Ricorso Patteggiamento: La Cassazione Fissa i Paletti sull’Impugnazione
L’istituto del patteggiamento, disciplinato dall’articolo 444 del codice di procedura penale, rappresenta una delle vie più comuni per la definizione accelerata dei procedimenti penali. Tuttavia, la scelta di questo rito speciale comporta precise conseguenze, soprattutto per quanto riguarda la possibilità di impugnare la sentenza. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con chiarezza i limiti invalicabili per il ricorso patteggiamento, confermando un orientamento ormai consolidato.
I Fatti del Caso
Un imputato, dopo aver definito la sua posizione con una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Reggio Emilia, decideva di presentare ricorso per Cassazione. Le sue doglianze si concentravano su due aspetti principali: presunti vizi nella motivazione della sentenza e la mancata valutazione da parte del giudice di primo grado di possibili cause di proscioglimento che, a suo dire, avrebbero dovuto portare a una sua completa assoluzione.
Il Ricorso Patteggiamento e la Disciplina dell’Art. 448 c.p.p.
La questione centrale del caso ruota attorno all’interpretazione dell’articolo 448, comma 1-bis, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce in modo esplicito i confini entro cui è ammesso il ricorso patteggiamento in Cassazione. La legge limita severamente i motivi di impugnazione, escludendo categoricamente quelli che riguardano la valutazione della prova o la coerenza della motivazione, elementi che sono invece tipici dei giudizi di merito.
Il legislatore, introducendo questa limitazione, ha inteso rafforzare la natura ‘negoziale’ del patteggiamento. L’imputato, accettando la pena concordata, rinuncia di fatto a contestare l’accertamento della sua responsabilità, salvo per vizi molto specifici e di natura prettamente giuridica.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile, senza nemmeno la necessità di una pubblica udienza (decisione de plano). I giudici hanno sottolineato che le critiche mosse dal ricorrente, relative alla motivazione della sentenza e alla mancata valutazione di cause di proscioglimento, rientrano esattamente tra i motivi preclusi dall’art. 448, comma 1-bis, c.p.p.
Secondo la Corte, una volta che l’imputato ha liberamente scelto la via del patteggiamento, non può successivamente rimettere in discussione il merito della decisione attraverso un’impugnazione basata su argomenti che avrebbe dovuto far valere nel giudizio ordinario. Consentire un ricorso patteggiamento per tali motivi svuoterebbe di significato l’istituto stesso, trasformandolo in una mera tappa processuale anziché in una sua definizione. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a causa della colpa ravvisata nella proposizione di un ricorso palesemente infondato.
Conclusioni
La decisione della Cassazione conferma un principio fondamentale del nostro ordinamento processuale: la scelta del patteggiamento è una scelta ponderata con conseguenze definitive. L’imputato che accede a tale rito deve essere consapevole che le possibilità di impugnazione sono estremamente ridotte e non possono riguardare il nucleo della decisione, come la motivazione o la valutazione delle prove. Questa ordinanza serve da monito, ribadendo che il ricorso per Cassazione contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non può essere utilizzato come un terzo grado di giudizio sul merito, ma solo come un rimedio eccezionale per vizi specificamente previsti dalla legge.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per qualsiasi motivo?
No, la possibilità di impugnare una sentenza di patteggiamento è fortemente limitata dalla legge. Il ricorso per Cassazione è consentito solo per motivi specifici e non può riguardare la valutazione dei fatti o la motivazione della sentenza.
Quali sono i motivi per cui non si può presentare un ricorso patteggiamento?
In base all’art. 448, comma 1-bis c.p.p., non è possibile presentare ricorso contro una sentenza di patteggiamento per contestare la motivazione o la mancata valutazione di cause di proscioglimento. Questi profili sono considerati preclusi dalla scelta stessa del rito speciale.
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
Se il ricorso viene dichiarato inammissibile, come nel caso di specie, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione non consentita dalla legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14791 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14791 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/11/2022 del TRIBUNALE di REGGIO EMILIA
dato avviso alle parti;7
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso,
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso non è consentito in quanto con riduardo a sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. deduce profili inerenti alla motivazione e alla mancata valutazione di cause di proscioglimento da ritenersi preclusi ai sensi dell’art. 448, comma 1-bis cod. proc. pen.;
Ritenuto dunque che il ricorso può dichiararsi de plano inammissibile, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende,
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29 gennaio 2024
Il Consigliere est sore
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