Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5787 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5787 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CROTONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/06/2024 del TRIBUNALE di FROSINONE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi RAGIONE_SOCIALE decisione
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, resa nell’ambito del proc. civ. n. 321/2024 R.G. A.C., il Presidente del Tribunale di Frosinone ha dichiarato inammissibile il ricorso in opposizione proposto nell’interesse di NOME COGNOME ex art. 99 D.P.R. n. 115 del 2002 avverso il decreto di rigetto RAGIONE_SOCIALE‘istanza di ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo stato, per essere stato presentato contro il RAGIONE_SOCIALE Giustizia e il RAGIONE_SOCIALE, ossia soggetti privi di legittimazione passiva.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del difensore, deducendo violazione ed errata applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 L. n. 260/1958, atteso che l’erronea identificazione RAGIONE_SOCIALE‘organo legittimato a resistere determinerebbe non già la mancata instaurazione del rapporto processuale, bensì una mera irregolarità sanabile ex art. 4 L. n. 260/1958 evocando in giudizio anche l’RAGIONE_SOCIALE.
In data 6/1/2025 è stata depositata memoria a firma RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO,Rossitto nell’interesse del ricorrente che ha chiesto trasmettersi gli atti alla Canceller civile per l’assegnazione ad una Sezione civile di questa Corte o, comunque, ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto con modalità non conformi a quelle dettate a disciplina RAGIONE_SOCIALE materia.
Ed infatti, il ricorrente ha ritenuto di applicare le previsioni del codice procedura civile, provvedendo a notificare il ricorso al RAGIONE_SOCIALE giustizia e a RAGIONE_SOCIALE, presso l’organo che ne ha la rappresentanza processuale, cioè l’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato, e depositando lo stesso presso la cancelleria civile di questa Corte di cassazione, a cui risulta spedito in data 20 giugno 2024.
Il termine di 20 giorni per la proposizione del ricorso per cassazione di cui all’art. 99, comma 4, D.P.R. n. 115 del 2002 risulta, pertanto, rispettato, atteso che lo stesso decorre dalla notifica RAGIONE_SOCIALE predetta ordinanza conclusiva del procedimento, nel caso di specie notificata a mezzo EMAIL il 7 giugno 2024. Le forme processuali adottate per l’impugnazione, tuttavia, non sono corrette, attes secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale cui il Collegio riti di aderire, nel procedimento per l’ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo trovano applicazione le regole procedurali proprie del rito penale. Il ricor cassazione avverso l’ordinanza che decide sull’opposizione al provvedimento rigetto RAGIONE_SOCIALE‘istanza deve essere presentato, pertanto, nel termine previsto d
99, comma 4, D.P.R. n. 115 del 2002, nella cancelleria del giudice che ha eme il provvedimento ai sensi degli artt. 582 e 583 cod. proc. pen., a cura de viene fatto pervenire presso gli Uffici RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione (cfr., in qu mini: Sez. 4, n. 40478 del 27/09/2023, COGNOME, Rv. 285068 – 01; Sez. 4, 16616 del 27/02/2019, COGNOME, Rv. 275571-01; Sez. 4, n. 3628 de 22/10/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 265793-01).
Ne consegue che, pur ritualmente notificato alle controparti e deposit entro il termine previsto dall’art. 99 d.P.R. n. 115/2002, il ricorso dev dichiarato inammissibile, perché presentato con atto non depositato presso la celleria del giudice competente, come prescritto dall’art. 582 cod. proc. pen. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. prevede, infatti, l’applicazione del zione RAGIONE_SOCIALE‘inammissibilità nel caso di inosservanza RAGIONE_SOCIALEe disposizioni dettate sciplina dei tempi e modi di presentazione RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 616 cod. proc. non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALE causa di inammiss bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna RAGIONE_SOCIALEe ricorr pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del procedimento consegue quella al pagamento RAGIONE_SOCIALE sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e RAGIONE_SOCIALE somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALE cassa RAGIONE_SOCIALEe mende.
‘Così deciso il 22/01/2025