Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 15443 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 15443 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato a Napoli l’ DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a Napoli il DATA_NASCITA COGNOME NOME nata a Savigliano il DATA_NASCITA avverso la sentenza del GUP del Tribunale di Torino in data 9/2/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRJETTO
In data 15/12/2023 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli applicav art. 444 c.p.p., nei confronti di COGNOME NOME per i reati a lui ascritti, ritenuta l reiterata e ritenuto il vincolo della continuazione, la pena di anni due, mesi sei di reclusi euro 6.000,00 di multa; nei confronti di COGNOME NOME, esclusa la recidiva reiterata le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante di cui all’art. 644, co. cod. pen. ed alla recidiva semplice, la pena di anni tre, mesi sei di reclusione ed euro 5.400,00 di multa; nei confronti di COGNOME NOME, con le attenuanti generiche equivalenti all’aggravan cui all’art. 644, co. 5, n. 3 cod. pen., ritenuta la continuazione, la pena anni quattro, m di reclusione ed euro 6.600,00 di multa.
Avverso detta sentenza propongono ricorso per cassazione con un unico atto gli imputati COGNOME e COGNOME , con distinto atto, COGNOME NOME.
I primi due deducono l’omessa motivazione in merito alla sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. in relazione, rispettivamente, ai capi Q) ( COGNOME) e ai capi V), W), AA) BB) ( la COGNOME) , nonché in ordine al mancato avviso d all’art. 545 bis cod. proc. pen. , al Padella.
COGNOME NOME COGNOME vizio di motivazione per avere il giudice confuso la propria posizion con quella del fratello COGNOME NOME, deceduto, nonché l’omessa motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle ipotesi di reato di cui ai capi A),B), I), nonché C), F)e G) .
Il difensore del COGNOME, AVV_NOTAIO, in data 26/2/2024, ha fatto pervenire comunicazione con la quale eccepisce il mancato avviso dell’udienza chiedendo un rinvio.
I ricorsi sono inammissibili.
In via preliminare osserva il collegio che i ricorsi in oggetto sono trattati ai sensi del co. 5 bis cod. proc. pen., senza formalità di procedura sicché non è previsto l’avv dell’udienza alla parte.
Quanto al merito, è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che, in 1:ema di patteggiamen è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicatva della pena con cui deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell’insussis di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc .pen., atteso che l’art. 448, comma 2-b cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l’impugnabilità pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate che attengo ad ipotesi specifiche di violazione delle disposizioni che riguardano l’espressione della vol dell’imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l’erronea qualificazione g del fatto, l’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Nel caso di specie i ricorrenti si limitano a denunciare il vizio della violazione di le riguardo alla verifica dell’assenza di cause di proscioglimento ovvero l’omessa motivazione punto di affermazione di responsabilità COGNOMEndo motivi non consentiti dalla nuova disciplin che regola l’impugnazione della sentenza di patteggiamento, non investendo alcuno dei punti della decisione per i quali è ammesso il ricorso per cassazione, atteso che la disposizione oggetto non risulta
Manifestamente infondato è poi il motivo con il quale COGNOMECOGNOME la violazione dell’art. bis cod. proc. pen., dovendosi ribadire il principio più volte affermato da questa Corte seco cui l’art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen. che prevede, per il caso di condanna a pen detentiva non superiore a quattro anni, l’obbligo per il giudice di dare avviso alle part possibilità della sua conversione in una sanzione sostitutiva, non si applica al procedimento c conduce alla definizione del giudizio con pena patteggiata, trattandosi di norma che, p ragioni di carattere testuale e sistematico, risulta dettata esclusivamente per il gi ordinario. (Sez. 2, n. 50010 del 10/10/2023, Rv. 285690; Sez. 6, Ordinanza n. 30767 del 28/04/2023, Rv. 284978; Sez. 4, n. 32357 del 09/05/2023, Rv. 284925).
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processua della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27/2/2024