Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5787 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5787 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CROTONE il 15/05/1980
avverso la sentenza del 04/06/2024 del TRIBUNALE di FROSINONE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Motivi della decisione
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, resa nell’ambito del proc. civ. n. 321/2024 R.G. A.C., il Presidente del Tribunale di Frosinone ha dichiarato inammissibile il ricorso in opposizione proposto nell’interesse di NOME COGNOME ex art. 99 D.P.R. n. 115 del 2002 avverso il decreto di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato, per essere stato presentato contro il Ministero della Giustizia e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ossia soggetti privi di legittimazione passiva.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME a mezzo del difensore, deducendo violazione ed errata applicazione dell’art. 4 L. n. 260/1958, atteso che l’erronea identificazione dell’organo legittimato a resistere determinerebbe non già la mancata instaurazione del rapporto processuale, bensì una mera irregolarità sanabile ex art. 4 L. n. 260/1958 evocando in giudizio anche l’Agenzia delle Entrate.
In data 6/1/2025 è stata depositata memoria a firma dell’Avv. NOMECOGNOME nell’interesse del ricorrente che ha chiesto trasmettersi gli atti alla Canceller civile per l’assegnazione ad una Sezione civile di questa Corte o, comunque, ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto con modalità non conformi a quelle dettate a disciplina della materia.
Ed infatti, il ricorrente ha ritenuto di applicare le previsioni del codice procedura civile, provvedendo a notificare il ricorso al Ministero della giustizia e a Ministero dell’Economia e delle Finanze, presso l’organo che ne ha la rappresentanza processuale, cioè l’Avvocatura dello Stato, e depositando lo stesso presso la cancelleria civile di questa Corte di cassazione, a cui risulta spedito in data 20 giugno 2024.
Il termine di 20 giorni per la proposizione del ricorso per cassazione di cui all’art. 99, comma 4, D.P.R. n. 115 del 2002 risulta, pertanto, rispettato, atteso che lo stesso decorre dalla notifica della predetta ordinanza conclusiva del procedimento, nel caso di specie notificata a mezzo PEC il 7 giugno 2024. Le forme processuali adottate per l’impugnazione, tuttavia, non sono corrette, attes secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale cui il Collegio riti di aderire, nel procedimento per l’ammissione al patrocinio a spese dello trovano applicazione le regole procedurali proprie del rito penale. Il ricor cassazione avverso l’ordinanza che decide sull’opposizione al provvedimento rigetto dell’istanza deve essere presentato, pertanto, nel termine previsto d
99, comma 4, D.P.R. n. 115 del 2002, nella cancelleria del giudice che ha eme il provvedimento ai sensi degli artt. 582 e 583 cod. proc. pen., a cura de viene fatto pervenire presso gli Uffici della Corte di cassazione (cfr., in qu mini: Sez. 4, n. 40478 del 27/09/2023, COGNOME, Rv. 285068 – 01; Sez. 4, 16616 del 27/02/2019, COGNOME, Rv. 275571-01; Sez. 4, n. 3628 de 22/10/2015, dep. 2016, Messana, Rv. 265793-01).
Ne consegue che, pur ritualmente notificato alle controparti e deposit entro il termine previsto dall’art. 99 d.P.R. n. 115/2002, il ricorso dev dichiarato inammissibile, perché presentato con atto non depositato presso la celleria del giudice competente, come prescritto dall’art. 582 cod. proc. pen. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. prevede, infatti, l’applicazione del zione dell’inammissibilità nel caso di inosservanza delle disposizioni dettate sciplina dei tempi e modi di presentazione dell’impugnazione.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammiss bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna delle ricorr pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle mende.
‘Così deciso il 22/01/2025