Ricorso Patteggiamento: La Cassazione Chiarisce i Limiti di Inammissibilità
L’istituto del patteggiamento rappresenta una delle scelte procedurali più significative per un imputato, ma è fondamentale comprenderne appieno le conseguenze, soprattutto riguardo alle possibilità di impugnazione. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito la rigidità delle norme che regolano il ricorso patteggiamento, dichiarando inammissibile un’impugnazione basata su motivi non consentiti dalla legge. Questa decisione offre spunti cruciali per chiunque si avvicini a tale rito speciale.
I Fatti di Causa
Il caso in esame ha origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal Giudice dell’Udienza Preliminare. L’imputato, dopo aver concordato la pena con il Pubblico Ministero e aver ottenuto la ratifica dal giudice, ha deciso di impugnare tale decisione davanti alla Corte di Cassazione. Sebbene l’ordinanza non entri nel dettaglio dei motivi specifici sollevati, evidenzia come l’appello fosse, di fatto, privo di fondamento legale e mirasse a contestare aspetti non sindacabili in quella sede, come il vizio di motivazione.
La Decisione della Corte sul Ricorso Patteggiamento
La Corte di Cassazione, con una procedura snella e senza udienza pubblica (de plano), ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile. La decisione si fonda su un’applicazione diretta e rigorosa della normativa vigente in materia. I giudici hanno sottolineato che il legislatore ha volutamente limitato la possibilità di contestare le sentenze di patteggiamento per garantire la stabilità e l’efficienza di questo rito deflattivo.
La Corte ha quindi condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione prevista per scoraggiare impugnazioni pretestuose che gravano inutilmente sul sistema giudiziario.
Le Motivazioni
Il cuore della decisione risiede nell’interpretazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma elenca in modo tassativo i motivi per cui è possibile presentare ricorso contro una sentenza di patteggiamento. Tra questi rientrano, ad esempio, l’errata qualificazione giuridica del fatto, l’illegalità della pena o delle misure di sicurezza applicate, o il mancato proscioglimento dell’imputato per una delle cause previste dall’art. 129 c.p.p.
La Corte ha chiarito che, al di fuori di questo elenco chiuso, ogni altro motivo di doglianza è precluso. Nello specifico, è stato ribadito che non è possibile utilizzare il ricorso per cassazione per contestare un presunto vizio di motivazione della sentenza. La logica è chiara: la sentenza di patteggiamento si basa su un accordo tra le parti e il controllo del giudice è limitato alla correttezza giuridica dell’accordo stesso, non a una valutazione approfondita del merito. Consentire un sindacato sulla motivazione snaturerebbe l’essenza stessa del rito. La Corte, citando un proprio precedente (Sentenza n. 1032 del 2019), ha confermato un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato.
Conclusioni
Questa ordinanza è un monito fondamentale per gli operatori del diritto e per gli imputati. La scelta del patteggiamento è una decisione che implica una quasi definitiva rinuncia a contestare la propria responsabilità nel merito. Il ricorso patteggiamento non è uno strumento per rimettere in discussione l’accordo raggiunto, ma solo un rimedio eccezionale per correggere specifici errori di diritto. Chi accetta di patteggiare deve essere pienamente consapevole che le porte dell’impugnazione si chiudono quasi completamente. Un ricorso presentato al di fuori dei rigidi binari tracciati dalla legge non solo sarà respinto, ma comporterà anche significative conseguenze economiche.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
No. L’ordinanza chiarisce che il ricorso contro una sentenza di patteggiamento è consentito solo per i motivi tassativamente indicati dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Si può impugnare una sentenza di patteggiamento per un vizio di motivazione?
No. La Corte ha stabilito che il vizio di motivazione non rientra tra i motivi per cui è ammesso il ricorso per cassazione avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento).
Cosa succede se si propone un ricorso inammissibile contro un patteggiamento?
In caso di ricorso inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1464 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1464 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato il 02/05/1997
avverso la sentenza del 21/05/2024 del GIUDICE COGNOME PRELIMINARE di NOME
cl-a-t-e-avulso-ai4e-frar-U; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
R.G. 28656/2024 GARBEA
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procec Jra de plano perché il ricorso, anche a voler tacere della assenza dei motivi, nc n è consentito in relazione alla tipologia di sentenza impugnata.
In tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso GLYPH er cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il v zio di motivazione, atteso che l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., lir lita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in e ;so tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, COGNOME, Rv. 278337).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, :on la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sorr -na di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d lle ammende.
Così deciso il 02/12/2024.