Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 27030 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 27030 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a MARSALA il 04/06/1988 avverso la sentenza del 08/05/2025 del TRIBUNALE di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Torino, con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in data 8 maggio 2025, applicava ad NOME la pena concordata tra le parti di anni 2, mesi 10 di reclusione ed € 2.000,00 di multa in ordine a varie ipotesi di furto ed utilizzo abusivo di carte di credito allo stesso contestati, ritenuta la continuazione esterna con i fatti giudicati dal G.U.P. del Tribunale di Torino il 9-11-2023.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, avv.to COGNOME deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.:
inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ed in particolare degli artt. 336 e 337 cod. proc. pen. quanto alla omessa valutazione della sussistenza delle querele per i fatti indicati ai capi nn. 19) e 23), non contenendo le denunce delle persone offese NOME e COGNOME alcuna richiesta di punizione del colpevole; delle condizioni per il proscioglimento ex
violazione dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen. quanto alla omessa valutazione art. 129 cod. proc. pen. non essendo stati evidenziati gli elementi fondanti l’affermazione di responsabilità e ciò, sia in
relazione ai reati per i quali non erano stati ritenuti sussistenti gravi indizi di colpevolezza nella fase delle indagini preliminari, che per quei capi di imputazione relativi ad episodi nei quali le vittime del reato non avevano riconosciuto il ricorrente quale autore dei fatti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è proposto avverso sentenza di patteggiamento per motivi non deducibili e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ai sensi dell’art. 610 comma 5 -bis cod. proc.pen..
Ed invero, va ricordato che il sistema dell’impugnazione della sentenza di patteggiamento è stato oggetto di riforma attraverso una tassativa previsione dei casi di ricorso per cassazione ad opera della legge 103/2017; in particolare detta novella ha inserito un nuovo comma 2bis dell’art. 448 cod. proc. pen. a mente del quale:’ Il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza ‘. Proprio in applicazione della nuova disposizione la costante di legittimità, ha affermato che ai sensi dell’art. 448, comma 2bis , cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l’omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l’inammissibilità con ordinanza “de plano” ex art. 610, comma 5bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014 -01; ed anche Sez. 6, Ordinanza n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389 -01). Altre pronunce hanno fatto riferimento proprio al carattere tassativo dei vizi denunciabili per dedurne ugualmente l’inammissibilità; si è così affermato come i n tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate. (Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 – 01).
1.1 L’applicazione dei sopra esposti principi comporta dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione; ed invero, n el caso in esame, il ricorso, con entrambi i motivi, lamenta proprio l’omessa valutazione delle condizioni per
pronunciare il proscioglimento sia sotto il profilo del difetto di querela con il primo motivo, che, con riguardo alla piattaforma probatoria che si contesta con la seconda doglianza, e, ciò, pur a fronte di una pronuncia di accoglimento dell’istanza di applicazione di pena sull’accordo delle parti.
In conclusione, l ‘ impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell’art. 606 comma terzo cod. proc. pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 11 luglio 2025