Ricorso Patteggiamento Appello: i Limiti Stabiliti dalla Cassazione
L’istituto del concordato sui motivi di appello, noto come patteggiamento in appello, rappresenta uno strumento processuale finalizzato a definire il giudizio in modo più celere. Tuttavia, la possibilità di impugnare la sentenza che ne deriva è soggetta a limiti ben precisi. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 27174/2024) chiarisce i confini dell’ammissibilità del ricorso patteggiamento appello, ribadendo un principio consolidato: non si può contestare l’accordo raggiunto liberamente, se non per vizi specifici.
I Fatti del Caso
Una donna, tramite il suo difensore, proponeva ricorso per cassazione avverso una sentenza della Corte di Appello. Quest’ultima, su richiesta concorde delle parti, aveva applicato la pena di 4 anni e 10 mesi di reclusione, oltre a una multa di 2.000 euro.
Nel suo ricorso, la difesa sollevava due questioni principali:
1. Una presunta illogicità della motivazione della sentenza d’appello.
2. La richiesta di applicazione di una pena sostitutiva, come la detenzione domiciliare o la libertà controllata.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso totalmente inammissibile. Secondo i giudici, i motivi presentati dalla ricorrente non rientravano tra quelli consentiti dalla legge per impugnare una sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis del codice di procedura penale. Di conseguenza, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende, a causa della colpa evidente nell’aver promosso un ricorso privo dei requisiti di ammissibilità.
Le Motivazioni: la Natura del Ricorso Patteggiamento Appello
La Corte ha basato la sua decisione su principi giurisprudenziali ormai consolidati. Il patteggiamento in appello è un vero e proprio negozio processuale, un accordo liberamente stipulato tra le parti (difesa e accusa) che, una volta recepito dal giudice, non può essere modificato unilateralmente.
La Cassazione ha chiarito che il ricorso patteggiamento appello è ammissibile solo in casi eccezionali e tassativi, ovvero quando si contestano:
– Vizi nella formazione della volontà: ad esempio, se il consenso all’accordo è stato dato per errore, violenza o dolo.
– Mancanza del consenso del pubblico ministero: se l’accordo non è stato effettivamente condiviso dall’accusa.
– Contenuto difforme della pronuncia: se la decisione del giudice si discosta da quanto concordato tra le parti.
Nel caso in esame, i motivi addotti dalla difesa, come la generica illogicità della motivazione, non rientrano in nessuna di queste categorie. Erano, in sostanza, un tentativo di rimettere in discussione un accordo già perfezionato.
Sulla Richiesta di Pene Sostitutive
Anche il secondo motivo di ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ribadito un altro principio fondamentale: la richiesta di conversione della pena detentiva in una pena sostitutiva non può essere presentata per la prima volta in sede di legittimità. Tale istanza deve essere avanzata nei gradi di merito, ovvero davanti al Tribunale o alla Corte d’Appello, dove si valuta la situazione nel suo complesso. Presentarla direttamente in Cassazione costituisce una richiesta inammissibile.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma la natura quasi definitiva dell’accordo raggiunto con il patteggiamento in appello. Una volta che le parti hanno esercitato il loro potere dispositivo e il giudice ha ratificato l’accordo, le vie di impugnazione si restringono drasticamente. Le parti devono essere consapevoli che la scelta del concordato in appello comporta una rinuncia a far valere motivi di doglianza più ampi.
Inoltre, la decisione sottolinea l’importanza di avanzare tutte le richieste, come quelle relative alle pene sostitutive, nelle sedi processuali appropriate. Proporre un ricorso per cassazione basato su motivi non consentiti dalla legge non solo è inefficace, ma comporta anche conseguenze economiche negative, come la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento in appello per qualsiasi motivo?
No. Il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi specifici, quali vizi nella formazione della volontà delle parti, mancanza del consenso del PM o difformità tra l’accordo e la decisione del giudice. Non è possibile contestare la logicità della motivazione in generale.
Si può chiedere una pena sostitutiva per la prima volta in Cassazione?
No, la richiesta di applicazione di pene sostitutive, come la detenzione domiciliare, deve essere presentata nei giudizi di merito (primo grado o appello) e non può essere avanzata per la prima volta davanti alla Corte di Cassazione.
Cosa succede se si presenta un ricorso inammissibile contro una sentenza di patteggiamento in appello?
In caso di inammissibilità del ricorso, la parte ricorrente viene condannata al pagamento delle spese processuali e, se si ravvisa una colpa, anche al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende, come stabilito nel caso di specie.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 27174 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 27174 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nata a Pollena Trocchia il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 05/04/2024 della Corte di Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata in data 5 aprile 2024 con la quale la Corte di Appello di Napoli ha applicato, su concorde richiesta delle parti, la pena di anni 4, mesi 10 di reclusione ed euro 2.000,00 di multa in relazione ai reati di cui al capo di imputazione.
La ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione, manifesta illogicità della motivazione in ordine ai motivi di impugnazione dedotti in sede di appello.
La ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione’ avanza istanza di applicazione della pena sostitutiva della libertà controllata ovvero della detenzione domiciliare.
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge.
4.1. Questa Corte di RAGIONE_SOCIALEzione ha avuto più volte modo di rilevare che il ricorso avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo se vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di
accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice rispetto a quanto concordato, motivi non dedotti nel caso di specie.
Nel cd. patteggiannento della pena in appello le parti esercitano il potere dispositivo loro riconosciuto dalla legge, dando vita a un negozio processuale liberamente stipulato che, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato – salva l’ipotesi di illegalità della pena concordata – da chi lo ha promosso o vi ha aderito, mediante proposizione di apposito motivo di ricorso per cassazione (Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Rv. 226715; Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Rv. 279504 – 01).
4.2. Quanto al secondo motivo di impugnazione, il Collegio intende dare seguito al principio di diritto secondo cui la richiesta di conversione della pena detentiva non è deducibile in sede di legittimità allorquando la stessa non abbia costituito oggetto di apposita richiesta in sede di merito (Sez. 4, n. 56314 del 28/11/2018, COGNOME, Rv. 274768 – 01; Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, COGNOME, Rv. 276716; da ultimo Sez. 7, Ordinanza n. 34980 del 06/06/2023, COGNOME, non massimata).
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 23 maggio 2024
Il Con GLYPH e
Il Presidente