Ricorso Patteggiamento: Quando è Inammissibile secondo la Cassazione
Il patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, è un rito alternativo che offre vantaggi in termini di celerità e sconti di pena. Tuttavia, la scelta di questo percorso processuale comporta delle limitazioni significative, specialmente per quanto riguarda le possibilità di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sui rigidi confini del ricorso patteggiamento, chiarendo quali motivi sono ammessi e quali conducono a una sicura dichiarazione di inammissibilità.
I Fatti del Caso
Un individuo, a seguito di un accordo con la pubblica accusa, otteneva dal Giudice per le indagini preliminari (G.i.p.) del Tribunale una sentenza di patteggiamento. La pena concordata era di due anni e sei mesi di reclusione, oltre a una multa di 600 euro, per reati gravi quali rapina aggravata, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate. Nonostante l’accordo raggiunto tra le parti, la difesa decideva di presentare ricorso per Cassazione contro tale sentenza.
I Motivi del Ricorso Patteggiamento
Il fulcro del ricorso patteggiamento presentato dalla difesa si basava su una presunta violazione di legge. In particolare, si contestava il difetto di motivazione della sentenza riguardo all’insussistenza delle cause di proscioglimento previste dall’art. 129 del codice di procedura penale. Secondo il ricorrente, il giudice del patteggiamento non avrebbe adeguatamente spiegato perché non sussistessero le condizioni per un’assoluzione immediata.
La Procedura Semplificata in Cassazione
La Corte di Cassazione, rilevando la natura dell’impugnazione, ha optato per una trattazione del caso con la procedura semplificata “de plano”, come previsto dall’art. 610, comma 5-bis c.p.p. Questa modalità, rapida e senza udienza pubblica, è riservata ai ricorsi che appaiono manifestamente infondati o inammissibili.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile in modo netto e inequivocabile. La motivazione della decisione si fonda su un principio cardine del sistema processuale: i motivi per impugnare una sentenza di patteggiamento sono tassativamente indicati dalla legge. L’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale elenca in modo specifico e limitato i casi in cui è possibile presentare ricorso. Tra questi non rientra la contestazione sulla motivazione relativa all’assenza delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
La Corte ha ribadito un orientamento giurisprudenziale consolidato, richiamando una precedente sentenza (n. 28742/2020) che aveva già stabilito come tale motivo di doglianza non sia consentito avverso le sentenze di patteggiamento. Scegliendo il patteggiamento, l’imputato accetta una definizione rapida del processo rinunciando a far valere determinate contestazioni nel merito, salvo per i pochi e specifici vizi che la legge permette di eccepire.
La conseguenza diretta dell’inammissibilità è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver adito la Corte con un ricorso privo dei presupposti di legge.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma la natura “a critica vincolata” dell’impugnazione della sentenza di patteggiamento. Chi sceglie questo rito deve essere consapevole che le possibilità di contestare la decisione del giudice sono estremamente ridotte. Il ricorso patteggiamento non può essere utilizzato come un appello mascherato per ridiscutere il merito della vicenda o la valutazione del giudice sulla colpevolezza. La legge pone paletti chiari per evitare un uso strumentale dell’impugnazione e per garantire la stabilità delle sentenze emesse con questo rito. La decisione serve quindi da monito: un ricorso proposto al di fuori dei casi espressamente previsti non solo sarà rigettato, ma comporterà anche significative conseguenze economiche per il proponente.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento?
No, non è sempre possibile. L’impugnazione è consentita solo per i motivi specificamente ed espressamente elencati dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
La mancanza di motivazione su una possibile causa di assoluzione è un motivo valido per ricorrere contro un patteggiamento?
No. Secondo la Corte di Cassazione in questa ordinanza, contestare il difetto di motivazione circa l’insussistenza di cause di proscioglimento (ex art. 129 c.p.p.) non rientra tra i motivi consentiti per impugnare una sentenza di patteggiamento.
Cosa succede se si presenta un ricorso per patteggiamento per motivi non consentiti dalla legge?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, come stabilito nel provvedimento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 5905 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 5905 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOMECODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/06/2023 del G.i.p. del Tribunale di Ravenna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Il G.i.p. del Tribunale di Ravenna, con la sentenza impugnata in questa sede, in accoglimento della concorde richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen. ha applicato a NOME la pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione e euro 600 di multa in relazione ai reati di rapina aggravata, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate;
rilevato che, ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere trattato con procedura «de plano», trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena, da dichiararsi
o
inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall’art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen.;
rilevato, infatti, che il motivo di ricorso, con cui si contesta il difetto motivazione circa l’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., non è consentito avverso le sentenze di patteggiamento (Sez. F., n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 – 01)
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/1/2024