Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43524 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43524 Anno 2024
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
INFANTE COGNOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/06/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TARANTO
slato–avvistrattuTrarti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Il Tribunale di Taranto ha pronunciato sentenza, ai sensi dell’art. 444 cod. pen. pen., nei confronti di NOME COGNOME il quale, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento di una delle cause di non punibilità di cui all’art. 129 cod. proc. pen.
Rilevato che l’impugnazione deve essere trattata nelle forme «de plano», ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. – come modificato dalla legge n. 103 del 2017 – perché proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l’entrata in vigore della novella al di fuori dei casi previsti dall’art. 448, comr 2- bis, cod. proc. pen.
In base a tale disposizione il Pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità d pena o della misura di sicurezza.
Ne segue che non sono più deducibili con il ricorso per cassazione sia il vizio della motivazione (v., tra le tante: Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n.38235), sia quello di violazione di legge per la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., (Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui Amine Rv. 279761; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337).
Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2024.