Ricorso Patteggiamento: I Rigidi Limiti Imposti dalla Cassazione
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce i confini invalicabili per l’impugnazione delle sentenze di patteggiamento. La pronuncia chiarisce che il ricorso patteggiamento non può essere utilizzato per contestare la mancata valutazione da parte del giudice di merito delle cause di proscioglimento. Questa decisione consolida un orientamento giurisprudenziale ormai granitico, frutto della riforma introdotta con la legge n. 103 del 2017.
I Fatti del Caso: Dal Patteggiamento all’Appello
La vicenda processuale ha origine da una sentenza del Tribunale di Brescia, con cui un imputato vedeva applicarsi la pena concordata con il pubblico ministero per il reato di truffa aggravata in concorso. La pena, che beneficiava delle attenuanti generiche, della riduzione per il rito e della sospensione condizionale, era il risultato di un accordo di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale.
Tuttavia, l’imputato, tramite il suo difensore, decideva di presentare ricorso per cassazione avverso tale sentenza. L’unico motivo di doglianza era l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale in relazione all’articolo 129 del codice di procedura penale, che impone al giudice di pronunciare sentenza di proscioglimento qualora ne ricorrano i presupposti, anche in sede di patteggiamento.
Il Ricorso Patteggiamento e la Decisione della Corte
La Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le argomentazioni difensive, dichiarando il ricorso manifestamente inammissibile. I giudici di legittimità hanno richiamato la normativa specifica che disciplina l’impugnazione delle sentenze di patteggiamento, evidenziando come le possibilità di appello siano state drasticamente ridotte dal legislatore.
La decisione si allinea perfettamente all’orientamento costante della giurisprudenza, che interpreta in modo restrittivo le nuove disposizioni, chiudendo le porte a motivi di ricorso non espressamente previsti dalla legge.
Le Motivazioni: La Riforma dell’Art. 448 c.p.p.
Il fulcro della motivazione risiede nell’interpretazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103 (nota come “Riforma Orlando”). Questa norma ha introdotto un elenco tassativo e invalicabile dei motivi per cui è possibile presentare ricorso contro una sentenza di patteggiamento.
La Corte ha affermato che il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento (ex art. 129 c.p.p.) non rientra in tale elenco. La volontà del legislatore è stata quella di limitare l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge espressamente indicate. Di conseguenza, ogni altro motivo, incluso quello sollevato dal ricorrente, deve essere considerato inammissibile.
A sostegno della propria tesi, la Corte ha citato precedenti specifici che hanno già affrontato e risolto la questione nello stesso senso, creando un principio di diritto consolidato.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Decisione
L’ordinanza ha implicazioni pratiche significative. In primo luogo, rafforza la stabilità e la definitività delle sentenze emesse a seguito di patteggiamento, riducendo il contenzioso in Cassazione. In secondo luogo, serve da monito per le parti processuali: la scelta di accedere a un rito alternativo come il patteggiamento deve essere ponderata attentamente, poiché comporta una forte limitazione del diritto di impugnazione.
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a causa dei profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
È sempre possibile fare ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
No. L’ordinanza chiarisce che il ricorso è ammesso solo per i motivi tassativamente elencati dall’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, introdotti dalla riforma del 2017.
Si può impugnare un patteggiamento se il giudice non ha verificato la possibilità di un’assoluzione immediata?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che la mancata verifica da parte del giudice delle cause di proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p. non è uno dei motivi validi per impugnare una sentenza di patteggiamento, rendendo il ricorso su tale base inammissibile.
Quali sono le conseguenze se un ricorso contro il patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
In caso di inammissibilità, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un ricorso non consentito dalla legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 27824 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 27824 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/03/2024 del TRIBUNALE di BRESCIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
ricorso trattato de plano
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
COGNOME NOME ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la sentenza del Tribunale di Brescia del 1/03/2024 che ha applicato al ricorrente, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti in ordine al reato di truffa aggravata in concorso, con le attenuanti generiche equivalenti, riduzione del rito e pena sospesa.
Con un unico motivo deduce l’inosservanza e/o l’erronea applicazione della legge penale in ordine all’art. 129 cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile.
La Corte di legittimità ha, infatti, affermato che, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. F, ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnoui, Rv. 279761 – 01, Sez. 6, n. 1031 del 07/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278337 01).
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4/07/2024