Ricorso Patteggiamento: Quando è Inammissibile? La Cassazione Chiarisce
Il ricorso patteggiamento rappresenta uno strumento di impugnazione con limiti ben precisi, come ribadito da una recente ordinanza della Corte di Cassazione. Questa decisione offre un importante chiarimento sui motivi per cui un ricorso contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti può essere dichiarato inammissibile, con significative conseguenze per il ricorrente. Analizziamo nel dettaglio la vicenda e i principi di diritto affermati dalla Suprema Corte.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato con sentenza di patteggiamento dal Tribunale di Prato per un reato legato agli stupefacenti (previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990), ha deciso di impugnare tale decisione presentando ricorso in Cassazione. Il motivo principale del ricorso verteva sulla presunta omessa motivazione da parte del primo giudice circa la congruità della pena concordata tra le parti. In sostanza, l’imputato lamentava che la pena applicata, sebbene frutto di un accordo, non fosse stata adeguatamente giustificata dal tribunale.
L’inammissibilità del Ricorso Patteggiamento
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile senza necessità di formalità, applicando l’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale. La decisione si fonda su un punto cruciale introdotto dalla cosiddetta Riforma Orlando (legge n. 103/2017): i motivi per cui è possibile presentare un ricorso patteggiamento sono stati drasticamente limitati.
L’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale elenca in modo tassativo le ragioni per cui si può impugnare una sentenza di patteggiamento. La contestazione relativa alla congruità della pena non rientra tra queste. Di conseguenza, il motivo addotto dal ricorrente è stato ritenuto non deducibile e, pertanto, il ricorso è stato giudicato inammissibile in partenza.
Le Conseguenze dell’Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso non è priva di conseguenze. In base all’articolo 616 del codice di procedura penale, quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, la Corte ha condannato l’imputato al versamento di una somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando alcuna ragione che potesse giustificare un esonero da tale sanzione.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione della Corte è lineare e si basa sulla chiara interpretazione della normativa vigente. I giudici hanno sottolineato che la legge 103/2017 ha introdotto una specifica disciplina per l’impugnazione delle sentenze di patteggiamento, circoscrivendo i motivi di ricorso a questioni di legittimità specifiche e ben definite. Contestare la valutazione del giudice sulla congruità di una pena che è stata oggetto di accordo tra accusa e difesa esula da tali ambiti. La scelta di patteggiare implica, infatti, una rinuncia a contestare nel merito la quantificazione della pena, salvo i casi espressamente previsti dalla legge.
Le Conclusioni
Questa ordinanza consolida un orientamento giurisprudenziale ormai stabile: il ricorso patteggiamento non è uno strumento per rimettere in discussione l’accordo raggiunto tra le parti. La Riforma Orlando ha voluto deflazionare il carico della Cassazione, impedendo ricorsi palesemente infondati o basati su motivi non consentiti. Per chi sceglie la via del patteggiamento, è fondamentale essere consapevoli che le possibilità di impugnazione sono estremamente limitate e che un ricorso presentato al di fuori dei binari stabiliti dall’art. 448, comma 2-bis c.p.p. porterà inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità e alla condanna a ulteriori spese e sanzioni pecuniarie.
È possibile fare ricorso contro una sentenza di patteggiamento per qualsiasi motivo?
No. L’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale elenca in modo tassativo i motivi per cui è possibile impugnare una sentenza di patteggiamento. Motivi diversi da quelli elencati non sono ammessi.
La contestazione sulla congruità della pena è un motivo valido per il ricorso patteggiamento?
No. Secondo la decisione in esame, la critica riguardante la mancata motivazione sulla congruità della pena non rientra tra i motivi deducibili per impugnare una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13905 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13905 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/08/2020 del TRIBUNALE di PRATO
clato avviso alle partii
?/ udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; 3
Motivi della decisione
Rilevato che l’imputato NOME ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Prato ha applicato allo stesso una pena, su accordo delle parti, per il reato di cui all’art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commesso in Prato il 2 marzo 2019;
ritenuto che il ricorso è inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell’art. 610 comma 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall’art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017;
che, in particolare, si tratta di ricorso avverso sentenza applicativa di pena (art. 444 cod. proc. pen.), proposto per motivi (omessa motivazione circa la congruità della pena) non deducibili ai sensi dell’art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall’art. 1, comma 50, della legge 103/2017 citata);
ritenuto che, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20 marzo 2024
Il Pr