Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27970 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27970 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 13/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/01/2025 del GIP TRIBUNALE di COMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sensi deg artt. 444 ss. cod. proc. pen. dal Tribunale di Como per i reati allo stesso ascritti
Ritenuto che il motivo sollevato (Erronea qualificazione giuridica del fatto per no
avere il Giudice proceduto alla riqualificazione dello stesso ai sensi del comma 5 del
73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) è inammissibile, perché avverso sentenza applicati di pena. Invero, a norma dell’art. 448, comma
2-bis, cod. proc. pen., come modificato
dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura pen e all’ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avve
sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all’espressi della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all’
qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicure nei quali non rientra il vizio denunciato;
Considerato che, in tema di patteggiamento, anche a seguito dell’introduzione dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l’erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai casi in cu qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispett contenuto del capo di imputazione (ex multis, Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252), evenienza non rinvenibile nel caso che occupa.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con l condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eur quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2025
Il Consigliere estensore
e