Ricorso Patteggiamento: Quando l’Impugnazione è Inammissibile
L’ordinanza n. 45914 del 2023 della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui limiti del ricorso patteggiamento. La Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: non tutti i motivi di doglianza sono validi per impugnare una sentenza emessa a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti. Questo caso specifico riguarda l’impossibilità di contestare un presunto vizio di motivazione.
I Fatti del Caso: L’Impugnazione della Sentenza di Patteggiamento
Il caso nasce dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Brescia. Il ricorrente, attraverso i suoi legali, aveva sollevato una questione relativa a un presunto vizio di motivazione contenuto nella sentenza impugnata. L’obiettivo era ottenere un riesame della decisione da parte della Corte di Cassazione, basandosi su una presunta carenza nel percorso logico-argomentativo del giudice di primo grado.
Tuttavia, la tipologia di sentenza impugnata, ovvero quella di applicazione della pena su richiesta, è soggetta a regole di impugnazione molto più restrittive rispetto a una sentenza emessa a seguito di un dibattimento ordinario.
La Decisione della Cassazione sul Ricorso Patteggiamento
La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile con una procedura semplificata, cosiddetta de plano, senza quindi la necessità di un’udienza formale. La Corte ha ritenuto che i motivi proposti dal ricorrente non fossero consentiti dalla legge in relazione alla specifica tipologia di sentenza impugnata.
Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista per i ricorsi ritenuti inammissibili.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La motivazione della decisione è netta e si fonda su un’interpretazione rigorosa dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma elenca in modo tassativo, ovvero esclusivo, i motivi per cui è possibile presentare ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento. Tra questi motivi non è incluso il “vizio di motivazione”.
La Corte ha specificato che l’impugnabilità della pronuncia è limitata alle sole ipotesi espressamente indicate dalla legge. Lamentare una motivazione carente, contraddittoria o illogica non è una via percorribile per contestare una sentenza di patteggiamento. La logica del legislatore è quella di garantire stabilità a una decisione che nasce da un accordo tra accusa e difesa, limitando le possibilità di rimetterla in discussione a casi eccezionali e ben definiti.
Conclusioni
Questa ordinanza conferma un orientamento giurisprudenziale consolidato. Chi intende presentare un ricorso patteggiamento deve essere consapevole dei rigidi paletti imposti dalla normativa. Non è sufficiente individuare un qualsiasi errore nella sentenza, ma è necessario che il motivo di ricorso rientri in una delle specifiche categorie ammesse dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. La scelta del patteggiamento comporta una rinuncia a far valere determinate doglianze, tra cui quelle relative alla motivazione, in cambio di una definizione più rapida del processo e di una riduzione della pena. La decisione della Cassazione serve da monito: un’impugnazione fondata su motivi non consentiti si traduce inevitabilmente in una declaratoria di inammissibilità e in ulteriori oneri economici per il ricorrente.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per un vizio di motivazione?
No, la sentenza stabilisce che il vizio di motivazione non rientra tra le ipotesi tassativamente indicate dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale per poter impugnare una pronuncia di patteggiamento.
Cosa succede se si propone un ricorso inammissibile contro una sentenza di patteggiamento?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Quale norma limita l’impugnabilità della sentenza di patteggiamento?
L’impugnabilità è limitata dall’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, che elenca in modo tassativo i soli motivi per cui è possibile presentare ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 45914 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 6 Num. 45914 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 31/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da NOME, nato in Egitto l’DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 10/05/2023 dal Tribunale di Brescia;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. In tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca – come nel caso in
esame – il vizio di motivazione, atteso che l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 dei 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337 01), tra cui non è compreso il vizio di motivazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31 ottobre 2023
Il AVV_NOTAIO estensore
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