Ricorso Patteggiamento Appello: Quando è Inammissibile in Cassazione?
Il ricorso patteggiamento appello rappresenta una fase delicata del processo penale, dove le possibilità di impugnazione sono significativamente ristrette. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 16387/2024) offre un chiarimento fondamentale sui motivi che possono essere validamente presentati e su quelli destinati a essere dichiarati inammissibili. Comprendere questi limiti è cruciale per chiunque affronti un percorso giudiziario che includa un accordo sulla pena in secondo grado.
I Fatti di Causa
Il caso in esame ha origine dai ricorsi presentati da tre imputati avverso una sentenza della Corte d’Appello di Milano. Tale sentenza era il risultato di un ‘concordato in appello’ (o patteggiamento in appello) ai sensi dell’art. 599-bis del codice di procedura penale. Gli imputati, nel loro ricorso per Cassazione, avevano sollevato questioni relative al trattamento sanzionatorio ricevuto, alla sussistenza stessa del reato e alla sua qualificazione giuridica, cercando di riaprire una discussione sul merito della loro responsabilità e sulla pena concordata.
I Limiti al Ricorso Patteggiamento Appello
La questione centrale affrontata dalla Suprema Corte riguarda i confini entro cui è possibile contestare una sentenza emessa a seguito di un patteggiamento in appello. La Corte ha ribadito un principio consolidato nella giurisprudenza: l’accordo tra le parti sulla pena comporta una rinuncia implicita a contestare determinati aspetti della sentenza. Di conseguenza, il ricorso patteggiamento appello in Cassazione non può essere utilizzato come un terzo grado di giudizio per ridiscutere liberamente la colpevolezza o la misura della pena.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili, basando la propria decisione su un orientamento giurisprudenziale costante. I giudici hanno spiegato che il ricorso avverso una sentenza ex art. 599-bis c.p.p. è ammissibile solo per motivi molto specifici, quali:
1. Vizi nella formazione della volontà: Se si dimostra che il consenso dell’imputato all’accordo non è stato espresso liberamente e consapevolmente.
2. Vizi del consenso del Pubblico Ministero: Qualora il consenso della pubblica accusa sia viziato.
3. Contenuto difforme della pronuncia: Se la decisione del giudice si discosta da quanto concordato tra le parti.
Al di fuori di queste ipotesi, sono considerate inammissibili le doglianze che riguardano motivi rinunciati con l’accordo, come la mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento (ex art. 129 c.p.p.) o la contestazione della responsabilità. Anche i vizi relativi alla pena sono ammessi solo se si configurano come ‘pena illegale’, cioè una sanzione che eccede i limiti previsti dalla legge o che è di specie diversa da quella prescritta. Nel caso specifico, i ricorrenti avevano sollevato questioni generiche sulla determinazione della pena, senza però dedurne l’illegalità, e sulla responsabilità, argomenti preclusi dall’avvenuto accordo. Per tale ragione, i ricorsi sono stati ritenuti inammissibili.
Le conclusioni
La decisione della Corte di Cassazione conferma la natura del patteggiamento in appello come strumento deflattivo che si fonda sulla rinuncia a determinate garanzie processuali in cambio di una definizione concordata della pena. L’ordinanza sottolinea che la scelta di accedere a tale rito comporta conseguenze procedurali precise, limitando drasticamente le successive possibilità di impugnazione. Per gli operatori del diritto e per gli imputati, ciò significa che la decisione di patteggiare in appello deve essere ponderata con estrema attenzione, essendo quasi impossibile, in seguito, rimettere in discussione il merito della vicenda processuale davanti alla Suprema Corte. La declaratoria di inammissibilità ha comportato, come da prassi, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
È sempre possibile impugnare in Cassazione una sentenza di patteggiamento in appello?
No, non è sempre possibile. Il ricorso è ammesso solo per motivi specifici e tassativamente indicati dalla legge, come vizi relativi alla formazione della volontà delle parti di accedere all’accordo o un contenuto della sentenza difforme da quanto pattuito.
Quali motivi rendono inammissibile un ricorso contro un patteggiamento in appello?
Sono inammissibili i motivi che riguardano questioni a cui si è rinunciato con l’accordo, come la discussione sulla responsabilità penale, la valutazione delle cause di proscioglimento, o i vizi della pena che non ne comportino l’illegalità (cioè che non sia superiore ai limiti di legge o di tipo diverso da quello previsto).
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
In caso di declaratoria di inammissibilità, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, determinata dal giudice, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 16387 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 16387 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/03/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME NOME FOLIGNO il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a VIGEVANO il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a MAGENTA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 27/10/2023 della CORTE d’APPELLO di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; ricorso trattato de plano.
RITENUTO IN FATFO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con distinti ricorsi avverso l’indicata sentenza pronunciata ex art. 599 bis c.p.p. gli imputati hanno dedotto vizi di motivazione in merito al trattamento sanzioNOMErio, e violazione di legge sulla sussistenza del reato e sulla qualificazione giuridica del fatto.
I ricorsi sono inammissibili in quanto avanzati avverso sentenza di patteggiamento in appello per motivi non consentiti.
Ed invero secondo il costante insegnamento di questa corte in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599bis c.p.p. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e, altresì, a vizi attinenti alla pena che non si siano causa di illegalità della stess quanto eccedente i limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2 n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 – 01).
Nel caso in esame nessuno dei motivi proponibili risulta essere stato prospettato trattando i motivi profili attinenti alla determinazione della pena (senza giungere a evocarne l’illegalità) ovvero questioni inerenti alla responsabilità, oggetto dei moti rinunciati e comunque formulati in questa sede in maniera del tutto generica e per tale
ragione già di per sé destinati a causare inammissibilità del ricorso in parte qua.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativannente in € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.