Ricorso Patteggiamento: Quando è Ammissibile?
L’istituto del patteggiamento rappresenta una scelta strategica fondamentale nel processo penale, ma quali sono i confini per contestare la sentenza che ne deriva? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti invalicabili del ricorso patteggiamento, sottolineando come le modifiche introdotte dalla cosiddetta Riforma Orlando abbiano ristretto notevolmente le maglie dell’impugnazione. Analizziamo questa decisione per comprendere le regole attuali e le conseguenze per chi presenta un ricorso con motivi non consentiti.
I Fatti del Caso: dal Patteggiamento al Ricorso in Cassazione
Due imputati, dopo aver concordato con la Procura l’applicazione di una pena pecuniaria di mille euro ciascuno per il reato di lesioni colpose (art. 590 c.p.), hanno deciso di impugnare la sentenza del Tribunale. Il loro ricorso si basava sulla presunta violazione di legge e su un vizio di motivazione, lamentando in sostanza che il giudice di merito non avesse considerato la possibilità di un’assoluzione immediata ai sensi dell’art. 129 del codice di procedura penale.
In altre parole, pur avendo scelto la via del patteggiamento, i ricorrenti hanno tentato di rimettere in discussione la propria colpevolezza davanti alla Suprema Corte, chiedendo di valutare l’assenza di prove a loro carico.
La Decisione della Corte: il Ricorso Patteggiamento è Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato i ricorsi inammissibili. La decisione si fonda su un’applicazione rigorosa dell’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta con la Riforma Orlando (L. 103/2017), stabilisce un elenco tassativo di motivi per cui è possibile presentare ricorso contro una sentenza di patteggiamento.
I Motivi Ammessi per l’Impugnazione
La legge consente di impugnare la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per contestare:
1. La corretta espressione della volontà dell’imputato (ad esempio, se il consenso era viziato).
2. Il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza.
3. L’erronea qualificazione giuridica del fatto.
4. L’illegalità della pena applicata o della misura di sicurezza disposta.
Qualsiasi altro motivo, come quello sollevato dai ricorrenti relativo alla mancata assoluzione, è escluso.
Conseguenze dell’Inammissibilità del Ricorso Patteggiamento
Poiché i motivi addotti non rientravano in nessuna delle categorie previste dalla legge, la Corte non ha potuto fare altro che dichiarare l’inammissibilità dei ricorsi. Questa declaratoria ha comportato non solo la conferma della condanna, ma anche un’ulteriore sanzione per i ricorrenti. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di quattromila euro ciascuno in favore della cassa delle ammende, non essendo stata ravvisata alcuna assenza di colpa nella proposizione di un ricorso palesemente infondato.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha ribadito un principio fondamentale: la scelta del patteggiamento implica una rinuncia implicita, ma consapevole e volontaria, a contestare le prove d’accusa. Accettando il rito alternativo, l’imputato rinuncia al dibattimento e alla possibilità di difendersi nel merito. Di conseguenza, non può successivamente, in sede di legittimità, sollevare questioni che presuppongono una valutazione dei fatti e delle prove, come la richiesta di un proscioglimento per insufficienza probatoria.
I giudici hanno evidenziato che le doglianze dei ricorrenti erano generiche e non pertinenti ai motivi tassativamente indicati dalla legge. La pur sintetica motivazione della sentenza di patteggiamento è considerata adeguata, proprio in virtù della natura speciale del rito, che si basa sull’accordo tra le parti e sulla rinuncia alla contestazione dei fatti.
Le Conclusioni
Questa ordinanza conferma l’orientamento restrittivo della giurisprudenza in materia di impugnazione delle sentenze di patteggiamento. La scelta di questo rito alternativo è una decisione che deve essere ponderata attentamente, poiché preclude quasi ogni possibilità di contestazione successiva nel merito. Il ricorso patteggiamento è uno strumento eccezionale, utilizzabile solo per vizi specifici e formali previsti dalla legge. Tentare di utilizzarlo per rimettere in discussione la propria responsabilità non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche il rischio concreto di essere condannati al pagamento di ulteriori somme a titolo di sanzione processuale.
Per quali motivi si può impugnare una sentenza di patteggiamento?
Secondo l’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, il ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento è ammesso solo per motivi specifici: vizio del consenso dell’imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, o illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Perché il ricorso in questo caso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati dagli imputati – ovvero la lamentela per la mancata assoluzione nel merito ai sensi dell’art. 129 c.p.p. – non rientrano nell’elenco tassativo dei motivi consentiti dalla legge. Tali doglianze sono state ritenute generiche e non pertinenti.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile e non si ravvisa assenza di colpa da parte del ricorrente, quest’ultimo viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende. Nel caso di specie, la sanzione è stata di quattromila euro per ciascun ricorrente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20632 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20632 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/03/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CANELLI il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a CASSINASCO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/01/2023 del TRIBUNALE di ASTI
dato ayiso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
1.COGNOME,COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Asti ha applicato loro la pena di mille ciascuno in relazione al reato di cui all’art.590 cod.pen.
I ricorrenti deducono rispettivamente violazione di legge e vizio motivazional in relazione alle ragioni del mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen
I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto generic privi di fondamento nonché esclusi dai motivi di impugnazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta, come previsto dall’articolo 448 comma II b cod.proc.pen., a seguito delle modifiche apportate dalla novella Orlando, applic bile ratione temporis in presenza di richiesta formulata dopo la data del 3.8.20
3.1 In base a tale disposizione il pubblico ministero e l’imputato possano pr porre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all’esp sione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e tenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena misura di sicurezza;
3.2 Orbene nessuno di tali temi risulta investito nel ricorso il quale si lim assumere la mancata esplicitazione della esclusione di cause di non punibilità, la dove la pur sintetica motivazione, avuto riguardo alla (consapevole e volontari rinunzia alla contestazione delle prove dei fatti costituenti oggetto di imputazi implicita nella domanda di patteggiamento, nonché alla speciale natura dell’accer tamento devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della pena su richi sta delle parti che ne consegue, appare pienamente adeguata ai parametri indicat per tale genere di decisioni dalla ormai consolidata giurisprudenza di questa Cor di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. un., n. 5777 del 27 marzo 1992, COGNOME rv. 191135; Sez. un., n. 10372 del 27 settembre 1995, COGNOME, rv. 202270; sez un., n. 20 del 27 ottobre 1999, COGNOME, rv. 214637).
Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, n ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilit (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della cassa de ammende.
Così deciso in Roma il 14 marzo 2024
Il Presidente Il Consigliere estensore