Ricorso Patteggiamento: La Cassazione Fissa i Paletti sui Motivi di Impugnazione
Il ricorso patteggiamento rappresenta un’area del diritto processuale penale con contorni ben definiti, soprattutto per quanto riguarda le possibilità di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 7581/2024, ha ribadito con fermezza quali siano gli stretti limiti entro cui è possibile contestare una sentenza emessa a seguito di un accordo sulla pena. Questo provvedimento offre uno spunto fondamentale per comprendere la logica del legislatore e le conseguenze per chi accetta questo rito alternativo.
I Fatti del Caso
Un imputato, dopo aver concluso un accordo sulla pena ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale (c.d. patteggiamento), decideva di presentare ricorso per Cassazione. La sua doglianza si concentrava su un unico punto: il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. L’imputato riteneva che la decisione del giudice di primo grado fosse viziata sia per violazione di legge sia per difetto di motivazione.
I Limiti del Ricorso Patteggiamento secondo la Legge
La Corte di Cassazione, nell’esaminare il caso, ha immediatamente rilevato un ostacolo insormontabile: l’inammissibilità del ricorso. Il fulcro della decisione risiede nell’interpretazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce in modo tassativo e non ampliabile i motivi per cui una sentenza di patteggiamento può essere impugnata.
I motivi ammessi sono esclusivamente i seguenti:
1.  Vizi relativi all’espressione della volontà dell’imputato: ad esempio, se il consenso è stato estorto o non è stato espresso liberamente.
2.  Difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza: quando il giudice emette una decisione che non corrisponde a quanto concordato tra le parti.
3.  Erronea qualificazione giuridica del fatto: se il reato è stato classificato in modo errato.
4.  Illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata: qualora la sanzione non sia prevista dalla legge o sia stata determinata in modo illegittimo.
Qualsiasi altro motivo, come quello sollevato nel caso di specie relativo alle attenuanti generiche, esula da questo elenco e, pertanto, non può essere oggetto di un ricorso patteggiamento.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha spiegato che la doglianza relativa al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non rientra in nessuna delle ipotesi previste dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. La scelta di accedere al patteggiamento implica l’accettazione del quadro sanzionatorio concordato, comprese le valutazioni sulle circostanze del reato. Discutere nuovamente di attenuanti in sede di legittimità significherebbe rimettere in discussione il merito dell’accordo, una possibilità che il legislatore ha esplicitamente escluso per favorire la deflazione del contenzioso e la stabilità delle decisioni.
Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. In base all’art. 616 c.p.p., stante l’assenza di elementi che potessero indicare una mancanza di colpa nella presentazione del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza della Cassazione serve come un importante promemoria sulle implicazioni del patteggiamento. Se da un lato questo rito offre vantaggi significativi, come la riduzione della pena, dall’altro comporta una rinuncia quasi totale al diritto di impugnazione. L’imputato e il suo difensore devono ponderare attentamente ogni aspetto dell’accordo prima di concluderlo, poiché le possibilità di rimetterlo in discussione in un secondo momento sono estremamente limitate e circoscritte a vizi di natura eccezionale. Contestare il merito della valutazione del giudice, come nel caso delle attenuanti, è una strada preclusa dalla legge.
 
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per il mancato riconoscimento di circostanze attenuanti?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che questo motivo non rientra tra quelli, tassativamente elencati dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., per i quali è ammesso il ricorso avverso una sentenza di patteggiamento.
Quali sono gli unici motivi per cui si può fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
Il ricorso è consentito solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
Se non si ravvisa un’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata a 3.000 euro.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7581 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 7581  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/09/2023 del GIP TRIBUNALE di BARI
(dato avviso alle parti4
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il ricorso di NOME COGNOME, che deduce la violazione di legge e il vi motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche avverso sentenza di applicazione dell pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell’art. 4 < cod. proc. pen., è inammissibiI4roposto al di fuori dei casi espressamente previsti dall' 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della vol dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualif giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza: ipotesi, que certamente esulano dalla vicenda in esame;
stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisa assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 1 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024.