Ricorso Patteggiamento: Quando è Ammesso e Quando No?
L’istituto del patteggiamento rappresenta una delle vie più comuni per la definizione dei procedimenti penali, ma quali sono i limiti per contestare la sentenza che ne deriva? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini entro cui è possibile presentare un ricorso patteggiamento, sottolineando la natura tassativa dei motivi di impugnazione. Questo articolo analizza la decisione, offrendo una guida chiara sulle possibilità e i rischi di un’impugnazione avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.
I Fatti del Caso: Il Ricorso Contro la Sentenza
Il caso ha origine da un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal Giudice per le indagini preliminari. Il difensore dell’imputato lamentava, in sostanza, l’assenza di motivazione da parte del giudice di primo grado in merito alla possibile applicazione dell’articolo 129 del codice di procedura penale, che prevede il proscioglimento immediato in caso di evidente innocenza dell’imputato. Si contestava, quindi, un vizio di motivazione della sentenza.
La Decisione della Corte: un Ricorso Patteggiamento Inammissibile
La Corte di Cassazione, investita della questione, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione è stata presa con una procedura semplificata, cosiddetta de plano, prevista per i ricorsi palesemente infondati o inammissibili. Secondo i giudici supremi, il motivo sollevato dal ricorrente non rientrava nel novero di quelli per cui la legge consente di impugnare una sentenza di patteggiamento.
La Corte ha ribadito che, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 103 del 2017, l’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale elenca in modo tassativo i motivi per cui l’imputato e il pubblico ministero possono presentare ricorso per cassazione. Di conseguenza, ogni altro motivo, inclusa la generica doglianza sulla motivazione, non è ammesso.
Le motivazioni
La motivazione della Corte si fonda su un’interpretazione rigorosa della normativa vigente. I giudici hanno spiegato che la sentenza di patteggiamento è il risultato di un accordo tra le parti processuali (imputato e pubblico ministero). Proprio per questa sua natura ‘negoziale’, il legislatore ha scelto di limitare fortemente le possibilità di impugnazione.
L’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. stabilisce che il ricorso è consentito solo per motivi specifici:
1. Vizi nella espressione della volontà dell’imputato: ad esempio, se il consenso al patteggiamento non è stato espresso liberamente e consapevolmente.
2. Difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza: se il giudice ha emesso una decisione che non corrisponde a quanto concordato tra le parti.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto: se il reato è stato classificato in modo giuridicamente scorretto.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata: se la sanzione irrogata è contraria alla legge.
Poiché il vizio di motivazione e la violazione di legge generica non sono compresi in questo elenco, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha inoltre evidenziato la manifesta infondatezza e genericità dei motivi proposti, che hanno contribuito a determinare la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.
Le conclusioni
Questa pronuncia conferma un orientamento consolidato: l’accesso al ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è una porta stretta, aperta solo a specifiche e gravi violazioni. Per gli operatori del diritto e per gli imputati, ciò significa che la scelta di patteggiare deve essere ponderata attentamente, poiché le possibilità di rimettere in discussione l’accordo in una fase successiva sono estremamente limitate. L’inammissibilità del ricorso non solo chiude la vicenda processuale, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente, come la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria, a sottolineare la necessità di presentare impugnazioni solo quando fondate su motivi legalmente riconosciuti.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento?
No, non è sempre possibile. L’impugnazione di una sentenza di patteggiamento è ammessa solo per i motivi tassativamente indicati dall’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Quali sono i motivi validi per un ricorso patteggiamento in Cassazione?
I motivi validi sono: problemi relativi all’espressione della volontà dell’imputato, difetto di correlazione tra la richiesta delle parti e la sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, e illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Cosa succede se il ricorso viene dichiarato inammissibile?
Se il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, stabilita dal giudice, in favore della cassa delle ammende, a causa della colpa nell’aver avviato un’impugnazione non consentita.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5323 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5323 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a GRAGNANO il 11/10/1990
avverso la sentenza del 09/07/2024 del GIP TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
i dato avviso alle parti
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata ha pronunciato sentenza, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di NOME COGNOME
Propone ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del difensore, che si duole dell’assenza di motivazione in ordine alla possibile applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen..
Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. – come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l’entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi.
Tenuto presente che la sentenza è frutto dell’accordo tra le parti, il motivo di ricorso sulla responsabilità è inammissibile. Ed infatti, in base al nuovo art. 448, co. 2-bis, c.p.p., il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza; ne consegue che il vizio della motivazione e la violazione di legge non rientrano tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.