Ricorso Patteggiamento: Quando è Inammissibile l’Appello in Cassazione?
Il patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, è uno strumento processuale che permette di definire il procedimento penale in modo più rapido. Tuttavia, una volta che l’accordo è stato ratificato dal giudice, le possibilità di impugnazione sono estremamente limitate. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione chiarisce i confini invalicabili del ricorso patteggiamento, specificando quali motivi di doglianza non possono essere portati davanti alla Suprema Corte.
Il Caso in Analisi: Un Ricorso contro il Calcolo della Pena
Nel caso di specie, un individuo era stato condannato con sentenza di patteggiamento a una pena di tre anni e due mesi di reclusione, oltre a una multa di 22.000 euro, per un reato legato agli stupefacenti. La difesa dell’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, lamentando una ‘manifesta illogicità e contraddittorietà’ della motivazione fornita dal giudice di primo grado riguardo al calcolo della pena. In sostanza, si contestava non l’illegalità della sanzione, ma il modo in cui il giudice aveva giustificato la sua quantificazione.
La Decisione della Corte e i Limiti del Ricorso Patteggiamento
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un’interpretazione rigorosa dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta dalla riforma Orlando (L. 103/2017), elenca in modo tassativo i motivi per cui una sentenza di patteggiamento può essere impugnata.
I Motivi Tassativi per l’Impugnazione
Il ricorso è consentito esclusivamente per:
1. Contestazioni relative all’espressione della volontà dell’imputato (ad esempio, se il consenso non è stato libero e volontario).
2. Difetto di correlazione tra la richiesta delle parti e la sentenza emessa dal giudice.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto contestato.
4. Illegalità della pena applicata o della misura di sicurezza disposta.
Il motivo sollevato dal ricorrente, ovvero la presunta illogicità della motivazione sul calcolo della pena, non rientra in nessuna di queste categorie.
Motivazione della Pena vs. Illegalità della Pena
La Corte ha sottolineato una distinzione cruciale: un conto è una pena ‘illegale’ (ad esempio, una pena superiore al massimo edittale o di un genere non previsto dalla legge per quel reato), un altro è una pena la cui ‘motivazione’ sul calcolo viene ritenuta insufficiente o illogica. Nel patteggiamento, le parti concordano sulla pena finale. L’obbligo di motivazione del giudice si considera assolto con la semplice verifica della correttezza dell’accordo e la valutazione positiva dei suoi termini. Una volta ratificato l’accordo, non è più possibile contestare l’entità della pena, a meno che non sia, appunto, illegale.
Le motivazioni della Corte
Nelle sue motivazioni, la Suprema Corte ha chiarito che il ricorso era inammissibile perché le doglianze sollevate erano estranee al catalogo di quelle previste dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. I giudici hanno ribadito un principio consolidato: una volta che l’accordo tra accusa e difesa è stato ratificato, non è più consentito alle parti prospettare questioni relative all’entità della pena, se questa non è illegale. Il controllo del giudice del patteggiamento si limita a una verifica di congruità e legalità dell’accordo. Pertanto, lamentare un difetto di motivazione sul percorso che ha portato a quella specifica pena concordata è una censura che non trova spazio nel giudizio di legittimità. Il ricorrente, nel suo atto, non si è confrontato con questo limite normativo, rendendo il suo ricorso inevitabilmente inammissibile.
Le conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa pronuncia conferma la natura chiusa e definitiva del patteggiamento. Per gli avvocati e i loro assistiti, l’insegnamento è chiaro: ogni valutazione sulla congruità della pena deve essere fatta con la massima attenzione prima di raggiungere l’accordo con il pubblico ministero. Una volta che la sentenza è stata emessa, le porte dell’impugnazione sono quasi del tutto sbarrate, salvo i rari casi di illegalità sostanziale o di vizi del consenso. Presentare un ricorso per motivi non consentiti, come in questo caso, comporta non solo il rigetto, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nella fattispecie è stata di 3.000 euro.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per contestare il calcolo della pena?
No, non è possibile se la contestazione riguarda la motivazione del calcolo e non l’illegalità della pena stessa. Una volta che le parti hanno concordato una pena e il giudice l’ha ratificata, non si può più contestare la sua entità o la logicità delle ragioni che la sostengono, a meno che non sia una pena non prevista dalla legge.
Quali sono i motivi per cui si può fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
The appeal grounds are strictly limited by Art. 448, comma 2-bis of the Code of Criminal Procedure. They include issues with the defendant’s consent, lack of correlation between the request and the sentence, incorrect legal classification of the offense, and the illegality of the penalty or security measure.
Cosa succede se un ricorso contro un patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
L’appellante viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende (in questo caso, 3.000 euro). Questa sanzione viene applicata per aver presentato un ricorso per motivi non consentiti dalla legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3450 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3450 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a POMPEI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/06/2025 del GIP TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
P .1.£
Con sentenza dell’Il giugno 2025iNTribunale di Nocera Inferiore, su richiesta concorde delle parti ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., applicò a COGNOME NOME la pena di anni tre e mesi due di reclusione ed euro 22.000,00 di multa per delitto di cui all’art. 73 comma 1 e 4, d.P.R. 309 del 1990, ordinando altresì confisca della somma in sequestro.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, rilitilindin deducendo un unico motivo con cu lamenta la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione.
In particolare, il ricorrente sostiene che il giudice di merito ha omesso motivare ovvero abbia motivato erroneamente il calcolo della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto il motivo espone doglianze non consentite, perché estranee al catalogo di . quelle previste dall’art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen., siccome riferite ad una erronea motivazione nel calcolo del pena.
Trattandosi di sentenza che ha ratificato l’accordo proposto successivamente all’entrata in vigore dell’art. 1, comma 50, I. n. 103 del 2017, trova applicaz il comma 2-bis dell’art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazio avverso la sentenza di c.d. «patteggiamento» ai soli casi in esso previsti («moti attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione t richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’ill della pena o della misura di sicurezza»).
Va ricordato che questa Corte di legittimità ha chiarito che, una volta ch l’accordo sia stato ratificato dal giudice, non è più consentito alle parti (an quella pubblica) prospettare questioni e sollevare censure con riferimento all’enti della pena che non sia illegale: anche entro tale ambito, invero, l’obbligo motivazione deve ritenersi assolto con la semplice affermazione dell’effettuata verifica e positiva valutazione dei termini dell’accordo intervenuto fra le parti ( 5, Sentenza n. 5210 del 28/10/1999 dep. 12000, Verdi, Rv. 215467).
Ne consegue l’inammissibilità del ricorso in quanto, nel dedurre un difetto d motivazione della sentenza nel calcolo della pena, peraltro non meglio precisato, il ricorrente non si confronta con quest’ultima laddove essa esplicitamente nell’applicare la pena effettivamente richiesta, fa riferimento all’accordo co modulato dalle parti (pag. 4 della sentenza impugnata)
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Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente sopporti le spese del grado nonché versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell’inammissibilità stessa come sopra indicate.
P.Q.M.
Dichiara inaMmissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende
Così deciso il 12/12/2025