Ricorso Patteggiamento: la Cassazione traccia i confini dell’impugnazione
Il ricorso patteggiamento rappresenta una delle questioni più delicate nel panorama della procedura penale. Sebbene il patteggiamento sia un accordo tra accusa e difesa volto a definire il processo più rapidamente, la sentenza che ne deriva non è del tutto inattaccabile. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con fermezza i limiti entro cui è possibile impugnare una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, specialmente quando l’oggetto della contestazione è la qualificazione giuridica del reato.
I fatti del caso
Il caso in esame riguarda un imputato che, dopo aver concordato la pena attraverso il rito del patteggiamento davanti al GIP del Tribunale, ha deciso di presentare ricorso per cassazione. Il motivo principale del ricorso era incentrato su un presunto vizio di motivazione e violazione di legge, derivante da un’erronea qualificazione giuridica dei fatti di reato contestati. In sostanza, il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata, sostenendo che i fatti avrebbero dovuto essere inquadrati in una diversa e meno grave fattispecie di reato.
La decisione della Corte di Cassazione sul ricorso patteggiamento
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda sull’interpretazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, introdotto dalla riforma del 2017. Questa norma ha significativamente ristretto i motivi per cui è possibile ricorrere contro una sentenza di patteggiamento. La Corte ha sottolineato che la censura proposta dal ricorrente non rientrava tra quelle consentite.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si sviluppano lungo due direttrici principali. In primo luogo, viene ricordato che la natura stessa del patteggiamento, essendo un accordo negoziale, limita l’obbligo di motivazione del giudice. L’imputato, accettando il rito, dispensa l’accusa dall’onere di provare i fatti contestati, e la motivazione della sentenza si conforma a questa particolare natura giuridica.
In secondo luogo, e questo è il punto cruciale, la possibilità di contestare la qualificazione giuridica del fatto in un ricorso patteggiamento è circoscritta a casi eccezionali. La giurisprudenza costante, citata nell’ordinanza, ammette tale censura solo quando la qualificazione data dal giudice sia “palesemente eccentrica” rispetto al contenuto del capo di imputazione. Non è sufficiente una mera opinione diversa sulla classificazione del reato. Nel caso di specie, la Corte ha ravvisato che, dietro l’apparente contestazione della qualificazione giuridica, il ricorrente tentava in realtà di sollevare una questione relativa all’insufficienza degli elementi probatori a sostegno della configurazione del reato. Questo tipo di doglianza, che attiene al merito della vicenda, è un vizio non deducibile nel giudizio di cassazione avverso una sentenza di patteggiamento.
Le conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale: l’accordo raggiunto con il patteggiamento ha un valore quasi tombale. Le vie di impugnazione sono estremamente limitate per evitare che il rito venga strumentalizzato per ottenere una revisione del merito dopo aver beneficiato della riduzione di pena. Chi sceglie il patteggiamento deve essere consapevole che rinuncia a gran parte delle garanzie del processo ordinario, inclusa la possibilità di contestare l’accertamento dei fatti. Il ricorso patteggiamento per errata qualificazione giuridica resta una via percorribile solo in ipotesi di errori macroscopici e manifesti, non potendo trasformarsi in un terzo grado di giudizio mascherato. La conseguenza dell’inammissibilità, come nel caso di specie, è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, a sottolineare la temerarietà di un’impugnazione priva dei presupposti di legge.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
No, non è sempre possibile. L’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale elenca tassativamente i motivi per cui si può ricorrere. Il ricorso non può basarsi su motivi che riguardano la valutazione delle prove o la ricostruzione del fatto.
In quali casi si può contestare la qualificazione giuridica del reato in un ricorso contro un patteggiamento?
Secondo la sentenza, la contestazione sulla qualificazione giuridica del reato è ammessa solo in casi limitati, ovvero quando la qualificazione data dal giudice è “palesemente eccentrica” rispetto ai fatti descritti nel capo di imputazione. Non è sufficiente una semplice divergenza di opinioni.
Cosa succede se il ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
Se il ricorso è dichiarato inammissibile, come nel caso analizzato, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11889 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11889 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a CALTAGIRONE il 12/11/1981
avverso la sentenza del 27/11/2024 del GIP TRIBUNALE di CALTAGIRONE
dato a7lso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenz indicata del Tribunale di Caltagirone, con la quale gli è stata applicata la pena ri ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., deducendo vizio di motivazi violazione di legge in relazione all’erronea qualificazione giuridica dei fatti d Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per indeducibilità della descritta cen che non rientra fra quelle consentite dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, in vigore dal 3 agosto 201
Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio secondo cui l’obbligo del motivazione della sentenza non può non essere conformato alla particolare natur giuridica della sentenza di patteggiamento: lo sviluppo delle linee argomentativ necessariamente correlato all’esistenza dell’atto negoziale con cui l’imputato dis l’accusa dall’onere di provare i fatti dedotti nell’imputazione.
Va poi tenuto presente che, in considerazione del rito prescelto, la possibil ricorrere per cassazione deducendo l’erronea qualificazione giuridica del fa limitata ai soli casi di qualificazione palesemente eccentrica rispetto al contenu capo di imputazione, (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842; Sez. n. 23150 del 17/4/2019, COGNOME; Sez. 1, n. 15553 del 20/3/2018, COGNOME, R 272619). Il ricorrente, sotto l’apparente contestazione della qualificazione giur lamenta in realtà l’insufficienza degli elementi in atti ai fini della configuraz reato, ovvero un vizio non deducibile.
A norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nel determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro quattromila alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma in data 11 marzo 2025.