Ricorso Patteggiamento: La Cassazione Fissa i Paletti dell’Impugnazione
L’accesso al ricorso patteggiamento rappresenta un’area del diritto processuale penale di grande interesse, dove la volontà delle parti si incontra con la necessità di garanzie legali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha fornito chiarimenti cruciali sui limiti di tale impugnazione, confermando un orientamento rigoroso. Il caso analizzato riguarda il ricorso presentato da due imputati avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento), emessa dal GIP del Tribunale. La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili, delineando con precisione il perimetro delle censure ammissibili.
Il Contesto: Un Ricorso Oltre i Limiti Consentiti
Due imputati, dopo aver ottenuto una sentenza di patteggiamento, hanno deciso di presentare ricorso in Cassazione. Le loro doglianze si basavano su presunte omissioni e vizi di motivazione della sentenza, oltre a una generica violazione di legge. Tuttavia, la loro iniziativa si è scontrata con le rigide barriere normative introdotte dalla legge n. 103 del 2017, che ha modificato l’articolo 448 del codice di procedura penale.
I Limiti del Ricorso Patteggiamento secondo la Cassazione
La Corte ha ribadito che la sentenza di patteggiamento, per sua natura, gode di una stabilità particolare. L’impugnazione è consentita solo per un novero molto ristretto di motivi, come specificato dal comma 2-bis dell’art. 448 c.p.p. Il legislatore ha voluto così limitare la possibilità di rimettere in discussione un accordo raggiunto tra accusa e difesa e ratificato dal giudice.
I Motivi Ammessi per l’Impugnazione
Il ricorso è proponibile esclusivamente per motivi che attengono a:
1. Espressione della volontà dell’imputato: vizi del consenso che hanno portato alla richiesta di patteggiamento.
2. Difetto di correlazione: discordanza tra quanto richiesto dalle parti e quanto deciso dal giudice nella sentenza.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto: quando il reato è stato classificato in modo palesemente errato.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza: se la sanzione applicata è contraria alla legge.
L’Erronea Qualificazione Giuridica: Un’Eccezione Ristretta
La Cassazione ha precisato un punto fondamentale riguardo all’erronea qualificazione giuridica. Non basta sostenere che i fatti potevano essere interpretati diversamente. Il ricorso è ammissibile solo se l’errore è ‘palesemente eccentrico’ e risulta con ‘indiscussa immediatezza’ dal capo di imputazione, senza che sia necessario compiere alcuna analisi di elementi di fatto o probatori esterni alla contestazione stessa. Qualsiasi tentativo di introdurre una rivalutazione del merito è, pertanto, destinato a fallire.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha motivato la propria decisione di inammissibilità evidenziando che i motivi addotti dai ricorrenti non rientravano in alcuna delle categorie previste dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. In particolare, la critica a una presunta ‘omessa o viziata motivazione’ è espressamente esclusa come fondamento per un ricorso contro una sentenza di patteggiamento. La natura consensuale del rito rende la motivazione del giudice funzionale solo alla verifica della correttezza dell’accordo e non a un’analisi approfondita del merito.
Inoltre, la Corte ha sottolineato che non è possibile impugnare la sentenza per l’omessa valutazione delle condizioni per un proscioglimento immediato ai sensi dell’art. 129 c.p.p. (ad esempio, perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso). La scelta del patteggiamento implica una rinuncia a far valere tali questioni nel dibattimento. Di conseguenza, i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili in quanto basati su ragioni non contemplate dalla legge.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un principio chiave: la sentenza di patteggiamento è un provvedimento quasi definitivo, la cui impugnabilità è eccezionale e strettamente circoscritta. Per la difesa, ciò significa che la scelta di accedere a questo rito alternativo deve essere ponderata con estrema attenzione, poiché le vie per rimetterla in discussione sono estremamente limitate. La decisione della Cassazione serve come monito: il ricorso non può diventare uno strumento per aggirare l’accordo preso e riaprire una valutazione di merito preclusa dalla scelta processuale iniziale. La conseguenza dell’inammissibilità è stata la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
No, il ricorso è possibile solo per motivi specifici e tassativamente indicati dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, come chiarito dalla Corte di Cassazione.
Quali sono i motivi per cui si può impugnare un patteggiamento?
I motivi ammessi sono esclusivamente quelli attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto (se palese e immediata) e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Posso fare ricorso contro un patteggiamento se ritengo che la motivazione della sentenza sia debole o mancante?
No, l’ordinanza in esame conferma che il vizio di motivazione non rientra tra i motivi per i quali è ammesso il ricorso per Cassazione avverso una sentenza di patteggiamento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12336 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12336 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/02/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato a BIBERACH( GERMANIA) il 25/08/1969 COGNOME nato a BARI il 31/08/1973
avverso la sentenza del 11/10/2024 del GIP TRIBUNALE di TARANTO
dato avviso alle partii”
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
r.1(-ct4114 <-.341; tti re
I ricorsi proposti nell'interesse di COGNOME NOME e COGNOME NOME kondannati( ex art. 444 e ss. cod. proc. pen. sono inammissibili.
Il ricorso, per l'omessa o viziata motivazione della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. e per violazione di legge è come noto inammissibile.
Ai sensi del comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento proponibile esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Tale non può essere una pena solo perché si assume determinata con vizio di motivaz one.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, in tema di patteggiamento, anche a seguito dell'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai cas in cui tale qualificazione risuiti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo in particolare escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che hchiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorsc, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla cor testazione.
Inoltre, non è preponibile il rico-so per l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizion per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
Dunque, i ricorsi sono stati proposti per motivi diversi da quelli di cui al comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen. e sono pertanto inammissibili.
Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di eurc tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 28.02.2025