Ricorso Patteggiamento: Quando è Ammesso e Perché l’Eccessività della Pena non Basta
L’istituto del patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, rappresenta una delle vie più comuni per la definizione accelerata dei procedimenti penali. Tuttavia, la possibilità di contestare la sentenza che ne deriva non è illimitata. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce in modo netto i confini del ricorso patteggiamento, stabilendo quali doglianze sono ammissibili e quali, invece, portano a una declaratoria di inammissibilità. Questo caso offre uno spunto fondamentale per comprendere la logica del legislatore e le conseguenze di un’impugnazione errata.
Il Caso in Esame: Un Appello Basato sull’Eccessività della Pena
Il caso trae origine dal ricorso di un imputato avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal GIP del Tribunale di Velletri. L’unico motivo di doglianza sollevato dal ricorrente riguardava la presunta “eccessività della pena” concordata con il pubblico ministero e ratificata dal giudice. L’imputato, in sostanza, riteneva che la sanzione finale fosse sproporzionata rispetto alla gravità del fatto commesso, chiedendone una revisione alla Suprema Corte.
I Limiti Normativi al Ricorso Patteggiamento
La questione centrale ruota attorno all’interpretazione e all’applicazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma è stata introdotta per definire in modo preciso e restrittivo i motivi per cui è possibile presentare un ricorso patteggiamento in Cassazione. La legge stabilisce che l’impugnazione è consentita esclusivamente per le seguenti ragioni:
1. Vizi nella formazione della volontà: quando il consenso dell’imputato all’accordo non è stato espresso liberamente e consapevolmente.
2. Difetto di correlazione: se c’è una discrepanza tra quanto richiesto dalle parti e quanto deciso dal giudice nella sentenza.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto: nel caso in cui il reato sia stato inquadrato in una fattispecie giuridica sbagliata.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza: quando la sanzione applicata è contraria alla legge (es. supera i limiti massimi o è di un tipo non previsto).
L’elenco fornito dal legislatore è tassativo, il che significa che non sono ammessi altri motivi di ricorso al di fuori di quelli espressamente indicati.
La Decisione della Corte di Cassazione: Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione, esaminando il caso, ha proceduto “de plano”, ossia senza una discussione orale, data l’evidente infondatezza del ricorso. I giudici hanno rilevato che il motivo addotto dal ricorrente – l’eccessività della pena – non rientra in nessuna delle categorie previste dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. La valutazione sulla congruità o “eccessività” della pena è una questione di merito, che si considera definita e accettata dalle parti al momento della stipula dell’accordo di patteggiamento.
Le Motivazioni della Sentenza
La motivazione della Corte è lineare e si fonda su un’interpretazione letterale della norma. I giudici hanno sottolineato che, una volta che l’imputato accetta di patteggiare una determinata pena, rinuncia implicitamente a contestarne l’entità nel merito. L’impugnazione è riservata solo a vizi “strutturali” dell’accordo o della sentenza, come un errore di diritto nella qualificazione del reato o l’applicazione di una sanzione illegale. Contestare la misura della pena equivarrebbe a rimettere in discussione il cuore stesso dell’accordo liberamente raggiunto, snaturando la funzione deflattiva del patteggiamento. Pertanto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché basato su un motivo non consentito dalla legge.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La pronuncia ribadisce un principio cruciale: chi sceglie la via del patteggiamento deve essere consapevole dei limiti all’impugnazione. La decisione di accordarsi su una pena comporta una rinuncia a contestarne la congruità. Le conseguenze di un ricorso inammissibile non sono neutre: il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza funge da monito, evidenziando l’importanza di una consulenza legale approfondita prima di accedere al patteggiamento e, soprattutto, di fondare un eventuale ricorso esclusivamente sui motivi tassativamente previsti dalla legge, per evitare sanzioni e la conferma definitiva della sentenza.
È possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento lamentando che la pena è troppo alta?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’eccessività della pena non rientra tra i motivi tassativi per cui si può impugnare una sentenza di patteggiamento, poiché tale valutazione di merito si considera accettata con l’accordo stesso.
Quali sono i motivi per cui si può impugnare una sentenza di patteggiamento?
Secondo l’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, il ricorso è ammesso solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto o all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Cosa succede se si presenta un ricorso per un motivo non previsto dalla legge?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, stabilita equitativamente dal giudice, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3629 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3629 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/09/2023 del GIP TRIBUNALE di VELLETRI
(13
udita la relazione svo ta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Rilevato che si procede de plano;
Rilevato che è stata impugnata una sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., e che, in punto di impugnazione della sentenza di patteggiamento, l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. dispone che “il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso pe cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputa al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica d e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza”, mentre nel caso in esame il ricorso cont l’eccessività della pena;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2023.