Ricorso Patteggiamento: La Cassazione Fissa i Paletti
L’istituto dell’applicazione della pena su richiesta delle parti, comunemente noto come patteggiamento, rappresenta una delle vie più battute per la definizione accelerata dei procedimenti penali. Tuttavia, la scelta di questo rito alternativo comporta precise conseguenze, soprattutto per quanto riguarda le possibilità di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con fermezza i limiti del ricorso patteggiamento, chiarendo quali motivi possono essere validamente presentati e quali invece conducono a una declaratoria di inammissibilità.
Il Caso in Esame
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Milano. La difesa dell’imputato aveva impugnato la sentenza lamentando vizi di motivazione legati alla mancata applicazione dell’articolo 129 del codice di procedura penale, che prevede l’assoluzione in presenza di evidenti cause di non punibilità. In sostanza, si contestava al giudice di non aver adeguatamente valutato la possibilità di prosciogliere l’imputato prima di ratificare l’accordo sulla pena.
I Limiti al Ricorso Patteggiamento Introdotti dalla Riforma del 2017
Il punto cruciale della questione risiede nelle modifiche legislative introdotte dalla Legge n. 103 del 2017. Questa riforma ha inciso profondamente sull’articolo 448 del codice di procedura penale, introducendo il comma 2-bis, che elenca in modo tassativo i motivi per cui è possibile presentare ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento. I motivi ammessi sono esclusivamente i seguenti:
1. Vizi nell’espressione della volontà dell’imputato: ad esempio, se il consenso all’accordo non è stato libero e consapevole.
2. Erronea qualificazione giuridica del fatto: se il reato contestato è stato inquadrato in una fattispecie errata.
3. Mancata correlazione tra la richiesta e la sentenza: se il giudice ha emesso una decisione non conforme all’accordo tra le parti.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata: se la sanzione è contraria alla legge per tipo o quantità.
Qualsiasi altro motivo, inclusi quelli relativi a vizi di motivazione non riconducibili a queste categorie, è escluso.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con una procedura snella de plano, ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno evidenziato che le censure proposte dalla difesa esulavano completamente dal perimetro tracciato dall’art. 448, comma 2-bis. La contestazione relativa alla mancata assoluzione ex art. 129 c.p.p. costituisce, secondo la Corte, un vizio di motivazione che non rientra in nessuna delle quattro categorie ammesse per l’impugnazione. La scelta del patteggiamento implica una rinuncia a far valere determinate questioni, a fronte del beneficio di una pena ridotta. Consentire un ricorso patteggiamento per motivi generici snaturerebbe la finalità deflattiva dell’istituto.
Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato. La decisione di accedere al patteggiamento deve essere ponderata attentamente, poiché preclude la possibilità di contestare la sentenza per motivi diversi da quelli, molto specifici, elencati dalla legge. La porta della Cassazione per le sentenze di patteggiamento è stretta e l’accesso è consentito solo per vizi gravi e specificamente tipizzati. Per la difesa, ciò significa che ogni valutazione sulla potenziale innocenza o su vizi procedurali deve essere fatta prima di formalizzare l’accordo con la pubblica accusa, poiché dopo la ratifica del giudice gli spazi per un riesame diventano estremamente ridotti.
È sempre possibile ricorrere in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
No, non è sempre possibile. A seguito della riforma del 2017, il ricorso è ammesso solo per i quattro motivi tassativamente elencati nell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Quali sono i motivi validi per impugnare una sentenza di patteggiamento?
I motivi ammessi sono: problemi relativi all’espressione della volontà dell’imputato, l’erronea qualificazione giuridica del fatto, la mancanza di correlazione tra la richiesta delle parti e la sentenza emessa, e l’illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Cosa succede se si propone un ricorso per motivi non consentiti dalla legge?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò comporta non solo il rigetto dell’impugnazione, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 33163 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 33163 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SERIATE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/03/2024 del TRIBUNALE di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lettelsentite le PG
FATTO E DIRITTO
Con ricorso affidato al difensore di fiducia, COGNOME NOME impugna la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del Tribunale di Milano con cui gli è stata applicata la pena rit di giustizia in ordine ai fatti di reato ascritti.
La difesa deduce vizi di motivazione quanto a mancata assoluzione ex art. 129 cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché le proposte censure esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rit dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte con ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle part Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell’art. 448, comma GLYPH cod, proc. pen. solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, all’erronea qualificazione gi del fatto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e all’illegalità de della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente (cfr. Sez. 2, n. 4727 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 11/07/2024