Ricorso Patteggiamento Appello: Limiti e Motivi di Inammissibilità
Il ricorso patteggiamento appello, noto tecnicamente come ‘concordato in appello’ secondo l’art. 599-bis del codice di procedura penale, è uno strumento che consente alle parti di accordarsi sull’entità della pena. Tuttavia, una volta raggiunto e formalizzato tale accordo, le possibilità di impugnarlo sono estremamente limitate. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini invalicabili di questo istituto, dichiarando inammissibile un ricorso che tentava di rimettere in discussione il merito della vicenda.
I Fatti del Caso
Un imputato, dopo aver raggiunto un accordo con la Procura sulla pena da applicare in secondo grado (un anno, due mesi e venti giorni di reclusione oltre a una multa), presentava ricorso per cassazione. La base del suo ricorso non era un vizio dell’accordo, ma la lamentela per una presunta erronea applicazione della legge in relazione a una possibile sentenza di proscioglimento (assoluzione). In pratica, pur avendo ‘patteggiato’ la pena, l’imputato tentava di ottenere un esito più favorevole contestando la sua stessa colpevolezza davanti alla Suprema Corte.
I Limiti al Ricorso Patteggiamento Appello secondo la Cassazione
La Corte di Cassazione ha prontamente respinto il tentativo, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno sottolineato un principio fondamentale: l’accordo raggiunto in appello è un vero e proprio ‘negozio processuale’. Le parti, esercitando un potere dispositivo riconosciuto dalla legge, scelgono liberamente di definire la controversia attraverso un patto sulla pena. Una volta che questo patto è stato consacrato nella decisione del giudice, non può essere messo in discussione unilateralmente.
I Motivi Ammissibili per l’Impugnazione
La Suprema Corte ha ribadito che il ricorso patteggiamento appello è ammissibile solo ed esclusivamente se vengono dedotti motivi specifici, che attengono alla regolarità procedurale dell’accordo e non al merito della causa. Questi motivi sono:
1. Vizi nella formazione della volontà: Se la parte dimostra che il suo consenso all’accordo era viziato (ad esempio, per errore o violenza).
2. Vizi nel consenso del Pubblico Ministero: Qualora l’accordo del PM non sia stato espresso correttamente.
3. Contenuto difforme: Se la pronuncia del giudice si discosta da quanto concordato tra le parti.
4. Illegalità della pena: L’unico caso in cui si può entrare nel merito della pena è se quella concordata è illegale (ad esempio, perché inferiore ai minimi edittali o di specie diversa da quella prevista dalla legge).
Nel caso specifico, l’imputato non aveva sollevato nessuna di queste questioni, ma aveva tentato di riaprire una discussione sulla sua potenziale assoluzione, tema al quale aveva implicitamente rinunciato accettando il concordato sulla pena.
Le Motivazioni della Corte
La Corte, richiamando consolidati orientamenti giurisprudenziali, anche delle Sezioni Unite, ha spiegato che consentire un ricorso per motivi di merito svuoterebbe di significato l’istituto del patteggiamento in appello. L’accordo rappresenta una scelta processuale che implica la rinuncia a far valere altri motivi di impugnazione. Di conseguenza, tentare di ottenere un proscioglimento dopo aver concordato la pena è una contraddizione logica e giuridica. La dichiarazione di inammissibilità ha comportato non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria di tremila euro alla cassa delle ammende, a causa della sua evidente colpa nel proporre un ricorso privo dei requisiti di legge.
Conclusioni
Questa pronuncia rafforza la natura dispositiva e vincolante del concordato in appello. Gli imputati e i loro difensori devono essere consapevoli che la scelta di patteggiare la pena in secondo grado è una decisione strategica che chiude la porta a quasi ogni ulteriore contestazione sul merito. Il ricorso in Cassazione rimane un’opzione, ma solo come rimedio a specifici vizi procedurali che hanno inficiato la corretta formazione dell’accordo, e non come un’ulteriore opportunità per cercare di ottenere un’assoluzione.
È possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento in appello?
Sì, ma il ricorso è ammissibile solo se si lamentano motivi specifici, quali vizi nella formazione della volontà della parte di accedere all’accordo, vizi nel consenso del pubblico ministero, oppure se la decisione del giudice è difforme rispetto a quanto concordato.
Si può chiedere l’assoluzione in Cassazione dopo aver concordato la pena in appello?
No. Secondo la sentenza, il ricorso non può essere basato sulla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento (assoluzione), perché l’accordo sulla pena implica la rinuncia a contestare nel merito la propria colpevolezza e a far valere altri motivi di impugnazione.
Cosa succede se il ricorso contro un patteggiamento in appello viene dichiarato inammissibile?
In caso di inammissibilità, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento e, se si ravvisano profili di colpa, anche al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, come avvenuto nel caso esaminato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2044 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 2 Num. 2044 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
Ord. n. sez. 2338/2025
CC – 19/12/2025
RNUMERO_DOCUMENTON. NUMERO_DOCUMENTO
– Relatore – ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a Mugnano di Napoli il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 18/06/2025 della Corte di Appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata in data 18 giugno 2025 con cui la Corte di Appello di Napoli ha applicato, su concorde richiesta delle parti, la pena di anni 1, mesi 2, giorni 20 di reclusione ed euro 933,00 di multa in relazione ai reati di cui al capo di imputazione.
Il ricorrente lamenta, con l’unico motivo di impugnazione, erronea applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine alla mancata pronuncia di sentenza di proscioglimento.
Il ricorso Ł inammissibile perchØ proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge. Questa Corte ha avuto piø volte modo di rilevare che il ricorso avverso la sentenza emessa ex art. 599bis cod. proc. pen. Ł ammissibile solo se vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice rispetto a quanto concordato, motivi non dedotti nel caso di specie.
Nel cd. patteggiamento della pena in appello le parti esercitano il potere dispositivo loro riconosciuto dalla legge, dando vita a un negozio processuale liberamente stipulato che, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato salva l’ipotesi di illegalità della pena concordata – da chi lo ha promosso o vi ha aderito, mediante proposizione di apposito motivo di ricorso per cassazione (Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Rv. 226715; Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Rv. P_IVA – 01).
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchØ, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 19/12/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME