Ricorso Patteggiamento: La Cassazione Ribadisce i Rigidi Limiti all’Impugnazione
Il patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, rappresenta una scelta processuale che chiude il procedimento in modo rapido. Tuttavia, una volta raggiunto l’accordo e ottenuta la sentenza, le vie per contestarla sono molto strette. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con chiarezza i confini entro cui è possibile presentare un ricorso patteggiamento, sottolineando come non possa trasformarsi in un’occasione per rimettere in discussione il merito dell’accordo.
I Fatti del Caso
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un imputato che, dopo aver ottenuto una sentenza di patteggiamento, ha deciso di impugnarla presentando ricorso. Le sue doglianze si concentravano su due aspetti principali: in primo luogo, sosteneva che la qualificazione giuridica del reato fosse errata; in secondo luogo, lamentava la mancata concessione di una specifica circostanza attenuante.
I Limiti al Ricorso Patteggiamento secondo la Legge
La Corte di Cassazione ha immediatamente dichiarato il ricorso inammissibile, basando la sua decisione sull’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta con la riforma del 2017, elenca in modo tassativo i soli motivi per cui una sentenza di patteggiamento può essere impugnata. Essi sono:
1. Vizi nella espressione della volontà dell’imputato.
2. Difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
La Corte ha chiarito che l'”erronea qualificazione giuridica” può essere fatta valere solo quando si tratta di un errore manifesto ed evidente dal testo stesso della sentenza, e non quando richiede una complessa rivalutazione degli elementi di prova.
L’Analisi dei Motivi di Ricorso
Nel caso specifico, la Cassazione ha ritenuto il primo motivo del ricorrente, relativo alla qualificazione del reato, del tutto generico e palesemente smentito dagli atti processuali. La correttezza della qualificazione giuridica era stata, infatti, affermata nella sentenza sulla base delle risultanze investigative.
Per quanto riguarda il secondo motivo, ovvero la mancata concessione dell’attenuante, la Corte ha spiegato che nel patteggiamento il giudice è vincolato a decidere esclusivamente sulla base dell’accordo raggiunto tra le parti. Se una circostanza attenuante non è stata richiesta né inclusa nell’accordo, il suo mancato riconoscimento non può costituire motivo di ricorso, poiché il giudice non aveva il potere di applicarla d’ufficio.
La Decisione della Corte di Cassazione
Sulla base di queste considerazioni, il ricorso è stato dichiarato inammissibile “de plano”, cioè senza la necessità di un’udienza formale, come previsto specificamente per questa tipologia di impugnazioni. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di quattromila euro alla Cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver proposto un’impugnazione non consentita dalla legge.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda sulla natura stessa del patteggiamento. Esso è un accordo negoziale tra accusa e difesa che trova la sua convenienza nella definizione rapida del processo e in uno sconto di pena. Ammettere un’impugnazione ampia significherebbe snaturare l’istituto, trasformandolo in un primo grado di giudizio da cui appellare liberamente. Il legislatore, con la riforma del 2017, ha voluto proprio evitare questo, cristallizzando l’accordo e permettendone la revisione solo in casi eccezionali di vizi gravi e palesi. La decisione del giudice nel patteggiamento non è una valutazione autonoma del merito, ma un controllo sulla correttezza dell’accordo, sulla congruità della pena e sull’assenza di cause di proscioglimento evidenti. Pertanto, ogni doglianza che esuli da questo perimetro è destinata all’inammissibilità.
Le Conclusioni
L’ordinanza in commento offre un’importante lezione pratica: la scelta di patteggiare è una decisione strategica con conseguenze definitive. Una volta che l’accordo è stato ratificato dal giudice, le possibilità di rimetterlo in discussione sono estremamente limitate e circoscritte a vizi procedurali o errori giuridici macroscopici. Non è possibile utilizzare il ricorso per Cassazione come un tentativo di rinegoziare l’accordo o di introdurre elementi (come le attenuanti) non considerati in precedenza. Questa pronuncia rafforza la stabilità delle sentenze di patteggiamento e funge da monito contro impugnazioni dilatorie o pretestuose.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento?
No, il ricorso contro una sentenza di patteggiamento è possibile solo per motivi specifici e tassativamente indicati dalla legge, come un errore nell’espressione della volontà, un’erronea qualificazione giuridica manifesta del fatto, o l’illegalità della pena.
Si può lamentare in Cassazione la mancata concessione di un’attenuante non richiesta nel patteggiamento?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che il giudice del patteggiamento deve pronunciarsi solo sugli elementi concordati tra le parti. Pertanto, non si può censurare la mancata applicazione di una circostanza attenuante che non era stata inclusa nella richiesta di patteggiamento.
Cosa succede se un ricorso contro un patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver promosso un ricorso non consentito dalla legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42119 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42119 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (TARGA_VEICOLO 04WXHPL) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/05/2024 del GIP TRIBUNALE di PADOVA
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e parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da NOME a mezzo del difensore.
Considerato che, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica dei fatto, all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Considerato che, nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, l’erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (così Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018 Rv. 272619 01).
Ritenuto che il primo motivo dedotto – nel quale il ricorrente lamenta che il fatto avrebbe dovuto sussumersi sotto la fattispecie di cui all’art. 648 cod. pen. è del tutto generico e che l’assunto difensivo è palesemente contraddetto dalla parte descrittiva del capo d’imputazione e dal contenuto della pronuncia, in cui l’affermazione della correttezza della qualificazione giuridica dei fatti in contestazione, è accompagnata da puntuali riferimenti alle risultanze investigative.
Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso – concernente la lamentata mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen. – che, in tema di patteggiamento, non può essere censurato in sede di legittimità il difetto di motivazione della sentenza in ordine ad una circostanza attenuante non richiesta e non applicata, dovendo il giudice investito della richiesta di applicazione della pena pronunciarsi, in base all’art. 444, comma secondo, cod. proc. pen., solo sulla qualificazione giuridica del fatto e sulla applicazione e comparazione delle circostanze prospettate dalle parti.
Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità del ricorso deve essere adottata “de plano”, poiché l’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente, quale unico modello procedimentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 ottobre 2024
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