Ricorso Patteggiamento: Quando l’Impugnazione è Inammissibile
La scelta del patteggiamento è una strategia processuale che offre vantaggi in termini di riduzione della pena, ma comporta anche significative limitazioni sui mezzi di impugnazione. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito i confini invalicabili del ricorso patteggiamento, chiarendo quali censure possono essere mosse alla sentenza e quali, invece, sono destinate a un’inevitabile dichiarazione di inammissibilità. Questo caso offre uno spunto fondamentale per comprendere la logica dietro la normativa.
I Fatti del Caso: La Contestazione di una Sentenza di Patteggiamento
Il caso analizzato trae origine dal ricorso presentato dalla difesa di un imputato avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Tivoli. Il ricorrente lamentava un vizio di motivazione, sostenendo che il giudice di primo grado avesse omesso di valutare la sussistenza delle condizioni per un proscioglimento immediato, come previsto dall’art. 129 del codice di procedura penale. Inoltre, le censure si estendevano alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, un aspetto che, secondo la difesa, non era stato adeguatamente ponderato.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha agito senza formalità di rito, con una trattazione camerale non partecipata, come previsto per i ricorsi manifestamente infondati o inammissibili. Oltre a respingere il ricorso, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro a favore della Cassa delle ammende, ritenendo che l’impugnazione fosse stata esperita per motivi non più consentiti dalla legge.
Le Motivazioni: I Rigidi Limiti del Ricorso Patteggiamento
La decisione della Suprema Corte si fonda su una lettura rigorosa dell’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta per deflazionare il carico giudiziario e dare stabilità alle sentenze di patteggiamento, delimita in modo tassativo i motivi per cui è possibile presentare ricorso.
La Tassatività dei Motivi di Ricorso
La Corte ha spiegato che la legge ha operato una scelta precisa, derogando alla disciplina generale delle impugnazioni prevista dall’art. 606 c.p.p. Il ricorso patteggiamento è ammesso solo per contestare specifiche violazioni di legge, quali:
* Difetti nell’espressione della volontà dell’imputato di patteggiare.
* Mancata correlazione tra la richiesta delle parti e la sentenza emessa dal giudice.
* Erronea qualificazione giuridica del fatto contestato.
* Illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Qualsiasi motivo di doglianza che esuli da questo elenco è, per definizione, inammissibile.
Violazione di Legge vs. Vizio di Motivazione
Il punto cruciale della motivazione risiede nella distinzione tra la violazione di legge e il vizio di motivazione. Le censure del ricorrente, relative alla mancata valutazione delle cause di proscioglimento e alla negata sospensione della pena, attengono al percorso logico-argomentativo del giudice, ovvero alla motivazione della sua decisione. Tuttavia, l’art. 448, comma 2-bis, ammette il controllo di legalità solo su violazioni nette delle disposizioni normative, non sulla sufficienza o coerenza della motivazione. La legge, infatti, non consente di sindacare in sede di legittimità come il giudice ha motivato, ma solo se ha violato una norma specifica nell’applicare la pena concordata.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
L’ordinanza in esame conferma un orientamento giurisprudenziale consolidato: chi sceglie il patteggiamento accetta una definizione rapida del processo rinunciando, in larga parte, alla possibilità di contestare la decisione nel merito. Le uniche porte per l’impugnazione restano quelle, molto strette, relative a vizi formali o a palesi illegalità della pena. Questa pronuncia serve da monito per la difesa: la valutazione sull’opportunità di un patteggiamento deve tenere conto non solo del beneficio sanzionatorio immediato, ma anche della quasi definitiva preclusione a future contestazioni sulla valutazione dei fatti e delle circostanze operata dal giudice.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento?
No, non è sempre possibile. L’impugnazione è consentita solo per i motivi specifici e tassativamente indicati dall’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Quali sono i motivi validi per un ricorso patteggiamento in Cassazione?
I motivi validi riguardano esclusivamente specifiche violazioni di legge: problemi con l’espressione della volontà dell’imputato, mancanza di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza. Non sono ammesse censure sulla motivazione della sentenza.
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
In caso di inammissibilità, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende, come stabilito dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41697 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41697 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/07/2024 del TRIBUNALE di TIVOLI
dato avvJP1Ie parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso presentato dal difensore COGNOME NOME COGNOME è inammissibile. Con il ricorso si impugna la sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Tivoli del 10 luglio 2024 deducendo il vizio di motivazione per l’omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. con censure relative alla mancata concessione della pena sospesa che non rientrano fra i casi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina genera di cui all’art. 606 cod. proc. pen., delimita l’impugnazione riducendola ai soli c tassativamente indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettendo il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che riguar l’espressione della volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sent l’erronea qualificazione giuridica del fatto, l’illegalità della pena o della misura di sicurezza
Il riferimento ai predetti aspetti della decisione è rivolto chiaramente alla violazione d legge, e non anche alla carente motivazione della decisione con riguardo ai predetti punti della decisione.
L’inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camera non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende
osì deciso il 28 ottobre 2024