Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 45228 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 45228 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/11/2024
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE nato il 19/12/2001 a VERONA COGNOME nato il 03/01/1993 in TUNISIA
avverso la sentenza in data 20/06/2024 del G.u.p. del Tribunale di Verona;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME a seguito di trattazione con procedura de plano.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME e NOME COGNOME per il tramite del comune procuratore speciale, ma con ricorsi separati impugnano la sentenza in data 20/06/2024 del G.u.p. del Tribunale di Verona pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen..
1.1. Con un unico motivo, entrambi deducono l’omessa motivazione in ordine alla sussistenza di eventuali cause di proscioglimento, l’eccessività del trattamento sanzionatorio e l’erronea qualificazione giuridica del fatto.
Ciò premesso, i ricorsi sono inammissibili alla luce dell’orientamento di legittimità che ha spiegato che «in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate»,
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(Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019 Cc. -dep. 13/01/2020-, COGNOME Rv. 278337 – 01).
Tanto fa emergere l’inammissibilità del ricorso quanto al vizio di omessa motivazione quanto alla sussistenza di eventuali cause di proscioglimento.
Il ricorso è parimenti inammissibile in relazione alla misura della pena, denunciabile soltanto quando essa sia illegale, ossia in un’ipotesi che neanche viene prospettata nel caso in esame.
Infine, va rilevato in ultimo il ricorrente si duole -genericamente e apoditticamente- anche della qualificazione giuridica del fatto.
A tale riguardo, questa Corte ha avuto occasione di puntualizzare che «in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l’erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l’impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 4, Sentenza n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023 – 01).
I requisiti così richiesti per la deducibilità della questione in esame sono palesemente mancanti nel caso in esame, dove il ricorrente si limita a evocare una non meglio precisata erronea qualificazione giuridica del fatto, senza neanche spiegare quale sarebbe stata la corretta veste giuridica da attribuire al fatto.
La declaratoria d’inammissibilità dei ricorsi comporta, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/11/2024