Ricorso Patteggiamento: Quando e Come si Può Impugnare la Sentenza?
Il patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, è un rito alternativo che permette di definire il processo penale rapidamente. Tuttavia, una volta che il giudice accoglie l’accordo, le possibilità di contestare la decisione diventano molto ristrette. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sui limiti specifici del ricorso patteggiamento, chiarendo quali motivi sono ammessi e quali, invece, sono destinati a essere dichiarati inammissibili.
I Fatti del Caso: Dal Patteggiamento al Ricorso in Cassazione
Il caso ha origine da una sentenza del Tribunale di Vasto, che, accogliendo la richiesta di patteggiamento formulata dalle parti, applicava a un imputato la pena di tre anni di reclusione. Nonostante l’accordo raggiunto, l’imputato, tramite il suo difensore, decideva di presentare ricorso per Cassazione.
Il motivo del ricorso era unico e verteva sulla presunta violazione di legge e sul vizio di motivazione. In particolare, si contestava alla sentenza di non aver considerato la possibile sussistenza di cause di non punibilità, che avrebbero dovuto portare a un proscioglimento immediato ai sensi dell’art. 129 del codice di procedura penale, anziché all’applicazione della pena concordata.
La Decisione della Corte: I Limiti al Ricorso Patteggiamento
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un’analisi rigorosa dell’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, norma che elenca in modo tassativo i motivi per cui è possibile impugnare una sentenza di patteggiamento.
Secondo i giudici supremi, le censure sollevate dal ricorrente erano “assolutamente generiche e solo formali”, esulando completamente dalle categorie di vizi consentiti dalla legge. Di conseguenza, il ricorso non poteva essere esaminato nel merito.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte ha colto l’occasione per ribadire i principi fondamentali che regolano l’impugnazione delle sentenze di patteggiamento. La legge stabilisce che il ricorso patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti a:
- L’espressione della volontà dell’imputato: ad esempio, se il consenso all’accordo era viziato.
- Il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza: se il giudice ha applicato una pena diversa da quella concordata.
- L’erronea qualificazione giuridica del fatto: quando il reato è stato inquadrato in una norma palesemente sbagliata.
- L’illegalità della pena o della misura di sicurezza: se la sanzione applicata è contraria alla legge.
Nel caso specifico, il ricorrente non ha articolato il suo motivo di ricorso all’interno di una di queste categorie. La generica doglianza sulla mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p. non è sufficiente. La Corte ha ricordato che, in caso di patteggiamento, l’accordo tra le parti esonera l’accusa dall’onere della prova. La motivazione della sentenza può quindi essere succinta, limitandosi a confermare la correttezza della qualificazione giuridica e a escludere l’evidenza di cause di proscioglimento.
Inoltre, per quanto riguarda l’erronea qualificazione giuridica, la Cassazione ha precisato che tale motivo è valido solo in caso di errore manifesto, cioè quando la qualificazione appare, con “indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità”, palesemente eccentrica rispetto ai fatti descritti nel capo di imputazione. Non è ammissibile un ricorso che, come nel caso di specie, denunci una violazione di legge in modo aspecifico e non auto-sufficiente.
Le Conclusioni
Questa ordinanza conferma l’orientamento consolidato della giurisprudenza: impugnare una sentenza di patteggiamento è un percorso estremamente arduo. La scelta di accedere a questo rito speciale comporta una sostanziale rinuncia a contestare l’accertamento del fatto e della responsabilità. Il controllo della Corte di Cassazione è limitato a vizi specifici e gravi, che devono essere dedotti in modo preciso e circostanziato. Un ricorso patteggiamento basato su critiche generiche alla valutazione del giudice è destinato all’inammissibilità, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento?
No. L’impugnazione è consentita solo per i motivi specifici e tassativamente indicati dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, che riguardano vizi del consenso, errori nella sentenza, erronea qualificazione giuridica o illegalità della pena.
Cosa si intende per ‘erronea qualificazione giuridica’ come motivo di ricorso?
Si intende un errore manifesto e palese nell’inquadrare il fatto storico nella norma di reato. Non è una qualsiasi opinione diversa sulla qualificazione, ma un errore che risulta con immediata evidenza e senza possibilità di interpretazioni alternative rispetto al capo d’imputazione.
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
Se il ricorso è dichiarato inammissibile, la sentenza di patteggiamento diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un’impugnazione non consentita.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 339 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 5 Num. 339 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a LANCIANO il DATA_NASCITA inoltre: COGNOME NOME, parte civile avverso la sentenza del 19/09/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE del TRIBUNALE di VASTO
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza del 19 settembre 2024 il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, accogliendo la richiesta ex art. 444 cod. proc. pen. tempestivamente formulata dalle parti, ha applicato nei confronti di NOME COGNOME la pena di anni tre di reclusione.
Avverso la sentenza del Tribunale ricorre NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., nonché per la erronea
qualificazione giuridica del fatto.
- Le censure dedotte risultano comunque assolutamente generiche e solo formali ed esorbitano dalle categorie di vizi consentite dall’art. 448, comma 2 -bis , cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Inoltre, va considerato che questa Corte, già prima della novella legislativa, aveva affermato che, in caso di patteggiamento, l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fat to, con l’affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all’art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di una delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e ne i limiti di cui all’art. 27 Cost. (Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Rv. 234824).
Nel caso in esame, vi è un chiaro richiamo all’insussistenza dei presupposti per la pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen. né sono indicati dal ricorrente gli argomenti che avr ebbero dovuto imporre al giudice l’assoluzione o il proscioglimento dell’imputato (Sez. 6, n. 250 del 30/12/2014 – dep. 2015, Rv. 261802), non si verte in tema di pena illegale, in quanto la sanzione è concordata nel rispetto dei limiti edittali e, pur se astrattamente ricompreso nell’art. 448, comma 2bis , cod. proc. pen., il motivo attinente alla qualificazione giuridica del fatto risulta formulato senza alcuna ulteriore specificazione né alcuna prospettazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto a sostegno, così da connotarsi come generico; a tal ultimo proposito va evidenziato come l’erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l’impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, come è nel caso in esame, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023 -01; mass. Conf. N. 33145 del 2020 Rv. 279842 – 01, N. 15553 del 2018 Rv. 272619 – 01, N. 3108 del 2018 Rv. 272252 – 01, N. 25617 del 2020 Rv. 279573 – 01, N. 14377 del 2021 Rv. 281116 -01). Nel caso in esame vi è assoluta rispondenza della decisione alla imputazione, ampliamente
esplicativa della corretta qualificazione giuridica.
Alla luce delle suesposte ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, a norma dell’art. 610, comma 5 -bis , cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21/11/2024