Ricorso Patteggiamento: Quando è Inammissibile per la Cassazione?
Il patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, è uno strumento fondamentale nel nostro sistema processuale penale per definire rapidamente un procedimento. Tuttavia, la sua natura di accordo pone dei limiti precisi alle possibilità di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce ancora una volta i confini invalicabili del ricorso patteggiamento, soprattutto dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 103 del 2017.
I Fatti di Causa
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguardava un imputato che aveva presentato ricorso avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Bergamo. La condanna era legata a un reato in materia di stupefacenti. Nel suo ricorso, l’imputato lamentava che il giudice di merito non avesse verificato la possibile sussistenza di cause di proscioglimento, come previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale, prima di ratificare l’accordo sulla pena.
I Limiti al Ricorso Patteggiamento secondo la Legge
Il cuore della questione risiede nell’interpretazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta con la riforma del 2017, ha lo scopo di limitare le impugnazioni meramente dilatorie o pretestuose contro le sentenze di patteggiamento. La legge stabilisce che il ricorso in Cassazione è consentito solo per un elenco tassativo e ristretto di motivi, tra cui:
* L’espressione della volontà dell’imputato viziata da violenza, minaccia o errore.
* L’erronea qualificazione giuridica del fatto.
* L’illegalità della pena applicata.
Qualsiasi altro motivo proposto è, per definizione, inammissibile.
La Posizione della Cassazione sul Ricorso Patteggiamento
La Corte di Cassazione, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ha ribadito con fermezza questo principio. I giudici hanno sottolineato che la doglianza relativa alla mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento non rientra tra i vizi di violazione di legge tassativamente indicati dalla norma. Pertanto, un ricorso patteggiamento basato su tale presupposto non può essere accolto.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha specificato che il giudice del patteggiamento, nel caso di specie, aveva comunque dato atto di aver escluso i presupposti per un proscioglimento. Questa valutazione era stata fondata sugli esiti di una perquisizione che aveva portato al rinvenimento di cocaina e sulle dichiarazioni concordi degli acquirenti, che avevano riconosciuto con certezza l’imputato come loro spacciatore. Di conseguenza, non solo il motivo di ricorso era legalmente inammissibile, ma era anche infondato nel merito della valutazione compiuta dal primo giudice.
Inoltre, la Corte ha chiarito che anche la contestazione sulla qualificazione giuridica del fatto è ammissibile solo quando essa risulti, con ‘indiscussa immediatezza’, palesemente ‘eccentrica’ rispetto al capo di imputazione, cosa che nel caso in esame non sussisteva.
Conclusioni
Questa ordinanza consolida un orientamento giurisprudenziale ormai granitico: l’impugnazione di una sentenza di patteggiamento è un’ipotesi eccezionale. La riforma del 2017 ha tracciato una linea netta, impedendo che il ricorso diventi uno strumento per rimettere in discussione l’accordo raggiunto tra accusa e difesa su basi non consentite dalla legge. La decisione impone quindi a imputati e difensori un’attenta valutazione preventiva, poiché le possibilità di contestare una sentenza di patteggiamento in Cassazione sono estremamente circoscritte e limitate a vizi specifici e di palese evidenza.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
No. L’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale limita strettamente i motivi di ricorso a un elenco tassativo. Non è possibile, ad esempio, contestare la mancata verifica delle cause di proscioglimento, come avvenuto nel caso di specie.
Cosa significa che i motivi di ricorso contro il patteggiamento sono ‘tassativamente indicati’?
Significa che la legge elenca in modo esplicito e non ampliabile le uniche ragioni per cui si può impugnare la sentenza. Qualsiasi motivo non incluso in questo elenco, come quello sollevato nel caso analizzato, rende il ricorso automaticamente inammissibile.
In questo caso, perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il ricorrente ha contestato la mancata pronuncia di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p., un motivo che non rientra tra quelli specificamente consentiti dalla legge per impugnare una sentenza di patteggiamento dopo la riforma del 2017.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 44344 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 6 Num. 44344 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da sul ricorso proposto da NOME, nato in Marocco il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/02/2023 del Tribunale di Bergamo;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata.
Invero, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (ex plurirnis, Sez. F., ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui Amine, Rv. 279761 – 01; Sez. 6, Sentenza n.
1032 del 07/11/2019, COGNOME, Rv. 278337). Nella specie, in riferimento ai re contestati, in relazione ai quali l’imputato ha eccepito la mancata pronuncia ex 129 cod. proc. pen., il giudice del patteggiamento ha comunque dato atto che “non sussistono i presupposti per un proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p. luce degli esiti della perquisizione del 7-1-2018, quando a bordo dell’autovett condotta dall’imputato sono stati rinvenuti due involucri contenenti cocaina, e da concordi dichiarazioni rese dagli acquirenti della droga, che hanno riconosciuto c certezza il proprio spacciatore nell’effige dell’imputato” e ha ritenuta corre qualificazione del fatto ai sensi del comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1 (come richiesto dalle parti). Pertanto, non sussistono neppure i presupposti rilevare l’erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza che, ai sens citato art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen., è limitata ai casi in cui qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentric rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell’impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evide dalla contestazione (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, PG in proc. Cari, Rv. 279842 – 01 che ha precisato che la verifica sull’osservanza della previsione conten nell’art. 444, comma 2, cod. proc. pen. deve essere condotta esclusivamente sull base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei moti dedotti nel ricorso).
Rilevato, pertanto, che alla dichiarazione di inammissibilità con procedura de plano segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e non rinvenendosi elementi dai quali dedurre assenza di colpa nella proposizione del ricorso stesso – della somma, giudicata congrua, di euro tremila in favore de cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso in Roma il 14/09/2023
Il Consiglierete COGNOME NOME e COGNOME
Il Presi nte