Ricorso Patteggiamento: La Cassazione Chiarisce i Limiti dell’Impugnazione
Con l’ordinanza n. 6604 del 2024, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un tema cruciale della procedura penale: i limiti all’impugnazione delle sentenze emesse a seguito di patteggiamento. Questa decisione offre un’importante chiave di lettura sulle conseguenze della riforma introdotta con la legge n. 103/2017, confermando un orientamento restrittivo sul ricorso patteggiamento e delineando con chiarezza quali motivi possono essere portati all’attenzione della Suprema Corte.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal G.U.P. del Tribunale di Milano. L’imputato, tramite il suo difensore, lamentava un vizio di motivazione. In particolare, sosteneva che il giudice di primo grado avesse omesso di valutare le emergenze processuali che, a suo dire, avrebbero potuto condurre a una sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 del codice di procedura penale. In sostanza, si contestava al giudice di aver ratificato l’accordo sulla pena senza prima verificare l’evidente innocenza dell’imputato.
La Decisione della Corte sul Ricorso Patteggiamento
La Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un’interpretazione rigorosa dell’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. La Corte ha stabilito che il motivo addotto dal ricorrente – ossia la mancata verifica della sussistenza di cause di proscioglimento – non rientra nel novero dei motivi per i quali è consentito impugnare una sentenza di patteggiamento. Di conseguenza, il ricorso non poteva essere esaminato nel merito.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della pronuncia risiede nell’analisi dell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., introdotto dalla cosiddetta Riforma Orlando (L. 103/2017). Questa norma ha limitato in modo tassativo le ragioni per cui si può presentare ricorso per Cassazione contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. La Corte ha spiegato che la legge ha inteso definire un perimetro molto preciso di impugnabilità, volto a dare maggiore stabilità alle sentenze di patteggiamento e a deflazionare il carico della Cassazione.
Il legislatore ha elencato specifici vizi, come l’erronea qualificazione giuridica del fatto o l’illegalità della pena, ma non ha incluso tra questi la violazione di legge derivante dalla mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p. La Suprema Corte, richiamando un proprio precedente consolidato (Sent. n. 1032 del 2019), ha ribadito che dedurre un vizio non contemplato dall’elenco tassativo dell’art. 448, comma 2-bis, rende il ricorso inevitabilmente inammissibile.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame consolida un principio fondamentale: la scelta del patteggiamento comporta una rinuncia a far valere determinate questioni nel merito. Una volta che l’accordo tra imputato e pubblico ministero viene ratificato dal giudice, le possibilità di rimetterlo in discussione sono estremamente circoscritte. La decisione della Cassazione serve da monito: non è possibile utilizzare il ricorso contro il patteggiamento come uno strumento per ottenere una rivalutazione nel merito della propria posizione, sperando in un proscioglimento tardivo.
L’inammissibilità del ricorso ha comportato, come previsto dall’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, evidenziando come la proposizione di ricorsi al di fuori dei casi consentiti sia considerata una condotta colposa che merita una sanzione economica.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento sostenendo che il giudice non ha verificato la possibilità di un proscioglimento?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che questo motivo di ricorso è inammissibile, poiché non rientra nell’elenco tassativo delle violazioni di legge previste dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Quali sono i limiti per il ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
Il ricorso per Cassazione contro una sentenza di patteggiamento è limitato alle sole ipotesi specificamente indicate dalla legge, come ad esempio l’errata qualificazione giuridica del fatto, l’illegalità della pena o il mancato rispetto dei requisiti per l’accordo.
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, data la colpa nella proposizione di un’impugnazione non consentita, anche al pagamento di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata a tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 6604 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 6604 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA a KEUR GALLO (INDIRIZZO)
avverso la sentenza in data 21/09/2023 del G.U.P. del TRIBUNALE DI MILAN O;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; a seguito di trattazione con procedura de plano;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME impugna la sentenza in data 21/09/2023 del G.u.p. del Tribunale ditilano pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen..
1.1. Con un unico motivo deduce il vizio di motivazione per la mancata valutazione delle emergenze processuali ai fini di un’eventuale pronuncia di una sentenza di proscioglimento.
Ciò premesso, il ricorso è inammissibile alla luce dell’orientamento di legittimità che ha spiegato che «in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell’insussistenza di cause di 2 proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate», 2 (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019 Cc. -dep. 13/01/2020-, Pierri, Rv. 278337 – 01). Da ciò deriva senz’altro l’inammissibilità del ricorso, i cui motivi non
rientrano nel perimetro di impugnabilità ora delineato.
La declaratoria d’inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16/01/2024