Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 41805 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 02/12/2025
Penale Ord. Sez. 5 Num. 41805 Anno 2025
Presidente: COGNOME
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
COGNOME COGNOME
Presidente –
Ord. n. sez. 1883/2025
NOME COGNOME
CC – 02/12/2025
COGNOME COGNOME
Relatore –
RNUMERO_DOCUMENTON. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato in ALBANIA il DATA_NASCITA NOME nato in ALBANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/09/2025 del giudice dell’udienza preliminare di Roma Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME COGNOME e COGNOME COGNOME avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, ex art. 444 del codice di rito, in data 16.9.2025, è inammissibile, posto che a seguito dell’introduzione con la legge 23 giugno 2017, n. 103 del comma 2bis dell’art. 448 codice di rito, applicabile al caso di specie essendo essa entrata in vigore in epoca antecedente alla sentenza impugnata, il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti l’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza. Alla stregua di tale previsione si è quindi concluso che è escluso il difetto di motivazione sull’insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Sicché, a fronte dell’onere del giudice di accertare, comunque, la descritta insussistenza di cause di
proscioglimento, l’eventuale omissione della motivazione sul punto, a seguito dell’indicata riforma, non è più censurabile in sede di legittimità; ed è quindi inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento con il quale si deduca l’omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (laddove, peraltro, nel caso di specie il giudice si è espresso sul punto menzionando le plurime emergenze processuali acquisite);
e, in tal caso, questa Corte provvede a dichiarare l’inammissibilità con ordinanza “de plano” ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (così Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014 – 01; conforme Sez. 5, Ordinanza n. 28604 del 04/06/2018 Rv. 273169 -01).
Alla declaratoria d’inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di procedimento e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 2.12.2025.
Il AVV_NOTAIO estensore Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME