Ricorso Patteggiamento: Quando la Cassazione Dichiara l’Inammissibilità
Il ricorso patteggiamento rappresenta una delle questioni più delicate e tecnicamente complesse del diritto processuale penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’opportunità di approfondire i rigidi limiti imposti dal legislatore per l’impugnazione delle sentenze emesse a seguito di accordo tra le parti. Il caso analizzato chiarisce in modo inequivocabile quali motivi non possono essere fatti valere davanti alla Suprema Corte, pena una declaratoria di inammissibilità.
I Fatti del Caso: L’Appello Contro il Patteggiamento
Il ricorrente aveva proposto ricorso per Cassazione avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (il cosiddetto “patteggiamento”), emessa dal Giudice dell’Udienza Preliminare. Le accuse erano gravi: associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti in abitazione.
I motivi del ricorso si concentravano su due punti principali:
1. Un presunto vizio di motivazione in merito alla congruità della pena concordata.
2. La mancata valutazione da parte del giudice delle possibili cause di proscioglimento previste dall’art. 129 del codice di procedura penale.
In sostanza, la difesa lamentava che il giudice di merito non avesse adeguatamente spiegato perché la pena patteggiata fosse giusta e perché non sussistessero le condizioni per un’assoluzione immediata.
La Decisione della Corte di Cassazione e i limiti del ricorso patteggiamento
La Corte di Cassazione, con una decisione netta, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La pronuncia si fonda su un’interpretazione rigorosa delle norme introdotte con la Legge n. 103 del 2017, che ha profondamente modificato le regole per l’impugnazione delle sentenze di patteggiamento.
Le Motivazioni: L’Impatto della Riforma del 2017
Il cuore della decisione risiede nell’applicazione dell’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento soltanto per un elenco tassativo di motivi:
* Vizi relativi all’espressione della volontà dell’imputato di patteggiare.
* Difetto di correlazione tra la richiesta di patteggiamento e la sentenza emessa.
* Erronea qualificazione giuridica del fatto contestato.
* Illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
La Corte ha evidenziato come il vizio di motivazione sulla congruità della pena, sollevato dal ricorrente, non rientri in nessuna di queste categorie. Pertanto, un simile motivo è stato ritenuto inammissibile a priori, senza nemmeno entrare nel merito della questione. La scelta di patteggiare implica, infatti, un’accettazione della pena concordata, la cui congruità non può essere rimessa in discussione in sede di legittimità se non per profili di palese illegalità.
L’Analisi sulle Cause di Proscioglimento (Art. 129 c.p.p.)
Anche il secondo motivo di ricorso, relativo alla mancata valutazione delle cause di proscioglimento, è stato respinto. La Corte ha richiamato un principio consolidato, affermato dalle Sezioni Unite: il giudice che accoglie un patteggiamento non è tenuto a fornire una specifica e dettagliata motivazione sul perché non abbia prosciolto l’imputato, a meno che dagli atti processuali non emergano elementi concreti e palesi che suggeriscano una possibile causa di non punibilità. In assenza di tali elementi evidenti, si presume che il giudice abbia compiuto la verifica richiesta dalla legge in modo implicito, ritenendola negativa. Nel caso di specie, il ricorrente non aveva evidenziato elementi di tale natura, rendendo anche questa doglianza infondata.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza conferma l’orientamento restrittivo della giurisprudenza in materia di ricorso patteggiamento. La decisione di accedere a questo rito alternativo deve essere ponderata con estrema attenzione, poiché le possibilità di impugnazione sono estremamente limitate. La difesa non può sperare di rimettere in discussione l’accordo sulla pena lamentando un generico vizio di motivazione. L’unica via percorribile in Cassazione è quella di dimostrare uno dei vizi tassativamente previsti dalla legge, come un errore palese nella qualificazione del reato o l’applicazione di una pena illegale. La sentenza cristallizza, di fatto, l’accordo tra le parti, rendendolo quasi intangibile se non per vizi procedurali o giuridici di particolare gravità.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per qualsiasi motivo?
No. A seguito della riforma introdotta con la Legge n. 103/2017, il ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento è consentito solo per i motivi tassativamente elencati nell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., quali vizi del consenso, erronea qualificazione giuridica del fatto o illegalità della pena.
Un difetto di motivazione sulla congruità della pena è un valido motivo per un ricorso patteggiamento in Cassazione?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che il vizio di motivazione sulla congruità della pena non rientra tra i motivi ammessi per l’impugnazione di una sentenza di patteggiamento, rendendo un ricorso basato su tale doglianza inammissibile.
Il giudice del patteggiamento deve sempre motivare esplicitamente perché non ha prosciolto l’imputato ai sensi dell’art. 129 c.p.p.?
No. Una motivazione esplicita è richiesta solo nel caso in cui dagli atti emergano elementi concreti e evidenti che indichino la possibile esistenza di una causa di proscioglimento. In caso contrario, si ritiene sufficiente una motivazione implicita, consistente nella stessa pronuncia della sentenza di patteggiamento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42938 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42938 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ASTI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/04/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CUNEO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Il ricorrente in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenz ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Cuneo in relazione al reato di per delinquere finalizzata a commettere furti in abitazione, nonché n relazione ai contestati.
L’esponente deduce vizio di motivazione in ordine alla congruità della pena e alla valutazione delle cause di proscioglimenti ex art. 129 cod. proc. pen.
Va dichiarata l’inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell’art. 5 -bis cod. proc. pen, introdotto dall’art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a dal 3 agosto 2017.
Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successive alla quale sono sia la r patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della L. 23.6.201 pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la se applicazione della pena ex artt. 444 e so. cod. proc. pen. “solo per motivi attinenti al della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sente qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena e della misura di sicur comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17).
Orbene, é agevole rilevare il vizio di motivazione non rientra tra i motivi prospe il ricorso per cassazione e che non è stata denunciata la illegalità della pena. mancato rilievo delle cause di proscioglimento, va, tra l’altro, ribadito che che il giu circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al richiamato art.129 c.p.p accompagNOME da una specifica motivazione solo nel caso in cui dagli atti o dalle deduz parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non p dovendo invece ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consiste enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legg ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art.129 (S.U. 27 marzo Benedetto; S.U. 27 dicembre 1995, COGNOME).
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del rico al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila, determinata equità, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2024