Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30828 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30828 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/02/2023 del TRIBUNALE di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 13 febbraio 2023 il Tribunale di Milano ha applicato a NOME, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi quatt arresto in ordine ai reati di cui agli artt. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1 285 (capo 1) e 186, commi 1, 2 lett. b) e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (capo 2).
Avverso l’indicata pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’imputato a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, mancanza di motivazione in più punti della sentenza impugnata.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto co motivo non consentito.
La dedotta censura non rientra, infatti, tra quelle indicate dall’art comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attine all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’ della pena o della misura di sicurezza.
La declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione deve, pertanto, esse pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall’art. 610, com 5-bis, cod. proc. pen.
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che appare conforme a giustizia stabili nella somma di euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in Roma il 3 aprile 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente