Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27970 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27970 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 13/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 01/09/1981
avverso la sentenza del 23/01/2025 del GIP TRIBUNALE di COMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sensi deg artt. 444 ss. cod. proc. pen. dal Tribunale di Como per i reati allo stesso ascritti
Ritenuto che il motivo sollevato (Erronea qualificazione giuridica del fatto per no
avere il Giudice proceduto alla riqualificazione dello stesso ai sensi del comma 5 del
73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) è inammissibile, perché avverso sentenza applicati di pena. Invero, a norma dell’art. 448, comma
2-bis, cod. proc. pen., come modificato
dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura pen e all’ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avve
sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all’espressi della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all’
qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicure nei quali non rientra il vizio denunciato;
Considerato che, in tema di patteggiamento, anche a seguito dell’introduzione dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l’erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai casi in cu qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispett contenuto del capo di imputazione (ex multis, Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, COGNOME, Rv. 272252), evenienza non rinvenibile nel caso che occupa.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con l condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eur quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2025
Il Consigliere estensore
e