Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 17118 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 17118 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE nel procedimento contro:
NOME nato a GENOVA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/07/2020 del TRIBUNALE di GENOVA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del PG, nel senso RAGIONE_SOCIALE cassazione senza provvedimento impugnato; rinvio del
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe è stata accolta l’opposizione proposta, ex art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, avverso il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘istanza di ammissione di NOME COGNOME al beneficio del patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato, depositata con riferimento a procedimento in materia di sorveglianza.
Avverso l’ordinanza è stato proposto ricorso per cassazione, nell’interesse del RAGIONE_SOCIALE, fondato su un motivo (di seguito enunciato ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Si deduce la violazione di legge per aver il giudice di merito ritenuto ammissibile l’istanza, con conseguente suo accoglimento, nonostante la manifesta infondatezza RAGIONE_SOCIALE‘istanza (rivolta al Magistrato di sorveglianza) a essa sottesa, in quanto richiesta di ammissione al beneficio depositata in relazione alla trattazione di una udienza relativa a un procedimento di sorveglianza per decidere in merito all’ammissione al regime alternativo al carcere ma con riferimento a una pena già espiata.
La Procura generale ha concluso per iscritto nei termini di cui in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile ex art. 582 e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., al netto RAGIONE_SOCIALE manifesta inammissibilità RAGIONE_SOCIALE doglianza fondandosi essa sulla manifesta infondatezza RAGIONE_SOCIALE‘istanza per la quale il giudice aveva fissato l’udienza in relazione alla cui trattazione era stata depositata la richiesta di ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato, quindi su un elemento rilevante nel diverso procedimento civile e non in quello penale, con riferimento al quale, peraltro, era stata fissata udienza con necessità di garantire il diritto di difesa del condannato.
Il ricorrente ha ritenuto di applicare la disciplina del codice di procedura civile e, pertanto, come risulta dagli atti processuali (in particolare dalla nota di iscrizione a ruolo, previo pagamento del contributo unificato), ha provveduto a depositare il ricorso presso la cancelleria RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione e non mediante deposito nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
Orbene, le forme processuali adottate per l’impugnazione non sono corrette. atteso che, come recentemente ribadito da Sez. 4, n. 45144 del 28/09/2023, COGNOME, in motivazione, oltre che da Sez. 4, n. 40478 del 27/09/2023, Anyanwu, Rv. 285068, nel procedimento per l’ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato in oggetto trovano applicazione le regole procedurali proprie del rito penale e, pertanto, il ricorso per cassazione contro l’ordinanza che decide sull’opposizione al provvedimento di rigetto (o d’inammissibilità) RAGIONE_SOCIALE‘istanza dev’essere presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento ai sensi degli artt. 582 e 583 cod. proc. pen. (ex
plurimis: Sez. 4, n, 16616 del 27/02/2019, Confortino, Rv. 275571; Sez. 4, n. 3628 del 22/10/2015, dep. 2016, Messana, Rv. 265793).
Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché non proposto con atto depositato presso la cancelleria del giudice competente come prescritto dall’art. 582 cod. proc. pen., ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che ricollega la sanzione RAGIONE_SOCIALE‘inammissibilità all’inosservanza RAGIONE_SOCIALEe disposizioni che disciplinano i tempi e i modi di presentazione RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione.
P.Q.M. 5. In conclusione, all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali nonché RAGIONE_SOCIALE somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALE Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALE causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186). Deve in merito osservarsi che la norma da ultimo citata è applicabile anche ove il ricorrente sia un’amministrazione statale, dal momento che la giurisprudenza di legittimità ha disatteso la tesi secondo cui un’amministrazione statale, in virtù del principio RAGIONE_SOCIALE unicità RAGIONE_SOCIALE personalità giuridica RAGIONE_SOCIALEo Stato, non può essere condannata alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria (ex plurimis: Sez. U, n. n. 34559 del 15/10/2002, RAGIONE_SOCIALE Tesoro in proc. COGNOME Benedictis, Rv. 222265, che ha superato il diverso orientamento di Sez. 4, n. 979 del 14/09/1992, RAGIONE_SOCIALE Tesoro in proc. Guastella, Rv. 191847, e Sez. 4, n. 131 del 19/03/01/1993, RAGIONE_SOCIALE del Tesoro in proc. Grasso, Rv. 193385; in senso conforme alle citate Sezioni Unite di vedano anche Sez. 4, n. Sez. 4, n. 22810 del 13/04/2018, RAGIONE_SOCIALE e altro, Rv. 272994, in materia di procedimento per ingiusta detenzione; Sez. 3, n. 48484 del 22/10/2003, COGNOME, Rv. 228442, nonché, Sez. 4, n. 9910 del 16/01/2024, COGNOME, in motivazione, in materia di riparazione per ingiusta detenzione). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALE somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALE Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende.
Così deciso il 22 febbraio 2023 II
Il Ri -esiden