Ricorso Patteggiamento: Quando è Inammissibile? L’Analisi della Cassazione
L’impugnazione di una sentenza di patteggiamento è una questione delicata, soggetta a limiti ben precisi. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini entro cui è possibile presentare un ricorso patteggiamento, sottolineando come non tutte le doglianze possano essere portate all’attenzione della Suprema Corte. Questo caso offre uno spunto fondamentale per comprendere le ragioni che possono portare a una declaratoria di inammissibilità e le relative conseguenze economiche per il ricorrente.
I Fatti del Caso: L’Impugnazione di una Sentenza di Patteggiamento
Il caso analizzato trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Roma. Il ricorrente lamentava un vizio di motivazione relativo al trattamento sanzionatorio, ovvero al modo in cui il giudice di primo grado aveva giustificato la quantificazione della pena concordata tra le parti. La difesa sosteneva che tale motivazione fosse carente e, per questo, chiedeva l’annullamento della sentenza.
I Limiti al Ricorso Patteggiamento secondo la Cassazione
La Corte di Cassazione ha respinto la tesi difensiva, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno richiamato la specifica disciplina introdotta dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma ha introdotto una deroga alla disciplina generale delle impugnazioni, limitando drasticamente le ragioni per cui si può contestare una sentenza di patteggiamento.
I Motivi Tassativi di Impugnazione
Secondo la Corte, il legislatore ha voluto circoscrivere il controllo di legittimità sulle sentenze di patteggiamento a specifici e tassativi casi di violazione di legge. Un ricorso patteggiamento è ammissibile solo quando si contesta:
1. L’espressione della volontà dell’imputato: ad esempio, se il consenso al patteggiamento è stato viziato.
2. Il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza: se il giudice ha emesso una decisione che non corrisponde all’accordo tra le parti.
3. L’erronea qualificazione giuridica del fatto: se il reato è stato classificato in modo errato.
4. L’illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata: se la sanzione è contraria alla legge (es. superiore al massimo edittale).
Qualsiasi altro motivo, inclusa la carenza di motivazione sulla congruità della pena, non rientra in questo elenco e, pertanto, non può essere fatto valere in Cassazione.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha spiegato che la nuova normativa delimita chiaramente il perimetro del giudizio di legittimità. Il controllo è ammesso per le ‘violazioni di legge’ e non per i ‘vizi di motivazione’. Si tratta di una scelta legislativa precisa, volta a garantire la stabilità delle sentenze emesse a seguito di un accordo tra accusa e difesa, evitando ricorsi dilatori basati su aspetti discrezionali.
L’ordinanza ha inoltre stabilito che, data la manifesta infondatezza del ricorso, la declaratoria di inammissibilità doveva avvenire con una procedura semplificata, senza udienza pubblica, come previsto dall’art. 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione ha comportato due importanti conseguenze per il ricorrente. In primo luogo, la condanna al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, il versamento di una somma di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto tale importo equo, proprio perché il ricorso era stato presentato per motivi non più consentiti dalla legge.
Questa pronuncia rappresenta un monito importante: prima di intraprendere un ricorso patteggiamento, è essenziale verificare che le proprie censure rientrino nel novero tassativo dei motivi ammessi dalla legge. In caso contrario, il rischio non è solo quello di vedere respinta la propria impugnazione, ma anche di subire una significativa sanzione economica.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per un vizio di motivazione sulla pena?
No, la Corte di Cassazione ha chiarito che i motivi di ricorso sono tassativamente indicati dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. e non includono la carente motivazione sulla quantificazione della sanzione.
Quali sono i motivi validi per presentare un ricorso patteggiamento?
I motivi ammessi riguardano solo specifiche violazioni di legge, come vizi nella volontà dell’imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, o l’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Cosa rischia chi presenta un ricorso inammissibile contro una sentenza di patteggiamento?
Chi presenta un ricorso per motivi non consentiti dalla legge viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro a favore della cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40573 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40573 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 21/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/03/2025 del TRIBUNALE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG. 20261/25
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso presentato dal difensore di NOME è inammissibile.
Con il ricorso si impugna la sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Roma del 13 marzo 2025 deducendo il vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, con censure che non rientrano fra i casi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina gene di cui all’art. 606 cod. proc. pen., delimita l’impugnazione riducendola ai sol tassativamente indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettend il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che rigua l’espressione della volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e se l’erronea qualificazione giuridica del fatto, l’illegalità della pena o della misura di sicure
Il riferimento ai predetti aspetti della decisione è rivolto chiaramente alla violazione della legge, e non anche alla carente motivazione della decisione con riguardo ai predetti punti de decisione.
L’inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione came non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento dell spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali ed al versamento della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende