Ricorso Patteggiamento: Quando è Ammesso e Quando No
Il ricorso contro una sentenza di patteggiamento rappresenta un’area del diritto processuale penale caratterizzata da limiti ben precisi. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con fermezza quali sono le uniche ragioni valide per impugnare un accordo sulla pena, confermando l’orientamento restrittivo introdotto dalla riforma legislativa del 2017. Analizziamo questa decisione per comprendere le implicazioni pratiche per chi sceglie la via del ricorso patteggiamento.
I Fatti del Caso
Nel caso di specie, un imputato aveva proposto personalmente ricorso per Cassazione avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale. Le doglianze si concentravano, tra le altre cose, su una presunta omessa o viziata motivazione della sentenza, in particolare riguardo alla mancata valutazione da parte del giudice di primo grado delle condizioni per un proscioglimento immediato, come previsto dall’art. 129 del codice di procedura penale.
L’imputato, in sostanza, riteneva che il giudice, prima di ratificare l’accordo sulla pena, avrebbe dovuto analizzare più a fondo la possibilità di un’assoluzione, e che il non averlo fatto in modo adeguatamente motivato costituisse un errore censurabile in sede di legittimità.
La Normativa sul Ricorso Patteggiamento: L’Art. 448 c.p.p.
Il fulcro della questione risiede nel comma 2-bis dell’articolo 448 del codice di procedura penale. Questa disposizione, introdotta con la legge n. 103 del 2017, ha drasticamente limitato i motivi per cui è possibile presentare un ricorso contro una sentenza di patteggiamento. L’obiettivo del legislatore era quello di deflazionare il carico della Corte di Cassazione e di rendere più stabile e definitivo l’accordo raggiunto tra accusa e difesa.
Secondo questa norma, il ricorso è proponibile esclusivamente per i seguenti motivi:
1. Errata espressione della volontà dell’imputato: Se il consenso al patteggiamento è stato viziato.
2. Difetto di correlazione tra richiesta e sentenza: Se il giudice ha emesso una decisione che non corrisponde a quanto concordato.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto: Se il reato è stato inquadrato in modo palesemente errato.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza: Se la sanzione applicata è contraria alla legge.
Qualsiasi altro motivo, inclusi quelli relativi alla valutazione delle prove o alla completezza della motivazione, è escluso.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile in modo netto e inequivocabile. I giudici hanno sottolineato che i motivi addotti dal ricorrente, ovvero l’omessa o viziata motivazione e la mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p., non rientrano nell’elenco tassativo previsto dall’art. 448, comma 2-bis.
La Corte ha inoltre precisato due aspetti fondamentali:
* Un vizio di motivazione non può mai essere trasformato in un’ipotesi di illegalità della pena. La pena è illegale quando è contraria a norme di legge (es. una pena detentiva per un reato che prevede solo una multa), non quando si ritiene che sia stata determinata sulla base di un ragionamento errato.
* Anche il motivo dell’erronea qualificazione giuridica del fatto deve essere interpretato in modo restrittivo. È ammissibile solo quando l’errore è “palesemente eccentrico” e immediatamente riscontrabile dal capo di imputazione, senza che sia necessario alcun esame di elementi fattuali o probatori esterni.
Di conseguenza, tentare di rimettere in discussione l’opportunità del patteggiamento criticando la motivazione del giudice è una strada non percorribile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza consolida un principio cruciale: la scelta del patteggiamento è una decisione processuale con conseguenze quasi definitive. L’imputato e il suo difensore devono essere pienamente consapevoli che, una volta raggiunto l’accordo e ratificato dal giudice, le possibilità di impugnazione sono estremamente limitate.
Il ricorso patteggiamento non può essere utilizzato come un’ulteriore istanza per riesaminare il merito della vicenda o per contestare la logica interna della decisione del giudice. Le porte della Cassazione si aprono solo per vizi specifici e gravi, elencati in modo esclusivo dalla legge. Pertanto, la fase delle trattative con il pubblico ministero e la valutazione sull’opportunità di accedere a questo rito speciale diventano ancora più delicate e strategiche, poiché l’esito è, nella maggior parte dei casi, non più appellabile.
Perché il ricorso contro la sentenza di patteggiamento è stato dichiarato inammissibile?
La Corte di Cassazione lo ha dichiarato inammissibile perché i motivi sollevati dal ricorrente, come il vizio di motivazione e la mancata valutazione di un proscioglimento, non sono compresi nell’elenco tassativo dei motivi di ricorso previsti dall’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per qualsiasi ragione?
No. La legge limita espressamente i motivi di ricorso a quattro casi specifici: problemi nell’espressione della volontà dell’imputato, mancanza di corrispondenza tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto palesemente evidente, e illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Si può contestare in Cassazione la mancata assoluzione da parte del giudice che ha applicato il patteggiamento?
No. Secondo quanto stabilito in questa ordinanza, la mancata valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunciare una sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p. non costituisce un motivo valido per proporre ricorso contro la sentenza di patteggiamento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26319 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26319 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME (CUI 05WVEIU) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/10/2023 del TRIBUNALE di PADOVA
(flato avviso alle parti)
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Il ricorso proposto nell’interesse di NOME condannato ex art. 444 e ss. cod. proc. pen. è inammissibile.
Il ricorso, per l’omessa o viziata motivazione della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. – come avvenuto nel caso di specie con particolare riguardo alla valutazione ex art. 129 cod. proc. pen. -, oltre che per violazione di legge è come noto inammissibile.
Ai sensi del comma 2 bis dell’art. 448 cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile esclusivamente per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegali della pena o della misura di sicurezza. Tale non può essere una pena solo perché si assume determinata con vizio di motivazione.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, in tema di patteggiamento, anche a seguito dell’introduzione dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l’erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo in particolare escludersi l’ammissibilità dell’impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione.
Inoltre, non è proponibile il ricorso per l’omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
Dunque, il ricorso è stato proposto per motivi diversi da quelli di cui al comma 2 bis dell’art. 448 cod. proc. pen. Oltre che proposto personalmente.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 26.1.2024