Ricorso Patteggiamento: Quando è Ammissibile l’Appello in Cassazione?
Il ricorso patteggiamento rappresenta una delle questioni più delicate e tecnicamente complesse della procedura penale. Sebbene il patteggiamento sia una scelta processuale che mira a definire rapidamente il giudizio, non preclude totalmente la possibilità di un controllo di legittimità. Tuttavia, i margini per impugnare una sentenza di patteggiamento sono estremamente ristretti. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione (n. 47350/2023) offre un chiaro esempio di questa rigidità, dichiarando inammissibile un ricorso basato su motivi non consentiti dalla legge.
I Fatti del Caso: Un Tentativo di Impugnazione Oltre i Limiti
Nel caso in esame, un imputato aveva proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal Giudice per l’Udienza Preliminare. La doglianza principale del ricorrente si concentrava sul presunto mancato vaglio, da parte del giudice di merito, della sussistenza di ragioni di proscioglimento immediato, come previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale. In sostanza, l’imputato sosteneva che il giudice avrebbe dovuto assolverlo anziché ratificare l’accordo sulla pena.
La Decisione della Corte e il Principio del Ricorso Patteggiamento
La Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su una norma specifica e invalicabile: l’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa disposizione, introdotta con la cosiddetta “Riforma Orlando” (legge n. 103/2017), ha circoscritto in modo tassativo le ragioni per cui una sentenza di patteggiamento può essere contestata in Cassazione.
I Motivi Tassativi per l’Impugnazione
Secondo la legge, il ricorso patteggiamento è ammissibile solo ed esclusivamente per i seguenti motivi:
1. Vizio nell’espressione della volontà dell’imputato: ad esempio, se il consenso all’accordo non è stato prestato liberamente e consapevolmente.
2. Difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza: se il giudice ha emesso una decisione che non corrisponde a quanto concordato tra le parti.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto: se il reato contestato è stato inquadrato in una fattispecie giuridica sbagliata.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata: se la sanzione irrogata è contraria alla legge per specie o quantità.
Qualsiasi altro motivo, inclusa la mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p., esula da questo elenco e rende l’impugnazione di per sé inammissibile.
Le motivazioni della Sentenza: la rigidità dell’art. 448 c.p.p.
La Corte Suprema ha motivato la sua decisione evidenziando che l’intento del legislatore del 2017 era proprio quello di limitare drasticamente le impugnazioni contro le sentenze di patteggiamento per garantirne la stabilità e l’effetto deflattivo sul sistema giudiziario. Il motivo sollevato dal ricorrente, relativo alla mancata valutazione delle cause di proscioglimento, non rientra nell’elenco tassativo previsto dall’art. 448, comma 2-bis. Pertanto, il ricorso è stato considerato inammissibile ‘de plano’, ovvero senza la necessità di un’udienza pubblica, data la sua manifesta infondatezza.
Le conclusioni: Conseguenze Pratiche della Decisione
Le implicazioni di questa ordinanza sono significative. In primo luogo, essa conferma la natura quasi definitiva dell’accordo di patteggiamento, che può essere messo in discussione solo per vizi specifici e gravi. In secondo luogo, la declaratoria di inammissibilità comporta conseguenze economiche per il ricorrente. Come disposto dall’articolo 616 c.p.p., l’imputato è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende, a titolo sanzionatorio per aver proposto un ricorso privo dei presupposti di legge. Questa pronuncia serve da monito: il ricorso patteggiamento non è uno strumento per rimettere in discussione l’intero merito del processo, ma un rimedio eccezionale contro precise violazioni procedurali.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento in Cassazione?
No. L’impugnazione è consentita solo per un elenco tassativo di motivi previsto dall’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, come vizi della volontà, erronea qualificazione giuridica del fatto o illegalità della pena.
Si può fare ricorso se il giudice del patteggiamento non ha valutato le cause di proscioglimento?
No. Secondo la decisione analizzata, il mancato vaglio delle cause di proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p. non rientra tra i motivi per cui è ammesso il ricorso contro una sentenza di patteggiamento, rendendo l’impugnazione inammissibile.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile contro una sentenza di patteggiamento?
Quando il ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata fissata in 3.000,00 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 47350 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 2 Num. 47350 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME NOME a CANELLI il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 01/06/2023 del GIUDICE U.P. di ALESSANDRIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; ricorso trattato ‘de plano’
CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto avanzato avverso sentenza di patteggiannento per motivi non consentiti, in particolare per il mancato vaglio di sussistenza di rag proscioglimento ex art. 129 c.p.p.. Ed invero ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. p pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è ammissibile il ricorso per cassazio avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all’espressione della volo dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell’art. 6 comma 3 cod. proc. pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché a versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 27 ottobre 2023