Ricorso Patteggiamento: Quando è Inammissibile? L’Analisi della Cassazione
Il ricorso patteggiamento rappresenta un’area del diritto processuale penale delicata, dove le possibilità di impugnazione sono state significativamente ristrette dalla recente legislazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’opportunità di chiarire i confini esatti entro cui è possibile contestare una sentenza di applicazione della pena su richiesta, evidenziando come un motivo generico di appello possa condurre a una declaratoria di inammissibilità.
I Fatti del Caso
Il caso in esame ha origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal Giudice dell’Udienza Preliminare. L’imputato, tramite il suo difensore, ha basato l’intera impugnazione su un unico motivo: il cosiddetto “vizio di motivazione”. In sostanza, si contestava alla sentenza di primo grado un difetto nel percorso argomentativo che aveva portato il giudice a ratificare l’accordo sulla pena.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Ricorso Patteggiamento
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Di conseguenza, non solo l’impugnazione non è stata esaminata nel merito, ma il ricorrente è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione, sebbene netta, è pienamente conforme all’orientamento legislativo e giurisprudenziale consolidato in materia.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha fondato la sua decisione sulla chiara dizione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, introdotto dalla Legge n. 103 del 2017 (la cosiddetta “Riforma Orlando”). Questa norma ha stabilito un elenco tassativo e invalicabile di motivi per cui è possibile presentare un ricorso patteggiamento in Cassazione. Essi sono:
1.  Vizi nella formazione della volontà: quando il consenso dell’imputato all’accordo non è stato espresso liberamente e consapevolmente.
2.  Difetto di correlazione: se la sentenza emessa dal giudice non corrisponde all’accordo stipulato tra le parti.
3.  Erronea qualificazione giuridica del fatto: nel caso in cui il reato sia stato inquadrato in una fattispecie giuridica sbagliata.
4.  Illegalità della pena o della misura di sicurezza: qualora la sanzione applicata sia contraria alla legge per tipo o quantità.
I giudici di legittimità hanno sottolineato che il motivo addotto dal ricorrente – il generico vizio di motivazione – non rientra in nessuna di queste categorie. La ratio della riforma del 2017 era proprio quella di deflazionare il carico della Cassazione, impedendo ricorsi dilatori o basati su censure generiche contro sentenze che, per loro natura, si fondano su un accordo tra accusa e difesa. Pertanto, non avendo il ricorrente allegato né specificato alcuno dei vizi deducibili per legge, il suo ricorso è stato ritenuto privo dei requisiti minimi per poter essere esaminato.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chi opera nel diritto penale: l’impugnazione di una sentenza di patteggiamento è un’opzione eccezionale e non una regola. Chi intende percorrere questa strada deve fondare il proprio ricorso esclusivamente su uno dei quattro motivi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., argomentandolo in modo specifico e puntuale. Qualsiasi tentativo di contestare la sentenza per ragioni diverse, come una presunta carenza di motivazione, è destinato all’insuccesso e comporta conseguenze economiche negative per il ricorrente. La lezione è chiara: la strategia difensiva deve essere calibrata con estrema precisione, tenendo conto dei rigidi paletti normativi che governano il ricorso patteggiamento.
 
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento?
No, la sentenza di patteggiamento può essere impugnata solo con ricorso per Cassazione e unicamente per i motivi specificamente e tassativamente indicati dalla legge.
Quali sono i motivi validi per un ricorso patteggiamento in Cassazione?
I motivi consentiti, secondo l’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., sono: problemi relativi all’espressione della volontà dell’imputato, difetto di correlazione tra la richiesta delle parti e la sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, e illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Cosa succede se si presenta un ricorso per motivi non previsti dalla legge?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione. Questo comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13024 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7   Num. 13024  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a CINQUEFRONDI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/10/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PALMI
( dato avviso alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Con l’unico motivo proposto si deduce nell’interesse di COGNOME NOME il 1/i Ei0  di motivazione.
Rilevato che il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile ove in contrasto con quanto previsto dall’art. 448, comma 2-Lis, cod. proc. pen. – disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, pei cui il pubblico ministero e l’imputato possono ricorrere per Cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e seni enza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza;
considerato che, nel caso in esame, il ricorrente non ha allegato vizi deducibili e tantomeno specificati;
tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissib le., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delIE! spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 14.3.2025