Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12113 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12113 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/12/2023 del GIP TRIBUNALE di TARANTO
cra
–
tWgisi5
–
alte
–
rraT
–
119 s.
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.
Rilevato che l’unico motivo deve essere dichiarato inammissibile perché proposto al di fuori dei casi previsti dall’art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen;
Considerato, infatti, che in base al nuovo testo di tale norma, introdotto dalla legge n. 103 del 2017, il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra l richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegal della pena o della misura di sicurezza;
Rilevato che il ricorrente lamenta genericamente il vizio di motivazione rispetto alla qualificazione giuridica del fatto ed alla congruità della pena , anch’essi non più compresi tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione avverso le sentenze di applicazione della pena (v., tra le tante: Sez. 4, 5 giugno 2018, n.38235);
Rilevato che il ricorso di NOME COGNOME deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 marzo 2024.