Ricorso Patteggiamento: La Cassazione Fissa i Paletti
L’istituto dell’applicazione della pena su richiesta delle parti, noto come patteggiamento, rappresenta una delle vie più comuni per la definizione accelerata dei procedimenti penali. Tuttavia, la scelta di questo rito comporta significative limitazioni sulle possibilità di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con fermezza i confini entro cui è possibile presentare un ricorso patteggiamento, dichiarando inammissibile un’impugnazione basata su motivi non più consentiti dalla normativa vigente.
Il Caso in Esame: Un Ricorso Fuori dai Binari
Un imputato, dopo aver definito la sua posizione con una sentenza di patteggiamento emessa dal Giudice dell’Udienza Preliminare, decideva di presentare ricorso in Cassazione. Le sue doglianze si concentravano sulla presunta violazione di legge e sul vizio di motivazione da parte del giudice di merito, il quale non avrebbe adeguatamente argomentato sull’esclusione della punibilità secondo l’articolo 129 del codice di procedura penale.
La difesa sosteneva che, nonostante l’accordo sulla pena, il giudice avrebbe dovuto comunque prosciogliere l’imputato. Tuttavia, questa linea difensiva si è scontrata con le rigide previsioni normative che regolano l’impugnazione delle sentenze di patteggiamento.
Limiti al Ricorso Patteggiamento: Cosa Dice la Legge
La Corte di Cassazione ha immediatamente evidenziato come il ricorso patteggiamento sia stato proposto al di fuori dei casi specificamente previsti dall’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta con la riforma del 2017, ha drasticamente ridotto i motivi per cui l’imputato e il pubblico ministero possono contestare una sentenza di applicazione della pena.
I motivi ammessi sono tassativi e riguardano esclusivamente:
1. L’espressione della volontà dell’imputato: ad esempio, se il consenso al patteggiamento non è stato espresso liberamente.
2. Il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza: se il giudice ha emesso una decisione non conforme all’accordo tra le parti.
3. L’erronea qualificazione giuridica del fatto: se il reato è stato classificato in modo palesemente sbagliato.
4. L’illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Qualsiasi altro motivo, inclusi quelli relativi alla valutazione delle prove o alla motivazione sulla colpevolezza, è escluso.
Le Motivazioni della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano, ovvero senza la necessità di un’udienza di discussione, basandosi sulla chiarezza della norma. I giudici hanno sottolineato che la lamentela del ricorrente, incentrata sulla mancata argomentazione per l’esclusione della punibilità, non rientra in nessuna delle categorie ammesse dall’art. 448, comma 2-bis c.p.p.
La Cassazione ha richiamato la propria giurisprudenza consolidata, confermando che la violazione di legge e il vizio di motivazione non costituiscono più motivi validi per impugnare una sentenza di patteggiamento. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto in quanto manifestamente infondato.
Le Conclusioni
L’ordinanza ha avuto due conseguenze dirette per il ricorrente. In primo luogo, la dichiarazione di inammissibilità ha reso definitiva la sentenza di patteggiamento. In secondo luogo, in applicazione dell’articolo 616 del codice di procedura penale, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto che non vi fossero elementi per escludere la colpa del ricorrente nella proposizione di un’impugnazione palesemente inammissibile. Questa decisione serve da monito: la scelta del patteggiamento è una strategia processuale che implica una rinuncia quasi totale al diritto di impugnazione, salvo i pochi e specifici casi previsti dalla legge.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
No, il ricorso è ammesso solo per un numero limitato di motivi specificamente elencati dalla legge, come problemi relativi al consenso dell’imputato, un’errata qualificazione giuridica del fatto o l’illegalità della pena.
Quali motivi non sono ammessi per un ricorso patteggiamento?
Non sono ammessi motivi che riguardano la valutazione delle prove o il vizio di motivazione del giudice, come ad esempio la mancata argomentazione sull’esclusione della punibilità ai sensi dell’art. 129 c.p.p.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Se il ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come stabilito dalla Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12116 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12116 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/11/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TARANTO
(dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.
Rilevato che l’unico motivo deve essere dichiarato inammissibile perché proposto al di fuori dei casi previsti dall’art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen;
Considerato, infatti, che in base al nuovo testo di tale norma, introdotto dalla legge n. 103 del 2017, il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra l richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegal della pena o della misura di sicurezza;
Rilevato che il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per l’omessa argomentazione circa l’esclusione della punibilità ai sensi dell’art.129 cod. proc. pen., anch’essi non più compresi tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione avverso le sentenze di applicazione della pena (v., tra le tante: Sez. 4, 5 giugno 2018, n.38235);
Rilevato che il ricorso di NOME COGNOME deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 marzo 2024.