specie, non si apprezza alcun errore manifesto nella qualificazione giuridica operata.
D’altro canto, neppure la lamentata assenza di controllo sulla correttezza dell’intesa consente di ricondurre la censura ai ‘motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato’, tipizzati ai sensi del novellato art. 448, comma 2 -bis , cod. proc. pen. Invero, nella specie non solo l’imputato risultava presente alla udienza in cui era formulata la richiesta di pena – di talchØ sarebbe stata superflua ogni indagine da parte del giudice circa la volontà dell’imputato -, ma neppure in ricorso si allega un vizio del consenso o un difforme recepimento dell’accordo.
3.3. Difettando le condizioni legittimanti la proposizione del ricorso per cassazione previste dall’art. 448, comma 2 -bis , cod. proc. pen., la declaratoria di inammissibilità dell’odierna impugnazione va pronunciata senza formalità, cioŁ con procedura semplificata e non partecipata, ai sensi dell’art. 610, comma 5 -bis , seconda parte, cod. proc. pen., la cui previsione si colloca in rapporto di specialità rispetto a quella fissata dalla prima parte dello stesso art. 610, comma 5 -bis , che dispone invece la trattazione camerale partecipata (artt. 610, comma 1, e 611 cod. proc. pen.) dei ricorsi che investono la motivazione del provvedimento impugnato.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo alla natura della sentenza impugnata, ed alla natura del
motivo, appare conforme a giustizia stabilire in misura di euro 3.000.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 17/12/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME