Ricorso Patteggiamento: La Cassazione e i Limiti dell’Appello
Il patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, è una scelta processuale che comporta vantaggi significativi ma anche conseguenze definitive. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i ristretti confini entro cui è possibile contestare una sentenza emessa a seguito di questo rito. Analizziamo come un ricorso patteggiamento possa rivelarsi una strada senza uscita se fondato su motivi non espressamente previsti dalla legge.
I Fatti del Caso: Un Ricorso Contro il Patteggiamento
Un imputato, dopo aver concordato una pena con il pubblico ministero e aver ottenuto la ratifica da parte del Giudice per le indagini preliminari (G.u.p.), decideva di impugnare la sentenza. Il suo ricorso patteggiamento, presentato dinanzi alla Corte di Cassazione, si basava su un unico motivo: la presunta mancanza di motivazione da parte del giudice di merito riguardo alla possibile sussistenza di cause di proscioglimento, come previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale. In sostanza, l’imputato sosteneva che il giudice, prima di applicare la pena concordata, avrebbe dovuto verificare più approfonditamente l’eventuale innocenza e motivare sul punto.
La Questione Giuridica: I Motivi Ammessi per il Ricorso
La questione centrale ruota attorno ai limiti imposti all’impugnazione delle sentenze di patteggiamento. La normativa, in particolare l’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, introdotto dalla legge n. 103 del 2017 (la cosiddetta “Riforma Orlando”), ha delimitato in modo molto preciso le ragioni per cui si può presentare ricorso. L’obiettivo del legislatore era quello di deflazionare il carico della Cassazione e dare maggiore stabilità agli accordi raggiunti tra accusa e difesa. Il ricorso dell’imputato sollevava quindi il dubbio se la mancata valutazione delle cause di proscioglimento potesse configurarsi come una violazione di legge tale da superare questi limiti.
Le Motivazioni della Cassazione: Un Orientamento Consolidato
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, aderendo a un orientamento ormai consolidato. I giudici hanno spiegato che l’articolo 448, comma 2-bis, c.p.p., elenca in modo tassativo le uniche ipotesi per cui è ammesso il ricorso patteggiamento. Queste includono, tra le altre, l’erronea qualificazione giuridica del fatto, l’illegalità della pena applicata o il mancato rispetto delle norme sull’applicazione delle misure di sicurezza.
La doglianza relativa alla mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non rientra in questo elenco. La Corte ha sottolineato che l’accordo sul patteggiamento è espressione di un potere dispositivo riconosciuto alle parti. Una volta che tale accordo, se non illegittimo, viene recepito dal giudice, le parti stesse non possono più rimetterlo in discussione. L’obbligo di motivazione del giudice, in questo contesto, si considera assolto con la semplice affermazione di aver effettuato la verifica e aver valutato positivamente i termini dell’accordo. Presentare un ricorso per motivi non consentiti costituisce, quindi, un’azione processuale priva di fondamento giuridico.
Le Conclusioni: Inammissibilità e Condanna alle Spese
La decisione finale è stata la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Questa pronuncia ha comportato due conseguenze negative per il ricorrente. In primo luogo, la condanna al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, ravvisando una colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (ossia, aver proposto un ricorso per motivi palesemente non ammessi), la Corte lo ha condannato anche al pagamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sentenza ribadisce con forza un principio fondamentale: la scelta del patteggiamento è una decisione strategica che preclude, nella maggior parte dei casi, un successivo ripensamento davanti alla Corte di Cassazione, a meno che non si riscontrino vizi specifici e legalmente previsti.
È possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
Sì, ma solo per i motivi specifici e tassativamente elencati dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, come l’erronea qualificazione giuridica del fatto o l’illegalità della pena.
Si può impugnare un patteggiamento sostenendo che il giudice avrebbe dovuto assolvere l’imputato?
No. Secondo la sentenza in esame, la mancata verifica da parte del giudice delle cause di proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p. non rientra tra i motivi per cui è ammesso il ricorso contro una sentenza di patteggiamento.
Cosa succede se si presenta un ricorso per patteggiamento inammissibile?
La Corte di Cassazione dichiara l’inammissibilità del ricorso. Di conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, se si ravvisano profili di colpa, anche al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 841 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Ord. Sez. 2 Num. 841 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/12/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA in TUNISIA (CUI 03OWEGU) avverso la sentenza in data 07/10/2025 del GUP del TRIBUNALE DI VERONA; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; a seguito di trattazione con procedura de plano .
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME, per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna la sentenza in data 07/10/2025 del G.u.p. del Tribunale di Verona pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen..
1.1. Con un unico motivo denuncia la mancanza di motivazione in relazione alla sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen..
Ciò premesso, il ricorso Ł inammissibile alla luce dell’orientamento di legittimità che ha spiegato che «in tema di patteggiamento, Ł inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate», (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337 – 01).
A ciò si aggiunga che tutte le statuizioni non illegittime, concordate dalle parti e recepite in sentenza, in quanto manifestazione di un generale potere dispositivo che la legge riconosce alle parti e che il giudice ratifica, non possono essere dalle stesse parti rimesse in discussione con il ricorso per cassazione, così che, a loro riguardo, l’obbligo di motivazione deve ritenersi assolto con la semplice affermazione dell’effettuata verifica e positiva valutazione dei termini dell’accordo intervenuto fra le parti.
Quanto esposto comporta la declaratoria d’inammissibilità del ricorso e la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchØ, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
Ord. n. sez. 2239/2025
CC – 09/12/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 09/12/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME